Università degli Studi di Lecce

Università degli Studi di Lecce

Facoltà di Giurisprudenza
  • Medicina legale
  • Prof. Cosimo Loré

Regio Decreto-Legge 20 luglio 1934, n. 1404 (in Gazz. Uff., 5 settembre, n. 208, convertito in Legge 27 maggio 1935, n. 835 (in Gazz. Uff., 12 giugno 1935, n. 137

Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni

Preambolo

(Omissis).

Art. 1 Composizione dei centri di rieducazione per minorenni.

Gli istituti o servizi dipendenti dal Ministero della giustizia, destinati in ciascun distretto di Corte d'appello alla rieducazione dei minorenni irregolari per condotta o per carattere, al trattamento ed alla prevenzione della delinquenza minorile, costituiscono il centro di rieducazione per minorenni. Possono in particolare essere compresi fra gli istituti e servizi predetti: 1) istituti di osservazione; 2) gabinetti medico-psico-pedagogici; 3) uffici di servizio sociale per minorenni; 4) case di rieducazione ed istituti medico-psico-pedagogici; 5) "focolari" di semi-libertà e pensionati giovanili; 6) scuole, laboratori e ricreatori speciali; 7) riformatori giudiziari; 8) prigioni-scuola. Il Ministro per la grazia e la giustizia può con proprio decreto, aggregare ad un centro anche istituti o servizi ubicati nell'ambito territoriale di altro distretto, soltanto se in questo non sia già costituito il centro. Nell'edificio od in uno degli edifici destinati ad istituto di osservazione od in un altro apposito, funzionano il tribunale per i minorenni e la sezione di Corte d'appello per i minorenni, nonchè l'Ufficio di procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni (1).

(1) Articolo prima modificato dall'articolo 1 del R.D.L. del 15 novembre 1938, n. 1802 e poi così sostituito dalla legge del 25 luglio 1956, n. 888.

Art. 2 Istituzione e composizione dei Tribunali per i minorenni.

In ogni sede di Corte di appello, o di sezione di Corte d'appello, è istituito il Tribunale per i minorenni composto da un magistrato di Corte d'appello, che lo presiede, da un magistrato di tribunale e da due cittadini, un uomo ed una donna, benemeriti, dell'assistenza sociale, scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno di età (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, l. 27 dicembre 1956, n. 1441.

Art. 3 Competenza territoriale.

Il tribunale per i minorenni ha giurisdizione su tutto il territorio della Corte d'appello o della sezione di Corte d'appello in cui è istituito.

Art. 4 Ufficio del pubblico ministero.

Presso il tribunale per i minorenni è istituito un ufficio autonomo del pubblico ministero con a capo un magistrato avente grado di sostituto procuratore della Repubblica (1) o di sostituto procuratore generale di Corte d'appello. Al procuratore della Repubblica (1) presso il tribunale per i minorenni spetta di promuovere ed esercitare l'azione penale per tutti i reati commessi dai minori degli anni 18 nel territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello in cui è istituito il tribunale per i minorenni, e perciò a lui sono trasmessi tutti i rapporti, i referti, le denunce, le querele, le istanze e le richieste concernenti reati commessi dai minori degli anni 18 (2) . Allo stesso procuratore della Repubblica (1) sono attribuiti, nelle materie di competenza del tribunale per i minorenni, tutti i poteri che le leggi conferiscono al pubblico ministero presso il tribunale.

(1) Denominazione così modificata dall'art. 1, d.lg.C.p.S. 2 agosto 1946, n. 72. (2) Comma così modificato dall'articolo unico della legge di conversione del 27 maggio 1935, n. 835.

Art. 5 Istituzione e composizione della Corte di appello per i minorenni.

Sull'appello alle decisioni del Tribunale per i minorenni, nei casi in cui è ammesso dalle leggi, giudica una sezione della Corte d'appello che è indicata all'inizio dell'anno giudiziario con il decreto del Capo dello Stato di approvazione delle tabelle giudiziarie. La sezione funziona con l'intervento di due privati cittadini, un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dall'art. 2, che sostituiscono due dei magistrati della sezione. Alla presidenza e alla composizione della sezione sono destinati, consentendolo le esigenze di servizio, magistrati che già esercitano funzioni nei tribunali per i minorenni (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, l. 27 dicembre 1956, n. 1441.

Art. 6 Nomina dei componenti privati.

I componenti privati del tribunale per i minorenni e della sezione di Corte d'appello per i minorenni sono nominati [con decreto Reale su proposta del Ministro Guardasigilli] (1). È ad essi rispettivamente conferito il titolo di giudice del tribunale per i minorenni, o di consigliere della sezione della Corte d'appello per i minorenni. Prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento innanzi al presidente della Corte d'appello (2) a norma dell'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, che approva il testo unico delle disposizioni sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura (3). Durano in carica tre anni e possono essere confermati. Quando è necessario, sono nominati uno o più supplenti. (Omissis). (4)

(1) La nomina è ora effettuata dal Consiglio superiore della magistratura. (2) Denominazione così modificata dall'art. 13, l. 5 maggio 1952, n. 405. (3) Ora, art. 9, comma secondo, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12. (4) Comma abrogato dall'art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1 luglio 2002.

Art. 7 Giudice di sorveglianza; consigliere delegato; giudice delle tutele; consigli di patronato.

Le funzioni di giudice di sorveglianza e di consigliere delegato per i minorenni sono esercitate rispettivamente da uno dei magistrati ordinari del tribunale per i minorenni o della sezione di Corte d'appello per i minorenni (1). Le funzioni del giudice delle tutele degli orfani di guerra prevedute nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, sulla istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, sono esercitate da un magistrato ordinario componente il tribunale per i minorenni, destinato al principio di ogni anno giudiziario dal primo presidente della Corte d'appello. Il presidente e il procuratore della Repubblica (2) del tribunale per i minorenni sono membri di diritto del Consiglio di patronato istituito presso il tribunale capoluogo della Corte d'appello o della sezione di Corte d'appello.

(1) Le disposizioni di cui al presente comma debbono ritenersi soppresse ex art. 51, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12. (2) Denominazione così modificata dall'art. 1, d.lg.C.p.S. 2 agosto 1946, n. 72.

Art. 8 Istituti di osservazione.

Gli istituti di osservazione sono destinati ad accogliere ed ospitare in padiglioni o sezioni, distinti opportunamente, i minori degli anni 18 abbandonati, fermati per motivi di pubblica sicurezza, in stato di detenzione preventiva o, comunque, in attesa di un provvedimento della autorità giudiziaria. Essi hanno lo scopo precipuo di fare l'esame della personalità del minore e segnalare le misure ed il trattamento rieducativo più idonei per assicurarne il riadattamento sociale (1).

(1) Articolo prima modificato dall'articolo 2 del R.D.L. del 15 novembre 1938, n. 1802 e poi così sostituito dalla l. 25 luglio 1956, n. 888.

Art. 9 Determinazione della competenza.

Sono di competenza del tribunale per i minorenni tutti i procedimenti penali per reati commessi dai minori degli anni 18, che secondo le leggi vigenti sono di competenza dell'autorità giudiziaria. La disposizione non è applicabile quando nel procedimento vi sono coimputati maggiori degli anni 18, a meno che il procuratore generale presso la corte d'appello, con suo provvedimento insindacabile, non deliberi che a carico dei coimputati maggiori degli anni 18 si proceda separatamente. Tale facoltà può essere esercitata fino a quando non sia per la prima volta aperto il dibattimento. (1)

(1) Vedi l'articolo 1 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448.

Art. 10 Rimessione di procedimenti al pretore.

Quando il minore deve rispondere di reati, che, in base alle leggi vigenti, sono di competenza del pretore, il procuratore del Re presso il tribunale per i minorenni, in casi eccezionali, per l'indole o per l'entità del reato, ovvero per ragioni attinenti alle difficoltà del trasferimento del minore dal luogo ove si trova alle sede del tribunale, può, con provvedimento insindacabile, rimettere al pretore il procedimento. Tale facoltà può essere esercitata fino a quando non sia per la prima volta aperto il dibattimento (1).

(1) Vedi l'articolo 1 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448.

Art. 11 Forme del procedimento; indagini sulla personalità del minore.

Nei procedimenti a carico dei minori, speciali ricerche devono essere rivolte ad accertare i precedenti personali e familiari dell'imputato, sotto l'aspetto fisico, psichico, morale e ambientale. Il pubblico ministero, il tribunale e la sezione della corte d'appello possono assumere informazioni e sentire pareri di tecnici senza alcuna formalità di procedura, quando si tratta di determinare la personalità del minore e le cause della sua irregolare condotta (1).

(1) Vedi l'articolo 1 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448.

Art. 12 Difesa dei minorenni.

Omissis (1). Omissis (2). Durante l'istruzione, quando sono terminati gli interrogatori, il pubblico ministero può autorizzare il difensore con l'imputato minorenne detenuto. Dopo la richiesta di citazione il difensore può conferire con l'imputato stesso senza bisogno di autorizzazione (3).

(1) Comma prima modificato dall'articolo unico della legge di conversione del 27 maggio 1935, n. 835 e, successivamente, soppresso dall'articolo unico della legge 12 dicembre 1969, n. 1018. (2) Comma soppresso dall'articolo unico della legge 12 dicembre 1969, n. 1018. (3) Vedi l'articolo 1 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448.

Art. 13 Istruzione.

Per i reati di competenza del tribunale per i minorenni si procede sempre con istruzione sommaria. Quando occorre una perizia è ordinata dal pubblico ministero ed eseguita secondo le norme stabilite per l'istruzione formale, in quando applicabili. Quando è necessario uno dei provvedimenti indicati nell'art. 301 del codice di procedura penale, ovvero occorre disporre la sospensione del procedimento il pubblico ministero richiede il tribunale per i minorenni che provvede in camera di consiglio. Lo stesso tribunale per i minorenni in camera di consiglio pronuncia gli altri provvedimenti che, a norma di legge, il pubblico ministero richiede al giudice istruttore, e giudica sulle impugnazioni ammesse contro le sentenze pronunciate dal pretore nella istruzione.

(1) Vedi l'articolo 1 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448.

Art. 14 Definizione dell'istruzione.

Il procuratore del Re o il procuratore generale, se ritiene che non si debba procedere, anche per il motivo che possa applicarsi il perdono giudiziale, trasmette gli atti con le opportune richieste al tribunale per i minorenni, il quale delibera in camera di consiglio. Il tribunale, se accoglie la richiesta, pronuncia sentenza di non doversi procedere. se crede necessari ulteriori dati, dispone che il pubblico ministero li compia; se crede doversi rinviare il minorenne a giudizio, ordina con decreto la citazione per il dibattimento (1).

(1) Vedi l'articolo 1 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448.

Art. 15 Impugnazioni e altri provvedimenti.

Alla sezione di corte d'appello per i minorenni, in camera di consiglio, è devoluto il giudizio sulle impugnazioni ammesse contro le sentenze di proscioglimento pronunciate in camera di consiglio dal tribunale per i minorenni. Alla stessa sezione di corte d'appello sono devoluti i provvedimenti di competenza della sezione istruttoria nella ipotesi di dubbi sulla identità dell'imputato, sorti nel giudizio di cassazione, nonchè in materia di estradizione, di riconoscimento delle sentenze penali straniere e di rogatorie (1).

(1) Vedi l'articolo 1 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448.

Art. 16 Udienze del tribunale per i minorenni.

Le udienze del tribunale per i minorenni e della sezione di corte d'appello per i minorenni sono tenute a porte chiuse e possono intervenirvi, oltre gli imputati, la parte lesa, i testimoni ed i difensori, i prossimi congiunti dell'imputato, il tutore o il curatore dello stesso ed il rappresentante del locale comitato di patronato dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia, nonchè i rappresentanti di comitati per l'assistenza e la protezione dei minori che il presidente riconosce di sicura serietà ed efficienza. Il presidente può disporre che l'imputato sia allontanato durante l'esecuzione di qualche mezzo di prova e durante la discussione della causa (1).

(1) Vedi l'articolo 1 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448.

Art. 17 Provvedimenti conseguenti alla contumacia dei minorenni.

Il decreto di citazione dei minori degli anni 18 è notificato per conoscenza anche agli esercenti la patria potestà o la tutela. Quando il tribunale o la sezione di Corte d'appello dispone, a norma dell'art. 498 del codice di procedura penale, che si proceda nel giudizio in contumacia dell'imputato, può condannare lo esercente la patria potestà o la tutela, al quale fu notificato il decreto di citazione del minore, al pagamento di una somma da lire 4000 a 80.000, a favore della cassa delle ammende, se non è dimostrato che egli non potette impedire la mancata comparizione del minore (1).

(1) Importo così aumentato per effetto dell'art. 3, l. 12 luglio 1961, n. 603.

Art. 18 Perizia nel dibattimento.

(Omissis) (1).

(1) L'articolo che si omette regolava la perizia sul minore.

Art. 19 Perdono giudiziale.

Se per il reato commesso da minore degli anni diciotto il tribunale per i minorenni ritiene che si possa applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a lire tre milioni, anche se congiunta a detta pena, può applicare il perdono giudiziale, sia quando provvede a norma dell'articolo 14 sia nel giudizio (1).

(1) Articolo prima sostituito dall'articolo 2 della legge del 12 luglio 1961, n. 603 e, successivamente, dall'articolo 112, l. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 20 Sospensione condizionale della pena.

La sospensione condizionale della pena può essere ordinata nelle condanne per reati commessi dai minori degli anni 18, quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni ovvero una pena pecuniaria che sola o congiunta alla pena detentiva e [convertita a norma di legge] (1), priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni (2).

(1) Le parole in parentesi vanno interpretate nel senso di "ragguagliata a norma dell'articolo 135 c.p. e convertita a norma di legge". L'art. 101 della l. 24 novembre 1981, n. 689 aveva infatti modificato l'art. 135 c.p., elevando da lire 5.000 a lire 25.000 la misura del ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive. La medesima l. 689/1981 ha disciplinato il procedimento di conversione delle pene pecuniarie nella sanzione della libertà controllata (ex artt. 102, 103, 107, 108). Successivamente la l. 5 ottobre 1993, n. 402 ha ulteriormente modificato il citato art. 135 c.p., elevando a lire 75.000 la misura del ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive. (2) Articolo prima sostituito dall'articolo 2 della legge del 12 luglio 1961, n. 603 e, successivamente, dalla l. 13 ottobre 1965, n. 1171.

Art. 21 Liberazione condizionale.

La liberazione condizionale dei condannati che commisero il reato quando erano minori degli anni 18 può essere ordinata dal Ministro in qualunque momento dell'esecuzione e qualunque sia la durata della pena detentiva inflitta . Il Ministro può stabilire, col decreto di concessione, che, in luogo della libertà vigilata, sia applicato al liberato condizionalmente l'internamento in un riformatorio giudiziario se è tuttora minore degli anni 21 o l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro se è maggiore di tale età. Se per il liberato condizionalmente fu disposto l'internamento in un riformatorio giudiziario, in una colonia agricola o in una casa di lavoro, il tempo trascorso in tali stabilimenti è computato nella durata della pena.

Art. 22 Provvedimenti conseguenti alla liberazione dei minori.

La scarcerazione del minore o la sua dimissione da uno stabilimento per misure di sicurezza, deve essere comunicata dal procuratore della Repubblica al Tribunale per i minorenni perchè esamini se sia necessaria una delle misure previste dall'art. 25 (1).

(1) Articolo così sostituito dalla l. 25 luglio 1956, n. 888.

Art. 23 Libertà vigilata.

Presso il tribunale per i minorenni è tenuto un elenco delle persone e degli istituti di assistenza sociale che si dichiarano disposti a provvedere all'educazione o alla assistenza dei minori sottoposti a libertà vigilata. Prima d'iscrivere le persone o gli istituti nell'elenco, il tribunale assume informazioni sulla loro moralità, disinteresse e condizioni economiche. Quando viene disposto l'affidamento del minore, sottoposto a libertà vigilata, ai genitori o a coloro che abbiano l'obbligo di provvedere alla sua educazione o assistenza, ai tutori, ovvero alle persone o agli istituti iscritti nell'elenco suddetto, il giudice di sorveglianza non consegna la carta precettiva indicata nell'art. 649 del codice di procedura penale (1), e la sorveglianza sul minore è esercitata dalle stesse persone e dagli stessi istituti, ai quali i minori vengono affidati, sotto l'immediato controllo del giudice di sorveglianza. All'atto dell'affidamento è redatto verbale nel quale il giudice di sorveglianza segna le linee direttive dell'assistenza e della vigilanza, alle quali il minore deve essere sottoposto. Le condizioni prescritte devono essere rivedute ed eventualmente modificate, secondo appare necessario dai risultati conseguiti dall'opera di riadattamento del minore, il quale deve essere frequentemente interrogato dal giudice di sorveglianza. Se i risultati non sono soddisfacenti, il giudice di sorveglianza ordina l'internamento del minore in un riformatorio giudiziario (2).

(1) Non risulta alcuna corrispondenza normativa nel nuovo codice di procedura penale del 1989. (2) Vedi artt. da 36 a 41 del d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448.

Art. 24 Riabilitazione.

Per i fatti commessi dai minori degli anni 18, sia che abbiano dato luogo a condanna, sia proscioglimento, è ammessa una riabilitazione speciale, che fa cessare le pene accessorie e tutti gli altri effetti preveduti da leggi e regolamenti penali, civili e amministrativi, salvo le limitazioni stabilite per la concessione della sospensione condizionale della pena e del perdono giudiziale. Quando il minore ha compiuto gli anni 18, ma non ancora i 25, e non è tuttora sottoposto ad esecuzione di pena o di misura di sicurezza, il tribunale per i minorenni della dimora abituale del minore, su domanda dell'interessato, su richiesta del pubblico ministero, o anche d'ufficio, esamina tutti i precedenti del minore, richiama gli atti che lo riguardano e assume informazioni sulla condotta da lui tenuta in famiglia, nella scuola, nell'officina, in pubblici o privati istituti[, nelle organizzazioni della gioventù italiana del littorio, dei fasci giovanili di combattimento, dell'opera nazionale del dopolavoro e delle associazioni sportive] (1) (2). Se ritiene che il minore sia completamente emendato e degno di essere ammesso a tutte le attività della vita sociale, dichiara la riabilitazione. Se in un primo esame appare insufficiente la prova dell'emenda, il tribunale può rinviare l'indagine a un tempo successivo, ma non oltre il compimento del venticinquesimo anno del minore. Il tribunale provvede con sentenza in camera di consiglio, senza assistenza di difensori, sentiti l'autorità di pubblica sicurezza provinciale, il pubblico ministero, l'esercente la patria potestà o la tutela e il minore. Il provvedimento di riabilitazione è annotato nelle sentenze riguardanti il minore (3) . Copia di esso è trasmessa all'autorità di pubblica sicurezza del comune di nascita e di abituale dimora del minore, nonchè alle rispettive autorità provinciali di pubblica sicurezza . Omissis (4) . Sono applicabili le disposizioni degli artt. 180 e 181 del codice penale. Alla revoca della riabilitazione si procede a norma dell'art. 600 del codice di procedura penale (5).

(1) La parte relativa alla gioventà italiana del littorio, ai fasci giovanili di combattimento e all'opera nazionale del dopolavoro deve ritenersi abrogata dalle leggi soppressive delle organizzazioni fasciste. (2) La Corte costituzionale, con sentenza 26 luglio 1979, n. 95, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede, nel caso di minore residente all'estero, la competenza del tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore ha avuto la sua ultima dimora abituale prima di trasferirsi all'estero. (3) Comma così modificato dall'articolo 52 del D.P.R. del 14 novembre 2002, n. 313, la cui decorrenza è fissata dall'articolo 55 del D.P.R. citato. Vedi ora l'articolo 3 del D.P.R. citato. (4) Comma abrogato dall'articolo 52 del D.P.R. del 14 novembre 2002, n. 313, la cui decorrenza è fissata dall'articolo 55 del D.P.R. citato. (5) Articolo così modificato dall'art. 4, r.d.l. 15 novembre 1938, n. 1802, conv. in l. 16 gennaio 1939, n. 90. Vedi, anche, artt. da 36 a 41 del d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448.

Art. 25 Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere.

Quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, il procuratore della Repubblica, l'ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza, possono riferire i fatti al Tribunale per i minorenni, il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all'uopo designato dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del minore, e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure: 1) affidamento del minore al servizio sociale minorile; 2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico. Il provvedimento è deliberato in Camera di consiglio con l'intervento del minore, dell'esercente la patria potestà o la tutela, sentito il pubblico ministero. Nel procedimento è consentita l'assistenza del difensore. Le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi dall'Erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare tali rette gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente (1).

(1) Articolo così sostituito dalla l. 25 luglio 1956, n. 888.

Art. 25 Bis Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale.

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne dà immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che promuove i procedimenti per la tutela del minore e può proporre al tribunale per i minorenni la nomina di un curatore. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale per i minorenni procede d'ufficio.

2. Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di assistenza in Italia, sia vittima di uno dei delitti di cui agli articoli 600- bis , 600- ter e 601, secondo comma, del codice penale, il tribunale per i minorenni adotta in via di urgenza le misure di cui al comma 1 e, prima di confermare i provvedimenti adottati nell'interesse del minore, avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali, prende gli opportuni accordi, tramite il Ministero degli affari esteri, con le autorità dello Stato di origine o di appartenenza (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, l. 3 agosto 1998, n. 269.

Art. 26 Misure applicabili ai minori sottoposti a procedimento penale ed ai minori il cui genitore serba condotta pregiudizievole.

Le misure prevedute dall'art. 25 possono essere promosse dal pubblico ministero, se è in corso un procedimento penale a carico del minore, quando costui non può essere o non è assoggettato a detenzione preventiva e se il minore è stato prosciolto per difetto di capacità di intendere e di volere, senza che sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva. Quando è stato conceduto il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena, il tribunale deve esaminare se al minore sia necessaria una delle misure previste dall'art. 25. La misura di cui all'art. 25, n. 1, può altresì essere disposta quando il minore si trovi nella condizione prevista dall'art. 333 del Codice civile (1).

(1) Articolo così sostituito dalla l. 25 luglio 1956, n. 888.

Art. 27 Disposizioni particolari alla libertà assistita.

Nel caso in cui il tribunale abbia disposto la misura prevista dal n. 1 dell'art. 25, all'atto dell'affidamento è redatto verbale nel quale vengono indicate le prescrizioni che il minore dovrà seguire, a seconda dei casi, in ordine alla sua istruzione, alla preparazione professionale, al lavoro, all'utilizzazione del tempo libero e ad eventuali terapie, nonchè le linee direttive dell'assistenza, alle quali egli deve essere sottoposto. Nel verbale può essere disposto l'allontanamento del minore dalla casa paterna. In tal caso deve essere indicato il luogo in cui il minore deve vivere e la persona o l'ente che si prende cura del suo mantenimento e della sua educazione. Le prescrizioni e le direttive di cui ai commi precedenti sono date da un componente del tribunale all'uopo designato dal presidente alla presenza di un rappresentante l'ufficio distrettuale di servizio sociale minorile e delle altre persone interessate all'atto, che il predetto componente ritenga opportuno convocare. L'ufficio di servizio sociale minorile controlla la condotta del minore e lo aiuta a superare le difficoltà in ordine ad una normale vita sociale, anche mettendosi all'uopo in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita. L'ufficio predetto riferisce periodicamente per iscritto o a voce al componente del tribunale designato, fornendogli dettagliate notizie sul comportamento del minore, delle persone che si sono prese cura di lui e sull'osservanza da parte di essi delle prescrizioni stabilite, nonchè su quant'altro interessi il riadattamento sociale del minore medesimo, proponendo, se del caso, la modifica delle prescrizioni o altro dei provvedimenti previsti dall'art. 29 (1).

(1) Articolo così sostituito dalla l. 25 luglio 1956, n. 888.

Art. 28 Informazioni sui minori ricoverati e rapporti con la famiglia e con l'ambiente.

Il direttore dell'istituto nel quale il minore è ricoverato per l'esecuzione di una delle misure previste al n. 2 dell'art. 25 invia al tribunale che ha emesso il provvedimento periodici rapporti sull'opera di rieducazione svolta e sui risultati conseguiti. L'ufficio di servizio sociale cura i rapporti del minore con la famiglia e con gli altri ambienti di vita del medesimo, e dell'opera svolta e dei risultati ottenuti informa periodicamente per iscritto il Tribunale per i minorenni (1).

(1) Articolo così sostituito dalla l. 25 luglio 1956, n. 888.

Art. 29 Modificazioni, trasformazioni e cessazione delle misure.

Le prescrizioni stabilite a norma dell'art. 27 possono essere modificate in ogni tempo. È sempre in facoltà del tribunale trasformare qualsiasi misura disposta in altra, che appaia più idonea ai fini della rieducazione del minore e del suo progressivo reinserimento nella vita sociale. Per i minori assoggettati ad una delle misure di cui al n. 2 dell'art. 25 tale reinserimento può dal tribunale essere attuato altresì con licenza di esperimento. Il minore che ne beneficia rimane affidato al servizio sociale. Si applicano le disposizioni dell'art. 27. La cessazione delle misure disposte è ordinata in ogni tempo dal tribunale allorchè il minore appaia interamente riadattato, o quando per le sue condizioni fisiche o psichiche nessuna misura possa considerarsi idonea alla sua rieducazione. La cessazione è in ogni caso ordinata al compimento del ventunesimo anno di età o per servizio militare di leva (1).

(1) Articolo così sostituito dalla l. 25 luglio 1956, n. 888.

Art. 30 Pensionati giovanili.

I minorenni già rieducati che non possono convenientemente essere assistiti dalla famiglia o da altre persone o istituti di cui all'art. 23, sono ammessi in appositi pensionati giovanili. L'organizzazione di tali pensionati deve consentire e favorire il collocamento dei minorenni al lavoro, presso stabilimenti o ditte esistenti nella medesima località o in altra viciniore (1).

(1) Articolo così sostituito dalla l. 25 luglio 1956, n. 888.

Art. 31 Informazioni della pubblica sicurezza.

Alle autorità di pubblica sicurezza, nel fornire notizie a qualsiasi persona, ente od autorità, è fatto divieto di indicare fra i precedenti personali, quelli relativi a misure rieducative, qualora esse siano cessate con il provvedimento di cui all'art. 29, ultimo comma, attestante l'avvenuto riadattamento sociale del minorenne (1).

(1) Articolo prima modificato dall'articolo 5 del R.D.L. 15 novembre 1938, n. 18021 e poi così sostituito dalla legge del 25 luglio 1956, n. 888.

Art. 32 Affari civili.

Sono di competenza del tribunale per i minorenni o del presidente di esso i provvedimenti che le leggi vigenti deferiscono alla competenza del tribunale o del presidente relativi: all'esercizio della patria potestà o della tutela, preveduti negli artt. 221 (1), 222 (2), 223 (3), 271 (4) e 279 (5) del codice civile; alla impugnazione avverso la deliberazione del consiglio di famiglia nella ipotesi preveduta nell'articolo 278. (Omissis) (6); alla interdizione del minore emancipato o del minore non emancipato nell'ultimo anno della minore età, preveduti negli artt. 324 e 325 dello stesso codice (7), all'esercizio del commercio da parte dei minori indicati negli artt. 12 e 15 del codice di commercio (8); all'ammissione nei manicomi degli alienati minori degli anni 21 e al loro licenziamento dai manicomi stessi, a termini degli artt. 2 e 3 della legge 14 febbraio 1904, n. 36 (9) (10) . La decisione sui gravami eventualmente ammessi contro tali provvedimenti è di competenza del presidente o della sezione di Corte d'appello per i minorenni (11). La stessa sezione provvede sulla domanda di adozione e di legittimazione dei minori degli anni 21 con le forme prevedute dagli artt. 213 a 219 (12) e dall'art. 200 (13) del codice civile.

(1) Vedi, ora, art. 318 c.c., che attribuisce la competenza in materia al giudice tutelare. (2) Vedi, ora, art. 319 c.c. (3) Vedi, ora, artt. 330 e 334 c.c. (4) Non vi è norma corrispondente nel codice civile (del 1942). (5) Vedi, ora, art. 359 c.c. (6) Non vi è norma corrispondente nel codice civile (del 1942), che ha soppresso il consiglio di famiglia. (7) Vedi, ora, artt. 414 e 416 c.c. vigente; vedi anche art. 38 ss. disp. att. e trans. c.c. (8) Vedi, ora, artt. 320, comma 4, 397 e 2198 c.c., nonchè art. 38, comma 3, disp. att. e trans. c.c., che attribuisce la competenza in materia al tribunale ordinario. (9) Vedi l. 14 febbraio 1904, n. 36. (10) Comma così modificato dall'articolo unico della legge di conversione del 27 maggio 1935, n. 835. (11) Vedi, ora, artt. 38 ss. disp. att. e trans. c.c. (12) Vedi, ora, artt. 311 e 314 c.c., nonchè art. 35 disp. att. e trans. c.c. (13) Vedi, ora, art. 288 c.c. nonchè art. 35 disp. att. e trans. c.c.

Art. 33 Norme di esecuzione, di integrazione e di coordinamento.

Il Governo [del Re] (1) è autorizzato ad emanare con decreti [Reali] (2), su proposta del Guardasigilli, di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per le finanze, le norme transitorie, di attuazione, di esecuzione del presente decreto, nonchè quelle di coordinamento dello stesso con le leggi che si occupano della tutela morale, fisica ed economica dei minorenni, e tutte le altre norme integrative che il nuovo ordinamento renderà necessarie (3).

(1) Della Repubblica. (2) Presidenziali. (3) Vedi r.d. 20 settembre 1934, n. 1579.

Art. 34 Limiti dell'efficacia derogativa della legge.

Nelle materie prevedute nel presente decreto, in quanto non sia disposto o modificato dal decreto medesimo, continueranno ad osservarsi le norme dei codici, delle leggi e dei regolamenti in vigore.

Art. 35 Decorrenza dell'applicazione della legge.

Il presente decreto entrerà in vigore il 29 ottobre 1934, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.