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1. Il caso.
La sindrome del QT lungo idiopatica (Long QT Syndrome: LQTS) è una patologia di natura congenita che si manifesta clinicamente con aritmie di tipo ipercinetico a livello ventricolare, le quali possono poi sfociare in episodi sincopali o morte improvvisa. Le aritmie insorgono soprattutto in circostanze di particolare stress, fisico o psichico. La reale incidenza della sindrome non è ancora oggi ben precisata”: in un recente studio di cardiologi
astigiani[1]si segnala che la patologia è “sicuramente più comune di quanto una volta creduto” e si ritengono “eccitanti” le osservazioni scaturite dalle nuove conoscenze e applicazioni della genetica molecolare. “La subdola sintomatologia che contraddistingue la patologia offre infatti notevoli difficoltà interpretative rimanendo peraltro spesso misconosciuta. Quando la malattia non viene riconosciuta in vita, la diagnosi di LQTS al tavolo settorio è ancora più difficile: l'autopsia infatti non è in grado di fornire rilievi anatomici od istopatologici
patognomonici.
Schwartz e Collaboratori prima sull’Archivio di Medicina Legale[2] e poi sulla Rivista
dell’ANCE[3] riesaminano gli aspetti caratteristici della Long QT Syndrome descrivendo un caso di osservazione medico-legale. “Si tratta di una donna di 22 anni, coniugata con un figlio di 6 mesi, rinvenuta cadavere la mattina presto nel proprio letto. L'indagine di sopralluogo esclude l'eventualità di assunzione di sostanze tossiche o d'abuso e le successive analisi tossicologiche condotte su sangue e urine risultano negative a tutto campo (alcool, benzodiazepine, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici ...). L'autopsia, eseguita circa 10 ore dopo la morte, non evidenzia nulla di significativo all'ispezione esterna. La sezione del cadavere mostra notevole e diffuso stato congestizio edematoso dei polmoni e una altrettanto spiccata congestione di tutti gli altri organi, segnatamente dell'encefalo. L'esame al microscopio dei prelievi viscerali conferma l'edema cerebrale e polmonare, con stasi viscerale; a livello miocardico risulta un quadro notevole di fragmentatio miocitaria, in assoluta normalità delle arterie coronarie e dell'interstizio. L'esame microscopico del sistema di conduzione del cuore non dimostra alcunché di patologico. In definitiva, il quadro complessivo appare quello della cosiddetta autopsia
bianca.
2.
Riflessioni
medico-legali
Le
riflessioni oggetto delle note sinteticamente raccolte nel presente studio sono
volte a dimostrare che anche un solo caso afferente ad un settorato
medico-legale preparato e intelligente consente non solo una più adeguata
risposta alla chiamata della Autorità Giudiziaria, ma anche una attività
necroscopica soddisfacente (nella fattispecie esaltante) le finalità
scientifico-didattiche insite nell’operato di un medico universitario anche se
perito, essendo queste naturali e doverose quando (come sarebbe, più che
d’uopo, d’obbligo) il settorato afferisce a strutture universitarie, le
uniche dedicate istituzionalmente alla ricerca e di qui alla formazione.
Là
dove per contro (e per iattura…) si agisce nel nome di una routine
operativa avulsa da un contesto propriamente scientifico esiste fondata ragione
per paventare il rischio che siffatte (quali nella fattispecie esaminata)
patologie sfuggano al perito settore di turno, dopo essere state ignorate in
vita dal cardiologo, restando per sempre misconosciute.
Specie quando manca uno studio
serio del caso il cui principale presupposto è dato dalla cultura medica e
dalla capacità scientifica del necroscopo che non può e non deve essere mai
visto alla stregua di un tecnico e burocrate ad uso e consumo di sgradevoli
situazioni connesse all’evento morte.
Altrimenti
non si verserà certo nell’ambito di una corretta collaborazione con la
Giustizia né si potrà (come si vede proprio nel caso in esame) parlare a pieno
titolo di prevenzione e clinica, né si potranno (epifenomeno non da poco…)
far funzionare le Scuole di Specializzazione di Medicina Legale, la cui
frequenza impegna per legge alla
esecuzione di centinaia di esami necroscopici.
Non
si può in sostanza disconoscere che l’attività settoria per conto
dell’Autorità Giudiziaria costituisce una delle finalità più qualificanti
di una struttura medico-legale e diviene irrinunciabile in ambito universitario
in quanto fonte di costante aggiornamento, di applicazione di metodiche, di
rilevazione di dati statistici, essendo la presenza di un cospicuo settorato
fondamentale per le Scuole di Specializzazione dove gli allievi devono-è
bene ribadirlo-compiere un notevole numero di indagini autoptiche per poter
completare il proprio iter di
formazione.
Si
deve peraltro riconoscere che l’organizzazione di un servizio di settorato è
complessa per la mancata previsione normativa (a differenza di quanto avviene in
altri paesi) di una struttura deputata alla esecuzione di accertamenti
necroscopici: il Pubblico Ministero (o il Giudice nel caso di perizia) incarica
un medico di norma inserito in
un apposito elenco di esperti.
E’
tutto lasciato pertanto alla libera scelta del Magistrato: gli Istituti e i
Dipartimenti di Medicina Legale colmano quindi la lacuna legislativa garantendo
alla Amministrazione della Giustizia un supporto tecnico fondamentale
nell’istituire turni che consentono la pronta reperibilità di un
professionista accreditato dalla istituzione universitaria, dipendente o
comunque afferente (docente per incarico o a contratto, dottorando,
specializzando, etc.) e incaricato ad
personam.
E’
prassi perciò che la struttura proponga una lista di esperti ai Magistrati che
di routine a questa attingono.
Il
proponente della lista dei turni è naturalmente il Direttore del Dipartimento
congiuntamente con il Direttore della Scuola di Specializzazione, il primo per
le competenze specifiche della struttura, il secondo per i già ricordati
obblighi degli allievi.
Non
si possono tacere poi le decisive (non meno che in ambito strettamente clinico)
obbligazioni deontologiche gravanti sul medico legale necroscopo il cui dovere
di bene operare in termini di perizia e diligenza non risulta certo attenuato né
meno cogente dal contingente compito di pubblico ufficiale che indaga le cause
di morte in circostanze sospette.
Non
è forse anche il medico legale necroscopo un professionista responsabile ?
3. Importanza dei dati
Il
quadrilatero riassumibile nella sintesi rappresentata dagli Autori è costituito
da autopsia, anamnesi,
approfondimenti clinici
attraverso l’attento riesame di cartelle e referti specie elettrocardiografici,
accertamenti genetici
particolarmente mirati alla sindrome prospettata e poi definita: non quindi un
teorema astratto ma l’espressione concreta di una obiettivazione composita e
accurata, doverosa in ogni contingenza di indagine giudiziaria come di semplice
ricerca scientifica.
Ecco
perché una metodologia prettamente medico-legale correttamente e compiutamente
seguita ed eseguita si impone ogniqualvolta esiste l’esigenza (primaria) di
soluzione di un problema giudiziario ma anche l’opportunità (non secondaria)
del disvelarsi e sostanziarsi del vero medico-legale (pur sempre in termini di
alta probabilità) nel contestuale dissolversi delle nebbie del mistero chiamato
troppe volte morte improvvisa.
Una
siffatta metodologia presenta il non secondario effetto di un sempre auspicabile
(e irrinunciabile…) vantaggio per la precisa scrittura della storia clinica di
un soggetto deceduto, ma anche per la necessaria e tempestiva indagine sui
parenti possibili portatori della subdola sindrome, oltre che per la migliore
azione preventiva sui cittadini in genere, affetti da alterazioni
elettrocardiografiche nel caso presentato passate inosservate (omissione
inescusabile per uno specialista cardiologo !).
Questo
anche perché con la dizione morte improvvisa non ci si faccia troppo scudo (e
non si trovi un comodo alibi…) per coprire negligenti raccolte e sommarie
analisi di dati (cadaverici e cartacei).
Lo
scenario autoptico si può così allargare ad altri mondi, sicchè un obitorio
(universitario) riesce a riscattarsi da una non beneaugurante fama ravvivandosi
di implicazioni e interessi scientifici e sociali grazie alla scienza e alla
pazienza di operatori adeguatamente supportati da una cultura e una struttura
specializzate ma anche aperte alle discipline mediche e giuridiche, senza spreco
di non superflue energie e sinergie con la ricerca in medicina clinica e
preventiva oltre che con la prassi giuridica e assicurativa.
4. Utilità del caso.
Un
simile metodo nella conduzione di un approccio e di un processo di indagine
medico-legale necroscopica diviene pertanto fonte di acquisizioni certe ed utili
non solo-come detto-ai fini di una efficiente cooperazione tra Università e
Autorità Giudiziarie, ma anche di una intelligente e proficua collaborazione
tra Medicina Legale e Medicina Clinica per le esaltanti evidenze epidemiologiche
emergenti in analoghe fattispecie.
In
effetti i dati autoptici raccolti e così interpretati divengono necessariamente
motivo di riesame critico dei dati clinici certificati in vita, assumendo questi
ultimi una nuova e significativa connotazione per illuminazione necroscopica e
promuovendo ulteriori indagini tra i parenti sopravvissuti del soggetto deceduto
al precipuo scopo di scoprire (in tal caso in
vivo) altre LQTS e così poter prevedere e se possibile prevenire altri casi
di morte improvvisa, oltre che accendere l’attenzione dei ricercatori clinici
verso quadri patologici reputati rari se non misconosciuti sollecitando
approfondimenti ed affinamenti di protocolli e percorsi terapeutici.
Accade
così che un caso solo apparentemente insolito e affrontato per finalità
ingiustamente considerate esaurite nella investigazione giudiziaria diviene
motivo di attivazione di esperienze e culture diverse e per certi aspetti
lontane tra loro e si fa momento di integrazione tra contributi e settori
disciplinari separati solo da esigenze organizzative e operative della sanità e
della società ma, a ben guardare, aventi tutti lo stesso oggetto e movente di
azione: nel caso proposto il cuore (come locus)
e la vita (quale fine) dell’uomo.
Di
qui l’importanza epidemiologica anche in ambito necroscopico del singolo caso
e la interdisciplinarietà della medicina moderna !
5. Per una più moderna (e responsabile) medicina legale.
Si
può perciò affermare senza incorrere nel paradosso che anche l’autopsia
giudiziaria (e quindi anche la medicina legale) si propone con forza quale
prezioso strumento (e non semplice ausilio !) nella attività di ricerca della
medicina preventiva e clinica.
Così,
all’interno di una unica disciplina, si possono prefigurare e distinguere una
medicina legale necroscopica ma anche una medicina legale clinica ed una
medicina legale preventiva (o meglio per la clinica e per la prevenzione), a
loro volta non a sé stanti ma fortemente embricate con le discipline attinenti
l’anatomia e l’istologia patologica, la medicina clinica, l’igiene e la
medicina preventiva.
D’altra
parte sarebbe non compiuto né esemplare il ruolo della medicina legale del
terzo millennio se non si avvalesse di ogni possibile correlazione e
collaborazione con tutte le scienze biomediche, divenendo-per usare un
linguaggio in sintonia con un mondo digitale-interattiva come la sua stessa
denominazione altamente interdisciplinare le impone di essere. Una interazione
non solo nella comunicazione tra medicina e diritto ma prima di tutto e
soprattutto tra diverse discipline della biomedicina e della clinica.
La
responsabilità della struttura, anche in ambito di medicina legale
necroscopica, si evidenzia in tutta la complessità delle implicazioni connesse
alla esecuzione di una autopsia giudiziaria, oltre che delle doverose
correlazioni in termini di ricerca scientifica (unico fine di una struttura di
natura universitaria !), grazie ad un caso occorso alla osservazione del
settorato afferente al Dipartimento di Scienze Medico-Legali e Socio-Sanitarie e
alla Scuola di Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni della
Università degli Studi di Siena: la diagnosi viene formulata per l’accurata
capacità di raccolta e analisi dei dati autoptici e anamnestici e per
l’approfondimento sulla documentazione clinica pregressa specie
elettrocardiografica e per l’accertamento genetico con particolare riferimento
alla sindrome del QT lungo idiopatica.
Ne
discende che il singolo operatore, anche se da solo (per lo specifico incarico ad personam conferitogli dalla Autorità Giudiziaria) nella
apparenza della forma del processo, non può e a ben guardare non
deve essere lasciato in isolamento (assai poco aureo…) sul piano della
strategia scientifica, senza la quale una esecuzione autoptica sarebbe ridotta a
mera esercitazione su cadavere, a dissezione da stanze anatomiche, equiparabile
per i nefasti effetti (sui compiti di giustizia e sui doveri di ricerca) a
pratiche di vivisezione non giustificate né soprattutto corroborate da adeguate
finalità sanitarie, conoscenze scientifiche, strumentazioni tecnologiche ed
aperture ad orizzonti più ampi di un angusto scenario obitoriale.
Di
qui la incombente ipotesi di vera e propria responsabilità (di rilievo penale
?) per gli amministratori (anche della giustizia ?) che non provvedano
adeguatamente ad organizzare un rapporto tra Autorità Giudiziaria e Medicina
Legale difforme rispetto a quello in questa sede prospettato e sostenuto.
In
ogni caso si conferma che il settorato necroscopico è indubbiamente il cor di una struttura medico-legale universitaria: basti citare la
classica autopsia di iniziazione alla attività propriamente medico-legale e
ricordare l’obbligo giuridico di far eseguire un rilevante numero di
necroscopie agli iscritti alle Scuole di Specializzazione in Medicina Legale.
RIASSUNTO
La
responsabilità della struttura universitaria nel particolare rapporto che si
instaura quando un Magistrato incarica un medico di eseguire una autopsia si
estende e si dilata sia alla Amministrazione della Giustizia che della Università
per le inevitabili e, sulla base delle riflessioni esposte, anche auspicabili
nonchè doverose implicazioni di migliori (rectius: corrette !) decrittazioni
dei dati e interpretazioni dei casi occorrenti ad un settorato medico-legale.
La sindrome del
QT lungo idiopatica (LQTS) si rivela ottimo banco di prova per ogni medico
legale che viva anche la funzione di necroscopo in veste di intelligente e
acculturato operatore della ricerca scientifica a fini di tutela della salute
umana, anche se è momentaneamente (il tempo dell’incarico…) al servizio
dell’Autorità.
Ne scaturisce
una serie di riflessioni sulle implicazioni in termini di correlazioni con la
clinica, l’igiene e la profilassi, impreviste ed anche sorprendenti per la
precisa definizione della questione giudiziaria ma nondimeno per l’ulteriore
impiego in ambito epidemiologico e impegno in quello clinico consentiti dai dati
raccolti e dalla diagnosi formulata, pur nell’insolito (come luogo di
prevenzione e cura) ambito della sala settoria.
SUMMARY
The
legal responsibility of the University health authority in the particular
relationship occurring when a physician is commissioned by a Magistrate to
perform an autopsy extends to both the Administrations of Justice and of the
University, due to the inevitable and necessary implications of better (i.e.
more correct) interpretations of data and cases, needed by a forensic medical
activity.
The
Long QT Syndrome (LQTS) represents a good testing bench for the physician who
believes that his necroscopic function is part of his activity as a clever and
learned researcher aimed to protect human health, even if he is temporarily
entrusted by the Authority.
Various considerations on the sometimes unexpected and surprising
correlations with clinical and preventive medicine are reported. These
implications are useful for an exact definition of the judicial problem, but
also for the further use in the epidemiological and clinical fields of the data
collected and of the diagnoses made in the unusual (in terms of prevention and
treatment) location represented by the mortuary.
(*)
Dipartimento di Scienze Medico-Legali e Socio-Sanitarie della Università
degli Studi di Siena, Policlinico Le Scotte, 53100 Siena.
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