Università degli Studi di Lecce

Università degli Studi di Lecce

Facoltà di Giurisprudenza
  • Medicina legale
  • Prof. Cosimo Loré

Legge 12 Agosto 1993, n. 301

Norme in materia di prelievi ed innesti di cornea

Art. 1 (Assenso)

(L'articolo 1 è abrogato a decorrere dalla data di cui all'art. 28 della L. 91/99)

1. La donazione delle cornee è gratuita. E' consentito il prelievo delle cornee da cadavere quando si sia ottenuto l'assenso del coniuge non legalmente separato o, in mancanza, dei figli se di età non inferiore a 18 anni o, in mancanza di questi ultimi, dei genitori, salvo che il soggetto deceduto non abbia in vita manifestato per iscritto il rifiuto alla donazione.

2. Per gli interdetti e per i minorenni l'assenso è espresso dai rispettivi rappresentanti legali.

Art. 2 (Accertamento della morte mediante mezzi strumentali)

1. Il prelievo di cui all'articolo 1 può essere effettuato previo accertamento della morte per arresto cardiaco irreversibile.

2. La morte per arresto cardiaco irreversibile è accertata, nelle strutture sanitarie pubbliche e private nonchè a domicilio, mediante rilievo grafico continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di venti minuti primi.

3. Il medico che dichiara la morte è tenuto a darne immediata comunicazione al più vicino centro di riferimento per gli innesti corneali di cui all'articolo 4.

Art. 3 (Disposizioni particolari per i prelievi e gli innesti di cornea)

1. Le operazioni di prelievo della cornea sono effettuate, nel rispetto della salma, nelle strutture sanitarie pubbliche e private nonchè a domicilio, da parte di personale medico.

2. Gli innesti di cornea sono effettuati nelle strutture sanitarie pubbliche e private. Per tali operazioni non è richiesta alcuna autorizzazione particolare.

Art. 4 (Centri di riferimento per gli innesti corneali)

1. Le regioni, singolarmente o di intesa tra loro, provvedono all'organizzazione, al funzionamento ed al controllo di centri di riferimento per gli innesti corneali regionali o interregionali.

2. I centri di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti: a) informazione e propaganda sul territorio; b) organizzazione dei prelievi di cornea; c) deposito e conservazione delle cornee; d) esame, selezione, eventuale trattamento e consegna delle cornee; e) promozione degli innesti corneali; f) promozione della ricerca.

Art. 5 (Disposizione finale)

1. E' abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Pian di Cansiglio, addì 12 agosto 1993

SCALFARO

Ciampi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Conso