Università degli Studi di Lecce

Università degli Studi di Lecce

Facoltà di Giurisprudenza
  • Medicina legale
  • Prof. Cosimo Loré

Decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12 (in Gazz. Uff., 16 gennaio, n. 13)

Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate

Preambolo

Il Presidente della Repubblica:

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, (1) recante approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni;

Visto l'art. 7 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1990;

Visto il conforme parere reso in data 4 dicembre 1990 della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 8 della citata legge n. 81 del 1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1990; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Emana il seguente decreto legislativo: (1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 29 gennaio 1991, n. 24]

Art. 1 1. (Omissis). (1) (1) Sostituisce il comma 5 dell'art. 148 del c.p.p.

Art. 2 1. L'art. 151 del codice di procedura penale è così modificato: a) (Omissis). (1) b) (Omissis). (2) (1) Sostituisce il comma 3 dell'art. 151 del c.p.p. (2) Abroga il comma 4 dell'art. 151 del c.p.p.

Art. 3 1. (Omissis). (1) (1) Modifica il comma 1 dell'art. 159 del c.p.p.

Art. 4 1. (Omissis). (1) (1) Sostituisce l'art. 160 del c.p.p.

Art. 5 1. (Omissis). (1) (1) Sostituisce l'art. 161 del c.p.p.

Art. 6 1. (Omissis). (1) (1) Modifica il comma 2 dell'art. 169 del c.p.p.

Art. 7 1. (Omissis). (1) (1) Modifica la lettera e), comma 1, dell'art. 171 del c.p.p.

Art. 8 1. L'art. 54 del codice di procedura penale è così modificato: a) (Omissis). (1) b) (Omissis). (2) (1) Sostituisce la rubrica dell'art. 54 del c.p.p. (2) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 54 del c.p.p.

Art. 9 1. (Omissis). (1) (1) Inserisce l'art. 118-bis, dopo l'art. 118 del d.lg. 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 10 1. L'art. 263 del codice di procedura penale è così modificato: a) (Omissis). (1) b) (Omissis). (2) (1) Sostituisce il comma 4 dell'art. 263 del c.p.p. (2) Modifica il comma 5 dell'art. 263 del c.p.p.

Art. 11 1. (Omissis). (1) (1) Modifica il comma 2 dell'art. 67, d.lg. 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 12 1. (Omissis). (1) (1) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 291 del c.p.p.

Art. 13 1. (Omissis). (1) (1) Modifica il comma 1 dell'art. 294 del c.p.p.

Art. 14 1. L'art. 299 del codice di procedura penale è così modificato: a) (Omissis). (1) b) (Omissis). (2) (1) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 299 del c.p.p. (2) Aggiunge i commi 4-bis e 4-ter all'art. 299 del c.p.p.

Art. 15 1. L'art. 321 del codice di procedura penale è così modificato: a) (Omissis). (1) b) (Omissis). (2) (1) Aggiunge un periodo al comma 3 dell'art. 321 del c.p.p. (2) Aggiunge i commi 3-bis e 3-ter all'art. 321 del c.p.p.

Art. 16 1. (Omissis). (1) (1) Modifica il comma 1 dell'art. 322 del c.p.p.

Art. 17 1. (Omissis). (1) (1) Inserisce l'art. 322-bis, dopo l'art. 322 del c.p.p.

Art. 18 1. (Omissis). (1) (1) Aggiunge un periodo al comma 2 dell'art. 324 del c.p.p.

Art. 19 1. L'art. 325 del codice di procedura penale è così modificato: a) (Omissis). (1) b) (Omissis). (2) (1) Modifica il comma 1 dell'art. 325 del c.p.p. (2) Modifica il comma 2 dell'art. 325 del c.p.p.

Art. 20 1. (Omissis). (1) (1) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 129, d.lg. 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 21 1. (Omissis). (1) (1) Sostituisce l'alinea del comma 2 dell'art. 381 del c.p.p.

Art. 22 1. (Omissis). (1) (1) Modifica la lettera c), comma 2, dell'art. 381 del c.p.p.

Art. 23 1. L'art. 386 del codice di procedura penale è così modificato: a) (Omissis). (1) b) (Omissis). (2) c) (Omissis). (3) (1) Sostituisce il comma 3 dell'art. 386 del c.p.p. (2) Sostituisce il comma 4 dell'art. 386 del c.p.p. (3) Modifica il comma 7 dell'art. 386 del c.p.p.

Art. 24 1. (Omissis). (1) (1) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 390 del c.p.p.

Art. 25 1. L'art. 391 del codice di procedura penale è così modificato: a) (Omissis). (1) b) (Omissis). (2) c) (Omissis). (3) d) (Omissis). (4) e) (Omissis). (5) (1) Modifica il comma 1 dell'art. 391 del c.p.p. (2) Sostituisce il comma 3 dell'art. 391 del c.p.p. (3) Modifica il comma 4 dell'art. 391 del c.p.p. (4) Sostituisce il comma 5 dell'art. 391 del c.p.p. (5) Sostituisce il comma 7 dell'art. 391 del c.p.p.

Art. 26 1. (Omissis). (1) (1) Aggiunge un periodo al comma 3 dell'art. 375 del c.p.p.

Art. 27 1. (Omissis). (1) (1) Sostituisce il comma 1 dell'art. 453 del c.p.p.

Art. 28 1. L'art. 667 del codice di procedura penale è così modificato: a) (Omissis). (1) b) (Omissis). (2) (1) Sostituisce il comma 1 dell'art. 667 del c.p.p. (2) Sostituisce il comma 4 dell'art. 667 del c.p.p.

Art. 29 1. (Omissis). (1) (1) Sostituisce il comma 1 dell'art. 672 del c.p.p.

Art. 30 1. (Omissis). (1) (1) Sostituisce il comma 1 dell'art. 676 del c.p.p.

Art. 31 1. (Omissis). (1) (1) Sostituisce il n. 3), lettera b), comma 1 dell'art. 686 del c.p.p.

Art. 32 1. (Omissis). (1) (1) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 687 del c.p.p.

Art. 33 1. (Omissis). (1) (1) Sostituisce l'art. 689 del c.p.p.

Art. 34 1. (Omissis). (1) (1) Abroga l'art. 198, d.lg. 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 35 1. (Omissis). (1) (1) Sostituisce il comma 4 dell'art. 714 del c.p.p.

Art. 36 1. L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è così modificato: a) (Omissis). (1) b) (Omissis). (2) (1) Abroga il comma 2 dell'art. 16, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448. (2) Modifica il comma 3 dell'art. 16, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448.

Art. 37 1. (Omissis). (1) (1) Sostituisce l'art. 17, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448.

Art. 38 1. (Omissis). (1) (1) Sostituisce l'art. 18, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448.

Art. 39 1. (Omissis). (1) (1) Inserisce l'art. 18-bis, dopo l'art. 18 del d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448.

Art. 40 1. (Omissis). (1) (1) Modifica il comma 4 dell'art. 19, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448.

Art. 41 1. (Omissis). (1) (1) Sostituisce il comma 4 dell'art. 21, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448.

Art. 42 1. (Omissis). (1) (1) Sostituisce l'art. 23, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448.

Art. 43 1. (Omissis). (1) (1) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 25, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448.

Art. 44 1. (Omissis). (1) (1) Modifica il comma 1 dell'art. 28, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448.

Art. 45 1. (Omissis). (1) (1) Sostituisce il comma 5 dell'art. 31, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448.

Art. 46 1. L'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è così modificato: a) (Omissis). (1) b) (Omissis). (2) c) (Omissis). (3) (1) Modifica il comma 1 dell'art. 32, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448. (2) Sostituisce il comma 3 dell'art. 32, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448. (3) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 32, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448.

Art. 47 1. (Omissis). (1) (1) Inserisce l'art. 32-bis, dopo l'art. 32 del d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448.

Art. 48 1. (Omissis). (1) (1) Modifica il comma 1 dell'art. 9, d.lg. 28 luglio 1989, n. 272.

Art. 49 1. (Omissis). (1) (1) Abroga l'art. 16, d.lg. 28 luglio 1989, n. 272.

Art. 50 1. (Omissis). (1) (1) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 20, d.lg. 28 luglio 1989, n. 272.

Art. 51 1. (Omissis). (1) (1) Inserisce l'art. 20-bis, dopo l'art. 20 del d.lg. 28 luglio 1989, n. 272.

Art. 52 1. (Omissis). (1) (1) Abroga l'art. 21, d.lg. 28 luglio 1989, n. 272.

Art. 53 1. (Omissis). (1) (1) Abroga l'art. 22, d.lg. 28 luglio 1989, n. 272.

Art. 54 1. (Omissis). (1) (1) Sostituisce l'art. 9, d.lg. 28 luglio 1989, n. 273.

Art. 55 1. (Omissis). (1) (1) Inserisce l'art. 9-bis e 9-ter, dopo l'art. 9 del d.lg. 28 luglio 1989, n. 273.

Art. 56 1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.