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Diritto e
orientamento giurisprudenziale.
La responsabilità della struttura per danno a pazienti conseguente a
prestazioni di operatori sanitari in un contesto di tipo penalistico pone
problemi complessi anche agli effetti delle inferenze con la consueta
definizione di responsabilità penale dei singoli operatori, là dove emergano
anche implicazioni che investano i presidi della organizzazione sanitaria.
Ed in effetti il richiamo alla responsabilità della struttura, da
identificarsi per lo più con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, è
talora accennato nelle consulenze medico-legali svolte in corso di procedimenti
penali, per cercare di far ottenere un risarcimento alla parte lesa in
particolari situazioni in cui è difficile arrivare a dimostrare la
responsabilità di singoli operatori sanitari, come avviene ad esempio "nel
lavoro di équipe, nella multidisciplinarietà di interventi o ancora
nell'alternarsi all'assistenza di sanitari singolarmente mal individuabili
all'interno del reparto ospedaliero" ()
ovvero quando si evidenziano disservizi conseguenti a carenze della struttura
(assenza di mezzi diagnostici o terapeutici, disorganizzazione del personale).
La responsabilità della struttura è ormai pacificamente ammessa in ambito
civilistico: si è infatti riconosciuta l'importanza della valutazione
dell'operato del medico anche in funzione della organizzazione sanitaria ().
Si è cioè accettato il principio della sussistenza di una sorta di
"responsabilità oggettiva della struttura pubblica", che "verrebbe a
concretizzarsi più in relazione all'evento infausto derivante dal trattamento
sanitario che non dalla valutazione sulla condotta del singolo medico" e questo
anche al fine di "garantire comunque un risarcimento al cittadino che abbia
subito un danno, anche qualora non sia possibile individuare una responsabilità
del singolo medico" ().
Esemplificativa di tale tendenza è la ben nota sentenza della Corte di
Cassazione relativa ad un intervento effettuato, con esito negativo, presso
l'ospedale S. Gennaro di Napoli sul piede di un paziente: la Suprema Corte,
ricordando che la responsabilità di un Ente ospedaliero per i danni causati ai
pazienti da sanitari dipendenti è di natura contrattuale, affermava il dovere di
risarcire il danno quando "l'intervento operatorio sia di non difficile
esecuzione ed il risultato conseguente sia peggiorativo delle condizioni finali
del paziente" in quanto devesi presumere "l'inadeguata e non diligente
esecuzione della prestazione professionale del chirurgo" (Cass. Civ., Sez. III,
21 dicembre 1978, Giust. Civ., Mass. 2566, 1978). Secondo un autorevole
commentatore l'Ente può essere condannato "se tutti i possibili autori di una
condotta colposa sono alle dipendenze dell'ente ospedaliero convenuto", in
quanto "se anche non si conosce l'identità del colpevole, può infatti ritenersi
provato che si tratta comunque di una persona del cui operato l'ente deve
rispondere" ().
D'altra parte, l'estensione dello status di dipendente pubblico agli
operatori del S.S.N. (art. 28 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761), estensione
che ha "resistito" anche alla ventata privatizzatrice recepita dai più recenti
contratti della Sanità pubblica, comporta il fatto che la Pubblica
Amministrazione risponde dei danni causati dai dipendenti, fatti salvi i casi di
dolo o colpa grave.
Tra gli esempi più recenti in cui è stata riconosciuta la responsabilità
civile di un ente ospedaliero per carenze organizzative, da segnalare la
sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, che, in un caso di lesioni cerebrali
provocate da ritardo nella esecuzione di un taglio cesareo, ha affermato che "la
responsabilità dell'Ente convenuto consiste, in particolare, nel non aver
assicurato la presenza continua di un anestesista-rianimatore ed un più
efficiente reparto ostetrico, a cui era obbligato in considerazione
dell'importanza della struttura ospedaliera, posta al servizio di un grande
bacino di utenza” (Tribunale di Ascoli Piceno, 28 novembre 1995, Rivista
Italiana di Medicina Legale, 2, 619, 1996).
Definizione della
responsabilità penale.
Tornando alle problematiche proprie della responsabilità penale, si pone
il problema, una volta accertata la responsabilità della struttura, della
individuazione dei singoli amministratori cui imputare i comportamenti colposi o
dolosi. Specie in passato, si trattava di un compito ingrato, in quanto si
doveva tener conto dei mille rivoli in cui si suddividevano le responsabilità
degli amministratori della U.S.L., nonché del delicato rapporto intercorrente
tra la Pubblica Amministrazione e gli organi che concretamente agiscono per
conto della Amministrazione, come evidenziato (sempre per la responsabilità
civile) da Tornotti e Luongo, posto che "la Pubblica Amministrazione non opera
se non attraverso i suoi organi, di talchè, qualora i titolari di questi organi
(Presidente della U.S.L., etc.) agiscono come tali, in realtà non sono essi ad
agire come persone distinte dalla Pubblca Amministrazione, ma è la stessa
Pubblica Amministrazione che agisce attraverso di loro. E se tale operato viene
posto in essere con violazione di obblighi o di doveri e comunque viene a
cagionare danno agli utenti, l'Ente deve rispondere di tali danni direttamente"
().
Utile quindi ad un corretto approccio alla questione in oggetto risulta
un riesame dei principi generali in materia di responsabilità penale per reati
concernenti l'attività di un Ente.
Si tratta cioè di stabilire su chi incombe l'obbligo di osservare il
precetto penale, obbligo che non può far capo, come già detto, all'ente, ma solo
ad una persona fisica, in applicazione del noto principio secondo cui la
responsabilità penale è personale, quindi innanzitutto di una “persona fisica”:
in tal senso si dovrà accertare, secondo la normativa che disciplina la
organizzazione dell'ente e non sulla base della mera effettività di
distribuzione delle funzioni, quale persona fisica abbia il potere giuridico di
provvedere agli adempimenti prescritti dalla legge penale. Si dovrà fare
riferimento, in generale, alla ripartizione interna e istituzionale dei compiti
(ad esempio affidamento istituzionale di funzioni di rilievo al "servizio
provveditorato e tecnico", per la materia della sicurezza ed igiene del lavoro).
Tuttavia il criterio basato sulla effettività delle funzioni esercitate alla
stregua dell'ordinamento interno non consente di esimere l'organo di vertice
dell'amministrazione dalla responsabilità penale: in relazione
all'amministrazione di una U.S.L. si è ritenuto in giurisprudenza (Cass. 18
novembre 1986 n. 12920) che alla responsabilità del capo del servizio di
gestione tecnica si aggiunge quella dei soggetti posti al vertice della
organizzazione.
Delega di
funzioni.
La responsabilità dell'organo di vertice, comunque, non può essere
esclusa mai là dove si tratti di adempimenti imposti ad esso in via esclusiva e
quindi non delegabili (sarà responsabile la persona fisica che ricopre la carica
“pro tempore”); ciò accade ad esempio per taluni adempimenti in materia di
sicurezza dei lavoratori (Decreto Legislativo 6261 del 1994 e successive
modifiche). Negli altri casi è ammessa la “delega di funzioni”; tale delega A) è
ammessa solo sulla base di precise ed ineludibili norme interne o disposizioni
statutarie; deve avere contenuto specifico e puntuale; deve rivestire, secondo
la giurisprudenza maggioritaria, forma scritta ed essere adeguatamente
pubblicizzata; B) può esonerare il delegante a condizione che a) il delegante
stesso non continui ad ingerirsi nell'esercizio delle funzioni trasferite; b) il
delegato sia persona tecnicamente e professionalmente idonea; c) il delegato sia
dotato dei necessari poteri di autonomia economica e decisionale; d) il
delegante continui ad esercitare la funzione di vigilanza e controllo (obbligo
variabile, evidentemente, a seconda delle dimensioni e dell'organizzazione
dell'ente).
Insediamenti sanitari ed
ospedalieri.
I principi generali in tema di responsabilità penale valgono sia che si
tratti di strutture pubbliche che private (ad esempio per Cass. III 6 ottobre
1992, Paulicelli, sono responsabili-nella precedente normativa, ma ciò varrebbe
ora per il Direttore Generale-il Presidente della U.S.L. ed il Direttore
Sanitario che mantengono il presidio per i tossicodipendenti in locale privo dei
requisiti di spazio, luce e sicurezza prescritti). Nelle strutture pubbliche
(com'è noto: U.S.L. come azienda, aziende ospedaliere comprensive degli ospedali
di rilievo nazionale e di alta specializzazione) peraltro è evidente che si
dovrà fare riferimento al decreto di riordino (Decreto Legislativo 502 del 1992
e successive modifiche).
Di regola, pertanto, si deve ritenere destinatario dei precetti penali il
Direttore Generale, fatta salva la ammissibilità della delega secondo
ripartizioni istituzionali dei compiti (già citati a proposito di delega di
funzioni) ai responsabili dei singoli servizi. Così, se il Direttore Generale
nomina nelle forme di legge (art. 3 del citato Decreto Legislativo) il Direttore
Sanitario, deputato a dirigere i "servizi sanitari ai fini organizzativi ed
igienico-sanitari", sarà (anche) questi a rispondere di violazioni-ad
esempio-della normativa in materia di reflui ospedalieri (sempre in tema di
smaltimento dei rifiuti, cfr. anche Cass. III 9 giugno 1994: quali che siano le
dimensioni del nosocomio e le disponibilità dell'organico, il Direttore
Sanitario è responsabile dello scrupoloso controllo di tutto l'iter di raccolta,
sterilizzazione, sistemazione nei contenitori, consegna fino all'allontanamento
dall'area di competenza ad opera delle ditte incaricate dello smaltimento; ciò
non esclude la concorrente responsabilità del Presidente-ora Direttore
Generale-perché a lui compete il controllo su tutta l'organizzazione
amministrativa e gestionale; cfr. anche Cass. III 30 settembre 1994). Oppure
ancora, nel caso di mancata predisposizione di servizi igienici separati per
lavoratori e lavoratrici addetti alla mensa di un ospedale, si chiamerà a
rispondere penalmente il responsabile “pro tempore” del servizio cucina.
Per le contravvenzioni antinfortunistiche (ma la definizione può avere
valore indicativo di carattere generale) si intende per datore di lavoro, nella
Pubblica Amministrazione, il dirigente al quale spettano i poteri di gestione
(per le Aziende Sanitarie, quindi, sempre il Direttore Generale) ovvero il
funzionario non avente qualifica dirigenziale nei soli casi in cui quest'ultimo
sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale. In questa prospettiva la
responsabilità penale si concentrerà comunque sul soggetto avente i poteri di
gestione (finanziaria, tecnica, amministrativa: quindi i poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane e strumentali); non potrà colpire, invece, i
soggetti cui pure in concreto siano stati affidati compiti rilevanti in materie
suscettibili di rilevanza penale, ma che siano sprovvisti di autonomi poteri di
spesa. Nel caso di ospedali non costituiti in azienda ospedaliera, essi
conservano la natura di presidi della U.S.L. e pertanto si farà capo al
dirigente medico del presidio, salvo quanto precisato immediatamente sopra.
Limiti della
responsabilità.
Si apprezzano sul piano del difetto di colpevolezza. Un caso ricorrente
può essere quello della mancanza assoluta di risorse in bilancio: la
giurisprudenza ritiene configurabile, in questa ipotesi, un caso di “forza
maggiore” che esclude la responsabilità. In caso di delega di funzioni, in capo
al dirigente residua un obbligo di controllo: adempiuto diligentemente questo,
l'eventuale violazione penale non sarà imputabile per difetto di colpa.
E proprio in tema di responsabilità penale di amministratori delle
UU.SS.LL. si ricorda la sentenza della Cassazione Penale secondo la quale "in
tema di contravvenzioni la cui materialità è costituita da una condotta
omissiva, qualora destinatario del precetto penalmente sanzionato sia lo stato o
altro ente pubblico o un corpo amministrativo dotato di autonomia gestionale (U.S.L.)
non si può prescindere dalla valutazione di dati obiettivi quali la complessità
strutturale e l'articolazione burocratica della organizzazione cui il soggetto è
posto al vertice, i canali informativi e i mezzi operativi dei quali egli
dispone, i tempi e le procedure occorrenti per la loro operatività, pertanto
l'imputazione o colpa del Presidente di una U.S.L., della disfunzione
temporaneamente venutasi a produrre nella struttura dell'organo amministrativo è
ravvisabile solo se egli abbia avuto conoscenza della irregolarità verificatasi
nell'organizzazione e nell'andamento di un servizio rientrante nelle
attribuzioni di altri uffici (sottostanti a quello presidenziale con proprie
sfere di competenza attiva, propulsiva ed informativa) e si sia dimostrato
acquiescente omettendo di compiere quanto fosse in suo potere per far cessare
l’irregolarità stessa, fattispecie nella quale è esclusa la responsabilità di un
Presidente di U.S.L. per aver omesso di assicurare la sorveglianza fisica e
medica del personale professionalmente esposto a radiazioni (Cass. Pen. II 1986,
Foro It., Rep. 1986).
Carenze
strutturali ed organizzative.
La situazione è stata notevolmente modificata con la emanazione del
Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche, che ha
trasformato la U.S.L. in una Azienda (pur sempre dipendente dalla Regione)
dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa,
amministrativa, patrimoniale, contabile e tecnica, e ha individuato quale
responsabile della Azienda, dotato di notevole autonomia, il Direttore Generale,
coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo: tre figure
con cui si instaura un contratto di tipo privatistico ().
In altri termini, la individuazione di questi tre soggetti può permettere di
attribuire responsabilità penali anche nel caso in cui, in presenza di danni ai
pazienti, vi siano state (indipendentemente dalla correttezza comportamentale
dei medici e degli infermieri) carenze strutturali od organizzative chiaramente
attribuibili a queste figure, al cui operato sembrerebbero applicabili i criteri
della responsabilità di équipe.
La
individuazione della responsabilità degli amministratori in rapporto alla
erogazione di prestazioni sanitarie è già operante in altri ambiti, come ad
esempio quello contabile: così è stata affermata la responsabilità del
Presidente della Amministrazione Provinciale e dell'Assessore alla Sicurezza
Sociale per il danno subito da un ente ospedaliero a causa dell'acquisto di
apparecchiature sanitarie effettuato in carenza delle condizioni necessarie per
la loro utilizzazione; nella specie “mancata predisposizione dei locali, mancato
reperimento della équipe medica da adibire all'uso delle attrezzature acquistate
e mancata preventiva valutazione della indispensabilità ed utilità dell'opera in
relazione alla esiguità del numero dei ricoverati, al carattere di stabilità
dell'utenza ed alla possibilità di potersi avvalere di altra struttura
ospedaliera" (Corte dei Conti, Sez. I, 10 ottobre 1990, Foro It., Rep. 1991).
Certamente, per individuare la responsabilità penale degli amministratori
occorre tener conto delle loro specifiche competenze, ascrivibili, come è noto,
a tre livelli di intervento e controllo: quello nazionale, sempre più sfumato,
quello regionale, destinato ad assumere un ruolo sempre più centrale, e quello
aziendale.
La complessità del rapporto tra Regioni ed Aziende è stata così
illustrata da Greco e Boni (): "Le regioni sono
maggiormente responsabilizzate in ordine al perseguimento degli obiettivi
assistenziali ed al rapporto tra livelli assistenziali e risorse assorbite
mentre le aziende sanitarie sono responsabilizzate in ordine al processo di
acquisizione di servizi sanitari e al processo di produzione interno."
Di rilevante interesse e significato la sentenza 20 settembre-3 ottobre
1995 n. 10093 della IV Sezione Penale della Corte di Cassazione (Reati-Delitti
contro la vita e l’incolumità personale-Omicidio colposo-Colpa
professionale-Direttore Amministrativo-Morte a seguito di carenze della
struttura ospedaliera-Fattispecie. Art. 589 C.P.): “Va ascritta alla penale
responsabilità del direttore amministrativo della struttura ospedaliera, a
titolo di colpa, la morte della paziente in seguito a intervento chirurgico, nel
caso che questi non predisponga una organizzazione almeno sufficiente e tale
comunque da rendere possibile almeno quel minimo d’assistenza notturna
post-operatoria (ferme le più specifiche competenze del direttore sanitario) che
tutti gli interventi chirurgici eseguiti in anestesia impongono (fattispecie in
cui la Suprema Corte ha qualificato un caso di morte in clinica realizzatasi a
seguito di decorso post-operatorio problematico in ambiente privo di assistenza
e qualificata vigilanza, in assenza di ogni struttura di intervento immediato)”.
In sostanza, la previsione giurisprudenziale di responsabilità del gestore della
struttura non escludente quella del dirigente sanitario apre la strada a nuovi
indirizzi nella valutazione della responsabilità delle strutture sanitarie.
Riflessione
conclusiva.
Da quanto sopra esposto emerge chiaramente che solo in casi estremi si
potrà ravvisare una responsabilità penale degli amministratori centrali, mentre
per quanto riguarda gli amministratori della azienda occorrerà valutare caso per
caso la loro autonomia decisionale, spesso limitata agli aspetti più correnti.
Si dovrà cioè puntare l’attenzione su singoli casi concreti quali la assenza di
presidi terapeutici (farmaci, garze, strumenti operatori, lastre radiografiche,
etc.) ovvero carenze organizzative (mancato apprestamento di turni di
reperibilità, omissione della periodica sterilizzazione delle sale operatorie,
etc.), valutando anche la eventuale correità dei direttori sanitario ed
amministrativo (nel caso di compiti delegabili la responsabilità dei
collaboratori potrà escludere quella del direttore generale). Per la mancanza di
mezzi terapeutici più complessi (RMN) ovvero per la carenza di personale a causa
della mancata autorizzazione alla assunzione dovranno essere valutate anche le
responsabilità degli amministratori regionali e centrali.
Evidente pertanto la particolare difficoltà dell'operato degli
amministratori, in specie per la delicata questione della priorità delle scelte
nell’utilizzo di risorse economiche limitate (situazione purtroppo sempre più
frequente), che impone la massima prudenza ed attenzione e, se del caso, il parere del comitato etico della
struttura.
RIASSUNTO
La responsabilità della struttura, ormai ammessa in ambito civilistico
più in relazione all'evento infausto derivante dal trattamento sanitario che non
alla valutazione sulla condotta del singolo medico, si traduce in sede penale in
una non equipollente individuazione dei soggetti imputabili.
Da quanto esposto emerge che solo in casi estremi si potrà ravvisare una
responsabilità penale degli amministratori centrali, mentre per quanto riguarda
gli amministratori della azienda occorrerà valutare caso per caso la loro
autonomia decisionale, spesso limitata agli aspetti più correnti su singoli casi
concreti quali la assenza di presidi terapeutici ovvero carenze organizzative,
valutando anche la eventuale correità dei direttori sanitario ed amministrativo
(nel caso di compiti delegabili, la responsabilità dei collaboratori potrà
escludere quella del direttore generale). Per la mancanza di mezzi terapeutici
più complessi ovvero per la carenza di personale a causa della mancata
autorizzazione alla assunzione dovranno essere valutate anche le responsabilità
degli amministratori regionali e centrali.
Si segnala la particolare difficoltà dell'operato degli amministratori,
in specie per la delicata questione della priorità delle scelte nell’utilizzo di
risorse economiche limitate, che impone la massima prudenza ed attenzione e, se
del caso, il parere del comitato etico della struttura.
SUMMARY
Legal responsibility of the health authority is already recognised from a
civil point of view more for an unfavourable outcome of the health treatment
than in respect of the evaluation about the behaviour of a single doctor; from
the criminal point of view the individual imputatibility of the subjects is not
equivalent.
It appears from our discussion that a criminal responsibility of central
administrators is recognisable only in extreme cases, while, as far as trust
managers are concerned, their autonomy of decision needs a separate evaluation
in each case, This is often limited to routine aspects about single cases, such
as lack of treatments or organisation, with the evaluation of a
possible joint responsibility of the clinical director or the hospital
manager (in cases of tasks which may be delegated, the responsibility of their
co-workers might exclude that one of the general manager). For the absence of
more complex structures or lack of
personnel caused by lack of authorisation for their employment, responsibilities
of regional and central managers will have to be evaluated.
Managerial task is especially difficult in the sensitive issue of
priorities in rationing limited financial resources; this requires the greatest
care and attention and, if needed, the opinion of the ethical committee of the
health authority.
*Relazione svolta al Convegno Nazionale sulle responsabilità condivise
medico-infermiere tenuto a Siena il 10-11 aprile 1997.
**Dipartimento di Scienze
Medico-Legali e Socio-Sanitarie della Università di Siena, Policlinico Le
Scotte, 53100 Siena.
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