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SOMMARIO:
- 1. Normale coincidenza della capacità processuale dell'imputato con la
capacità di essere parte. - 2. L'infermità di mente dell'imputato sopravvenuta
come ipotesi di eccezione alla suddetta coincidenza: a) i precedenti storici. -
3. Segue: b) il nuovo criterio della
incapacità di partecipare coscientemente al processo per infermità mentale
sopravvenuta al fatto (art. 70 c.p.p. 1988). - 4. La rilevanza anche della
infermità mentale sussistente al momento del fatto e perdurante in quello del
processo a seguito della sentenza costituzionale 20 luglio 1992, n. 340. - 5. La
necessità di una consapevole autodifesa come criterio ispiratore delle varie
fattispecie d'incapacità processuale dell'imputato per infermità di mente, con
conseguente esigenza di adottare nuovi criteri clinici di valutazione.
1. Uno dei principi di diritto pubblico comunemente affermati è quello
della normale coincidenza tra la capacità giuridica del soggetto e la sua
capacità di agire.
Tale canone viene spiegato col fatto che, risultando le situazioni giuridiche di
diritto pubblico preordinate ai fini dell'organizzazione politica,
amministrativa o processuale, sarebbe vano riconoscerle a chi non potesse
validamente avvalersene; si aggiunge che il carattere strettamente personale il
quale distingue, di norma, i rapporti di diritto pubblico comporta che le
relative capacità vengano attribuite solo a chi può direttamente esercitarle.
Questo canone trova una significativa proiezione nell'ambito del
procedimento penale: la capacità ad agirvi coincide, di norma, con la capacità
di esservi sottoposto; "colui che è capace ad assumere la veste di
imputato" - si afferma – "è capace ad esperire tutte le attività
connesse a tale posizione".
Nel
contesto di un processo sostanzialmente inquisitorio, quale quello configurato
dal c.p.p. 1930, l'attribuzione della capacità di agire a soggetti immaturi o
infermi di mente veniva spiegata con la considerazione per cui, vertendo il
processo penale su di un conflitto fra diritti indisponibili per eccellenza,
come il diritto punitivo dello Stato e il diritto alla libertà dell'individuo,
si esigeva che le relative decisioni venissero fondate sull'accertamento della
c.d. "verità materiale", o, meglio, sulla ricostruzione veritiera del
fatto, e si risolvessero nella fedele e inderogabile "attuazione"
della legge penale.
Era
per il più sicuro perseguimento di tali finalità che si doveva ritenere
preordinata la partecipazione al processo dell'imputato, nel triplice ruolo di
oggetto di indagine da parte del giudice, di mezzo di prova e di difensore di se
stesso: oggetto di indagine quanto al profilo della personalità, nonché per
tutti gli altri elementi di carattere personale richiamati dall'art. 133 c.p.;
mezzo di prova non solo con riferimento ad eventuali atti di ricognizione e
confronto, ma anche in relazione alle sue possibili dichiarazioni; difensore di
se stesso per la possibilità, attraverso la partecipazione al procedimento, di
prospettare tutte le argomentazioni ed addurre tutte le prove per la tutela del
proprio diritto di libertà.
Insomma, le esigenze connesse alla natura eminentemente pubblicistica del
giudizio penale avevano portato ad organizzare il processo secondo uno schema
nel quale la diretta partecipazione di un imputato che pure si trovasse in
condizioni di incompleta maturità o di diminuita capacità di intendere o di
volere non avrebbe costituito elemento di per sé pregiudizievole per gli
interessi di cui il soggetto medesimo era portatore; e ciò anche in quanto i
larghissimi poteri conferiti al giudice, almeno in sede teorica, avrebbero
fornito all'imputato la maggiore delle garanzie contro le eventuali lacune della
propria difesa.
2. Ciò non toglie che il medesimo c.p.p. 1930 prevedesse alcune
rilevanti eccezioni alla coincidenza capacità di essere imputato = capacità di
agire in tale veste.
Sembra opportuno, a tale proposito, ricordare preliminarmente che, già
secondo il c.p.p. 1913 (art. 471), la impossibilità dell'imputato, per infermità
di mente, di provvedere alla propria difesa era causa di sospensione o rinvio
del dibattimento; ma trattavasi di disposizione isolata, riferita ad una fase
particolare del procedimento, inidonea, quindi, nella sua episodicità, a
costituire una regolamentazione organica del fenomeno.
Ben più cospicue erano, al riguardo, le deroghe introdotte dal c.p.p.
1930; tra le quali,
senz'altro la più significativa era quella risultante dalle disposizioni
dell'art. 88.
Secondo quest'ultimo, quando l'imputato fosse venuto a trovarsi in tale
stato di infermità da escludere la capacità di intendere o di volere, il
giudice, se non avesse dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento, sarebbe
stato tenuto a disporre con ordinanza, in ogni stato e grado del procedimento di
merito, la sospensione di quest'ultimo. In tale ipotesi, sarebbe stato
necessario ordinare, ove occorresse, il ricovero dell'imputato in un manicomio
pubblico, preferibilmente giudiziario. Per gli accertamenti del caso, il giudice
avrebbe potuto far luogo a perizia (comma 1).
Risultata, poi, la condizione d'infermità mentale prima che il giudice
istruttore fosse stato investito dell'azione penale, tale magistrato avrebbe
provveduto su richiesta del pubblico ministero. Il pretore avrebbe disposto
d'ufficio, informandone il procuratore del Re, in seguito della Repubblica
(comma 2). Qualora, poi, l'imputato avesse riacquistato la sua capacità, il
giudice sarebbe stato tenuto ad ordinare che il procedimento riprendesse il suo
corso (comma 3). La sospensione del procedimento non avrebbe impedito al giudice
di compiere gli atti necessari per l'accertamento del reato (comma 4). Ulteriori
disposizioni (commi 5 e 6) riguardavano la posizione della parte civile e quella
degli altri, eventuali, coimputati.
Dunque, quanto al presupposto naturalistico, la disposizione dell'art. 88
comma 1 c.p.p. 1930 non differiva da quella dell'art. 88 c.p., che, come noto,
esclude l'imputabilità di chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era,
per infermità, in stato di mente tale da escludere la capacità di intendere o
di volere; la capacità processuale, insomma, andava stabilita alla stregua dei
criteri elaborati dalla dottrina penalistica in tema di vizio totale di mente.
D'altra parte, le situazioni rispettivamente contemplate dagli artt. 88
c.p. e 88 comma 1 c.p.p. 1930 differivano profondamente tra loro quanto al
momento cui esse dovevano venir correlate: la prima si riferiva al tempus commissi delicti, la seconda alla posizione dell'imputato in
sede processuale.
V'era dibattito, però, circa l'applicabilità della seconda
disposizione, oltre che al caso della infermità mentale intervenuta
successivamente al fatto, anche in quello in cui essa fosse risalita al tempo
della commissione e perdurata al momento del processo.
Al riguardo, si fronteggiavano diverse tesi.
Secondo quella più restrittiva, nella fattispecie nessun problema
sarebbe sorto, perché la non imputabilità originaria avrebbe comportato, in
ogni caso, il proscioglimento dell'imputato in applicazione dell'art. 88 c.p.,
risultando conseguentemente superfluo il ricorso all'art. 88
c.p.p. 1930.
Per altro orientamento si sarebbe dovuta pronunciare sentenza di
proscioglimento nel caso in cui la mancanza di imputabilità fosse emersa
chiaramente nonostante il persistere della infermità mentale dell'imputato,
mentre, nell'ipotesi di non sufficiente evidenza della mancanza di imputabilità,
sarebbe stato necessario far luogo alla sospensione del processo.
Un terzo indirizzo sosteneva che l'art. 88 c.p.p. 1930, sebbene
espressamente diretto a regolamentare solo il caso della infermità mentale
sopravvenuta, era chiamato a disciplinare anche, per l'evidente identità delle
due situazioni, l'ipotesi dell'infermità mentale sussistente al momento del
reato e perdurante nel corso del processo.
Veniva aggiunto in tal senso che il proscioglimento per non imputabilità
presuppone l'avvenuto accertamento della sussistenza del fatto, della sua
commissione da parte dell'imputato e dell'assenza di qualsiasi causa di
giustificazione, onde, anche in relazione
al procedimento avente come possibile esito tale pronuncia, doveva essere
assicurata la facoltà di previa autodifesa dell'imputato, ai fini di eventuale
proscioglimento con formula più favorevole.
Nel senso dell'interpretazione maggiormente restrittiva doveva, però,
pronunciarsi la Corte costituzionale.
Quest'ultima, posta di fronte alla questione di legittimità
costituzionale dell'art. 88 c.p.p. 1930 - nella parte in cui avrebbe limitato
l'operatività della sospensione del processo penale alle ipotesi di incapacità
sopravvenuta dell'imputato, escludendola nei casi in cui l'infermità psichica
fosse risalita al tempus commissi delicti e
perdurasse nel corso del procedimento - con riferimento all'art. 3 Cost. (in
quanto l'infermo di mente tunc et nunc e l'infermo di mente soltanto nunc, pur trovandosi, sul piano processuale in condizioni
identiche, avrebbero ricevuto un trattamento differenziato) e all'art. 24 comma
2 della stessa Carta (in quanto la norma impugnata non avrebbe consentito
all'infermo di mente tunc et nunc l'esplicazione
della necessaria autodifesa), dichiarava infondata la suddetta questione.
Per quanto riguardava l'art. 3 Cost., si sosteneva che la sospensione del
processo nel caso di infermità di mente sussistente al momento del fatto e
perdurante nel corso del procedimento sarebbe stata causa di una ingiustificata
stasi processuale, perché a una tale condizione psichica del prevenuto sarebbe
dovuta necessariamente conseguire - salva l'applicabilità di una formula più
favorevole - una decisione di proscioglimento per difetto di imputabilità; in
relazione all'art. 24 Cost., veniva negata la dedotta violazione del diritto di
difesa, perché la carenza di una responsabile valutazione, da parte
dell'imputato, delle conseguenze del suo comportamento avrebbe trovato congrui
rimedi nell'assistenza del difensore e nella valutazione critica, da parte del
giudice, della fondatezza delle dichiarazioni rese dall'incapace di intendere o
di volere.
Al di là dello spirito paternalisticamente inquisitorio che
caratterizzava tale decisione, non si possono non rilevare le profonde carenze
della disciplina della infermità mentale sopravvenuta quale delineata dal
c.p.p. 1930: a processo sospeso, l'incapace, previa eventuale perizia, era
passibile di un ricovero, senza limiti di tempo né obbligo di controlli
periodici sullo stato psichico, in un manicomio giudiziario, con conseguente
possibilità di divenire un "eterno giudicabile"; inoltre, il giudice,
nonostante la sospensione, poteva pur sempre compiere "gli atti necessari
per l'accertamento del reato", in cui, peraltro, non era in alcun modo
garantita l'autodifesa dell'imputato.
3. Alle anzidette carenze il legislatore delegato, con il c.p.p. 1988, ha
ritenuto di porre rimedio attraverso una nutrita serie di disposizioni (artt.
70-73), radicalmente innovatrici.
Alla base della nuova regolamentazione sta la rilevata esigenza di
distinguere nettamente due aspetti: da un lato, si è cercato di ricondurre la
disciplina strettamente “processuale” dei rapporti tra anomalie mentali e
processo penale ad una più coerente visuale di tutela della possibilità di
“cosciente partecipazione dell'imputato al processo”; dall'altro, ci si è
preoccupati di regolare in un'ottica di mera "supplenza" (nei
confronti degli organi competenti ai sensi delle leggi sull'assistenza
psichiatrica) gli interventi del giudice penale, per quel che riguarda i
provvedimenti sulla persona dell'infermo di mente.
Quanto
al primo aspetto, è stato abbandonato il riferimento al criterio
sostanzialistico della capacità di intendere e di volere, con accentuazione del
profilo propriamente processuale dell'infermità, prescrivendosi che questa è
rilevante ai fini del provvedimento sospensivo quando determini una situazione
tale da impedire la "cosciente partecipazione" dell'imputato al
procedimento (artt. 70 comma 1 e 71 comma 1).
La formula così adottata ben sottolinea "il diverso spirito che
permea la nuova disciplina: in un processo, ispirato ai principi del sistema
accusatorio, nel quale è valorizzato il ruolo dell'imputato, è preminente
l'esigenza di assicurarvi la partecipazione attiva di questo soggetto, la quale
si può realizzare solo attraverso una responsabile e quindi cosciente
valutazione delle conseguenze di ogni comportamento processuale".
E' da notare che, come già l'art. 88
c.p.p. 1930, l'art. 70 comma 1 attribuisca rilevanza, ai fini del regime
garantistico, alla sola infermità mentale, con esclusione della mera infermità
fisica. Tuttavia, ben è stato rilevato che il suddetto trattamento può
estendersi alle malattie fisiche, quando queste si riflettano sulla psiche
dell'imputato in modo da escluderne la capacità di partecipare coscientemente
al procedimento.
Assai innovatrice, poi, rispetto alla disciplina previgente, è la
regolamentazione dei provvedimenti da prendere sul presupposto dell'anzidetta
infermità.
Ai sensi dell'art. 70, il giudice, quando non debba pronunziare sentenza
di proscioglimento o di non luogo a procedere, se occorre, dispone anche di
ufficio perizia (comma 1); durante il tempo necessario per l'espletamento di
quest'ultima, lo stesso magistrato assume, a richiesta del difensore, le prove
che possono condurre al proscioglimento dell'imputato, e, quando vi è pericolo
nel ritardo, ogni altra prova richiesta dalle parti (comma 2); se, poi,
l'esigenza di provvedere risulta durante le indagini preliminari, la perizia è
disposta dal giudice con le forme previste per l'incidente probatorio; nel
frattempo, restano sospesi i termini per le suddette indagini e il pubblico
ministero compie i soli atti che non richiedono la partecipazione cosciente
della persona sottoposta al procedimento; quando vi è pericolo nel ritardo,
possono essere assunte le prove nei casi previsti dall'art. 392 (comma 3).
Inoltre, al vecchio regime di sospensione per un tempo indefinito del
procedimento, con possibilità di compiere attività giudiziarie di indagine al
di fuori di ogni intervento autodifensivo, viene sostituita una disciplina più
attenta alle esigenze di tutela dell'incapace.
Anzitutto, per l'art. 71, se, a seguito degli accertamenti peritali,
risulta la suddetta fattispecie di infermità dell'imputato, il giudice dispone
con ordinanza che il procedimento sia sospeso, sempre che non debba essere
pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere (comma 1);
con il provvedimento di sospensione, il giudice nomina all'imputato un curatore
speciale, designando, di preferenza, l'eventuale rappresentante legale (comma
2); detta ordinanza è impugnabile per cassazione da pubblico ministero,
imputato, suo difensore o curatore speciale nominato dal prevenuto (comma 3); la
sospensione non impedisce al giudice di assumere le prove che possono condurre
al proscioglimento dell'imputato e, quando v'è pericolo nel ritardo, ogni altra
prova richiesta dalle parti; a tale acquisizione il giudice procede anche su
richiesta del curatore speciale, che in ogni caso ha facoltà di assistere agli
atti disposti sulla persona dell'imputato, nonché agli atti cui questi ha
facoltà di partecipare (comma 4); se la sospensione interviene nel corso delle
indagini preliminari, si applica la disposizione prevista dall'art. 70 comma 3
(comma 5); la sospensione non impedisce l'esercizio dell'azione privata in sede
propria da parte di chi già si sia costituito parte civile nel processo penale
(comma 6).
Come è possibile rilevare, tra le altre innovazioni, il legislatore
delegato ha previsto l'obbligo di nominare all'infermo di mente un curatore
speciale, chiamato a rimediare, per quanto possibile, alla mancanza
dell'intervento autodifensivo dell'imputato.
L'art. 72, poi, tende ad eliminare il fenomeno degli "eterni
giudicabili", prevedendo controlli periodici sullo stato di mente del
prevenuto, ai fini di un'eventuale revoca del provvedimento di sospensione.
In particolare, alla scadenza del sesto mese dalla pronuncia di
quest'ultimo, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone
ulteriori accertamenti peritali sulle condizioni psichiche dell'imputato;
analogamente provvede ad ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il
procedimento non abbia ripreso il suo corso (comma 1); la sospensione è
revocata non appena risulti che lo stato mentale del prevenuto ne consente la
cosciente partecipazione al procedimento ovvero che nei confronti del medesimo
deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.
Quanto al secondo, suaccennato, aspetto evidenziato dalla Relazione
al progetto preliminare, i provvedimenti cautelari adottabili nei confronti
dell'imputato infermo di mente sono stati regolati in modo da escludere un
autonomo, indiscriminato, potere del giudice, quale sussisteva vigente l'art. 88
comma 1 c.p.p. 1930, e da sottolineare il ruolo vicario della suddetta autorità
rispetto a quello degli organismi sanitari.
Per l'art. 73, difatti, in ogni caso in cui lo stato di mente del
prevenuto appare tale da renderne necessaria la cura nell’ambito del servizio
psichiatrico, il giudice informa con il mezzo più rapido l'autorità competente
per l'adozione delle misure previste dalle leggi sul trattamento sanitario per
malattie mentali (comma 1; in particolare, ai sensi dell'art. 33 della legge 23
dicembre 1978 n. 833, sulla istituzione del servizio sanitario nazionale,
competente a disporre accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori è il
sindaco); solo qualora vi sia pericolo nel ritardo, il giudice deve disporre
anche di ufficio il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio
psichiatrico ospedaliero, fermo restando, però, che tale ordinanza perde in
ogni caso efficacia nel momento in cui viene data esecuzione al provvedimento
dell'autorità sanitaria (comma 2). Unicamente quando è stata o deve esser
disposta la custodia cautelare dell'imputato il giudice, in conformità all'art.
286 comma 1, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del
servizio psichiatrico ospedaliero accompagnato dai provvedimenti necessari per
prevenire il pericolo di fuga (comma 3); infine, nel corso delle indagini
preliminari, è il pubblico ministero a dover informare l'autorità sanitaria o,
se ne ricorrono le condizioni, richiedere al giudice il provvedimento di
ricovero in idonea struttura psichiatrico-ospedaliera (comma 4).
4. Nella sua versione originaria, l’art. 70 comma 1 c.p.p. 1988
limitava la rilevanza dell'infermità mentale, per l'applicabilità della
suesposta disciplina, al caso in cui tale situazione fosse "sopravvenuta al
fatto". Tale restrizione derivava dalla preoccupazione del legislatore
delegato che la mancata distinzione tra infermità "sopravvenuta" ed
infermità "originaria" finisse per provocare una "sensibile
alterazione della stessa disciplina sostanziale dell'infermità mentale".
Siffatta limitazione formò oggetto di una questione di costituzionalità,
in quanto escludeva la possibilità di sospensione nell'ipotesi d'infermità -
determinante incapacità di partecipare coscientemente al processo, ma non anche
esclusione della capacità di intendere o di volere - già sussistente nel
momento del commesso reato e successivamente protrattasi.
Si adduceva, a tale riguardo, un contrasto con il principio di
eguaglianza e con il diritto di difesa. In particolare, l'art. 3 Cost. sarebbe
stato violato per l'irragionevole diversità di trattamento ravvisabile tra
l'affetto da infermità di mente sopravvenuta non coincidente con la totale
incapacità di intendere o di volere ma determinante incapacità di partecipare
coscientemente al processo e l'attinto da identica inidoneità nel momento del
processo a causa di una malattia già esistente al tempus
commissi delicti: pur in presenza, in entrambi i casi, di un soggetto non in
grado di partecipare coscientemente al processo, solo nella prima ipotesi era
prescritta la sospensione; e ciò, nonostante che, nella seconda, il processo
potesse concludersi con una sentenza di condanna.
A sua volta, l'art. 24 comma 2 Cost. sarebbe risultato compromesso
dall'obbligo di celebrare un giudizio nei confronti di soggetto processualmente
incapace passibile anche di condanna.
La questione veniva ritenuta fondata dal giudice delle leggi.
In tal senso, quest'ultimo rilevava che, nei casi in cui l'infermità
mentale, non coincidente con la totale incapacità di intendere o di volere,
fosse risalita al tempus commissi delicti e
perdurasse nel corso del procedimento, non potendo trovare applicazione la
disposizione impugnata, sarebbe rimasto precluso l'epilogo consistente in una
decisione di proscioglimento o di non luogo a procedere.
5. A tal punto della presente rassegna, sembra di dover tornare sul nuovo
canone ispiratore del regime della incapacità dell'imputato: l'impossibilità
di una sua cosciente partecipazione al procedimento (v. artt. 70 comma 1 e 71
comma 1).
Si tratta, evidentemente, di un concetto che abbraccia un ambito di
situazioni più vasto rispetto a quanto non facesse l'art. 88 comma i c.p.p.
1930 con il riferimento al criterio sostanzialistico dell'incapacità di
intendere o di volere: altro è siffatta completa privazione delle proprie
facoltà intellettive o volitive, altro è il non saper comprendere il
significato degli atti procedimentali ed adeguare, consapevolmente e
volontariamente, ai medesimi la propria, susseguente, condotta; insomma, ai fini
della capacità, l'art. 70 comma i esige un quid
pluris di quanto non si faccia agli effetti della imputabilità di diritto
sostanziale.
Quale deve essere, allora, il criterio discriminatore fra le fattispecie
in cui la capacità procedimentale va ritenuta e quelle nelle quali, invece, la
medesima dev'essere negata ?
Secondo un'autorevole dottrina,
"‘partecipa coscientemente’ chi intende il senso elementare
dell'avvenimento: lo stanno giudicando per quel fatto e se risultasse colpevole,
sarebbe condannato; non è capace chi viva il processo come un happening tra
burloni o messinscena relativa a un sosia o creda che quei signori siano
convenuti lì a premiarlo".
A nostro avviso, quella così delineata è una concezione "minimalistica"
della capacità procedimentale che non vale a distinguere quest'ultima dalla
mera imputabilità: non rendersi conto di essere sottoposto a procedimento e
passibile di condanna o delirare fino a fraintendere completamente il
significato degli eventi procedimentali significa, in sostanza, essere affetti
da quel vizio totale di mente cui fa riferimento l'art. 88 c.p.
Neppure sembra esatto identificare l'infermità psichica che esclude la
cosciente partecipazione al procedimento con la malattia "tale da scemare
grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere", cioè,
con il vizio parziale di mente previsto dall'art. 89 c.p.
A parte le incertezze cui dà luogo, in sede psichiatrica e giuridica, la
categoria della "semimputabilità",
non pare che il ricorso a quest'ultima sia idoneo per una adeguata valutazione
della capacità procedimentale.
Infatti, al fine di comprendere appieno la portata del requisito posto
dagli artt. 70 comma i e 71 comma 1, è necessario intenderne la ragion d'essere
profonda; la quale non può essere ravvisata che nella volontà di garantire il
diritto di autodifesa, sul ritenuto presupposto dell'insufficienza della sola
difesa tecnica a coprire l'intera area della difesa dell'imputato.
Sembra, allora, che, per verificare la capacità o no di partecipare
coscientemente al procedimento, non resti che far riferimento, caso per caso e
volta per volta, alla attitudine o no al consapevole esercizio di quelle facoltà
in cui l'autodifesa viene via via a specificarsi.
Così, ad esempio, si dovrà tener conto dell'idoneità dell'imputato a:
a) la piena comprensione dell'addebito di cui gli si fa carico (v., per es., gli
artt. 65 comma 1, 369 comma 1, 417 lett. b),
423, 429 comma i lett. c), 516-518);
b) tenere quei comportamenti che costituiscono il contenuto negativo
dell'autodifesa, quali il silenzio durante l'interrogatorio (art. 64 comma 3),
la rinuncia a comparire in dibattimento (art. 488 comma 1), il rifiuto
dell'esame (art. 208); c) esercitare in positivo l'autodifesa, rispondendo con
contezza alle domande rivoltegli in sede di interrogatorio (art. 65 comma 2) o
di esame (art. 503 comma 2); d) gestire, attraverso una scelta cosciente e
volontaria, le varie possibilità di "giustizia negoziata" offertegli
dalla previsione dei diversi "riti alternativi" (v., per es., artt.
438 comma i e 444 comma 1); e) acquistare piena coscienza del contenuto e del
significato della sentenza, ai fini di un libero e consapevole esercizio del
diritto d'impugnazione (v. art. 571 comma 1).
Sembra, insomma, che una verifica relativa alla capacità di partecipare
al procedimento da parte di chi vi è sottoposto non possa consistere se non in
una indagine clinica la quale tenga conto, pro
casu, del tipo di attività da compiersi e delle scelte che in relazione
alle medesime il prevenuto è chiamato ad effettuare.
RIASSUNTO.
Per il giudizio relativo alla capacità processuale dell'imputato, il
c.p.p. 1988 (artt. 70 e 71) ha sostituito il criterio della capacità di
intendere e di volere, già usato nel c.p.p. 1930 (art. 88), con quello della
capacità di partecipare coscientemente al procedimento. Si esige, in tal modo,
un quid pluris rispetto a quanto
veniva preteso con l'adozione del parametro sostanzialistico, essendo scopo
della nuova disciplina quello di garantire il diritto di autodifesa, sul
ritenuto presupposto dell'insufficienza della sola difesa tecnica. Ne deriva
che, per verificare in concreto la sussistenza o non del requisito di cui ai
menzionati artt. 70 e 71, occorre verificare, pro
casu, se il prevenuto abbia o no attitudine al consapevole esercizio di
quelle facoltà in cui l'autodifesa viene via via a specificarsi. Ciò impone il
ricorso ad una indagine clinica la quale tenga conto, per ciascuna fattispecie,
del tipo di attività da compiersi e delle scelte che, in relazione alla
medesima, il soggetto in questione è chiamato ad effettuare.
SUMMARY
About
the judgement concerning the defendant’s competence to stand trial, the
criminal procedure code 1988 (articles 70 and 71) has replaced the principle of
being of sound mind, already used in the criminal code 1930 (art.88), with the
capacity of taking consciously part in the process. So, it is necessary a quid
pluris in comparison with what the substantial parameter needed, as the new
discipline aims at assuring the right to self-defence, since it considers
insufficient the only technical defence. Consequently, in order to prove the
concrete subsistence of the requisite required in the articles 70 and 71, it is
necessary to verify, pro casu, whether
or not the defendant has aptitude for a conscious exercise of those faculties
where the self-defence defines itself. All that demands the recourse to a
clinical inquiry that contemplates, for each case in point, the kind of activity
to fulfil and the choices that, with reference to the same, the subject in
question has to take.
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LAVAGNA
C., Capacità di diritto pubblico, Enc.
dir., VI, Giuffré, Milano, 1960, 89.
LEONE
G., Trattato di diritto processuale, I,
Jovene, Napoli, 1961.
Proposta
di legge n.151 d’iniziativa del deputato Corleone, presentata il 9 maggio
1996, Atti parlamentari, Camera dei Deputati, XIII Legislatura. Disegni di legge
e relazioni. Documenti, 6.
Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale,
Supplemento
ordinario n.2 alla Gazzetta Ufficiale n.250 del 24 ottobre 1988 – Serie
Generale, 30.
ROMANO
M., GRASSO G., Commentario sistematico del
codice penale, 2a ed., II, Giuffré, Milano, 1996.
ROMANO
S., Scritti Minori, II, Giuffré,
Milano, 1950.
SABATINI
G., Trattato dei procedimenti incidentali
nel processo penale, UTET, Torino,
1953.
ZANOBINI
G., Corso di diritto amministrativo, 8a
ed., I, Giuffré, Milano, 1958.
*Dipartimento
di Scienze Medico-Legali e Socio-Sanitarie della Università di Siena,
Policlinico Le Scotte, 53100 Siena.
**Istituto
di Diritto Processuale della Università di Siena, Piazza San Francesco,
53100 Siena.
ROMANO S., L'età e la capacità della
persona nel diritto pubblico, Scritti
minori, II, Giuffré, Milano, 1950, 197; BARILE P., Il
soggetto privato nella Costituzione italiana, CEDAM,
Padova, 1953, 8; CAVALLARI V, La
capacità dell'imputato, Giuffré, Milano, 1968 170; CERETI P., Diritto costituzionale italiano, 6a ed., UTET, Torino, 1963, 151;
KOSTORIS R.E., La rappresentanza
dell'imputato, Giuffré, Milano, 1986, 28; LAVAGNA C., Capacità di diritto pubblico, Enc.
dir., VI, Giuffré, Milano, 1960, 89.
CAVALLARI V., loc. cit.; KOSTORIS
R.E., loc. cit.; ZANOBINI G.,
Corso di diritto amministrativo, 8a ed., I, Giuffré, Milano, 1958, 5.
LEONE G., Trattato di diritto
processuale penale, I, Jovene, Napoli, 1961, 462; cfr. CAVALLARI V., op.
cit., 172; cfr. pure ANDRIOLI V., Appunti
di procedura penale, Jovene, Napoli,
1965, 470-471; CONSO G., Capacità
processuale penale, Enc. dir., VI,
Milano, 1960, 140; DOMINIONI O., Imputato,
ivi, XX, 1970, 812; FOSCHINI G.,
L'autodifesa dell'imputato, L'imputato.
Studi, Giuffré, Milano, 1956, 34; GREVI V., Imputato
minorenne e impugnazione del genitore,
Giuffré, Milano, 1970, 27 ss.
CAVALLARI V., op. cit., 180.
CAVALLARI V., op. cit., 182-183.
Le altre ipotesi di deroga erano quella dell'intervento del genitore o del
tutore in ordine alla presentazione o alla revoca dell'impugnazione per
l'imputato sottoposto a patria potestà o tutela (artt. 192 comma 2 e 193
comma 1 c.p.p. 1930), e quella della rappresentanza del genitore, della
rappresentanza del tutore o dell'assistenza del curatore per l'accettazione
della remissione della querela quando l'imputato fosse minore degli anni
ventuno o interdetto o inabilitato (art. 152 c.p.) (CONSO G., op.
cit., 146).
CONSO G., loc. ult. cit.; cfr.
CAVALLARI V., op. cit., 205; LEONE
G., op. cit., I, 462; SABATINI G.,
Trattato dei procedimenti incidentali
nel processo penale, UTET, Torino,
1953, 245.
CONTIERI E., Imputabilità e capacità
processuale, Foro pen., 1959,
35; DELITALA G., Dell'applicazione
delle misure di sicurezza, Riv.
it. dir. pen., 1935, 68; FOSCHINI G., Sistema
del diritto processuale penale, 2a ed., I, Giuffré, Milano, 1965, 277.
CONSO G., op. cit., 146, nota 58.
LEONE G., op. cit., I, 468.
CAVALLARI V., op. cit., 219, ss.
Corte Cost. 24 maggio 1979, n. 2.
V. Relazione al progetto preliminare del codice di
procedura penale, Supplemento ordinario n. 2 alla "Gazzetta
Ufficiale" n. 250 del 24 ottobre 1988 - Serie
generale, 30.
Così STURLA M. T., sub artt. 70-73, Commentario
del nuovo codice di procedura penale a cura di AMODIO E. e DOMINIONI O.,
I, Giuffré, Milano, 1989, 421; cfr. anche CORDERO F., Procedura penale, 3a ed., Giuffré, Milano, 1995, 229-230.
STURLA M. T., op. cit., 421-422.
AIMONETTO M. G., L'incapacità
dell'imputato per infermità di mente, Giuffré, Milano, 1992, 111.
Cfr. Relazione, cit., 30.
Corte Cost. 20 luglio 1992, n. 340. Su tale decisione v. AIMONETTO M. G., Sospensione
del processo penale per infermità di mente dell'imputato, Giur. Cost., 1992, 2744-2748; APRILE E., Incapacità processuale, diritto di autodifesa e sospensione del
processo penale dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 340/92, Nuovo
dir., 1992, 747-750; GIARDA A., Infermità
mentale dell'imputato al tempo del fatto e sospensione del processo, Corr.
Giur., 1992, 1219-1220; KOSTORIS R. E., sub
art. 70, Commento al codice di
procedura penale coordinato da CHIAVARIO M., secondo aggiornamento,
UTET, Torino, 1993, 51-55.
CORDERO F., op. cit., 231.
V., in tal senso, DUBOLINO P., BAGLIONE T. e BARTOLINI F., Il
nuovo codice di procedura penale, La Tribuna,
Piacenza, 1990, 165.
Per un accenno v. ROMANO M. e GRASSO G., Commentario
sistematico del codice penale, 2a ed., Il, Giuffré, Milano, 1996, 39.
Cfr., anche per richiami retrospettivi, AIMONETTO M. G., L’incapacità
dell’imputato, cit., 55.57. Nell'ambito di una più generale riforma
delle norme in tema di imputabilità e di trattamento penitenziario del
malato di mente autore di reato è stata prospettata anche una sostituzione
dell'art. 70. Secondo il testo proposto, "Quando l'imputato a causa di
infermità mentale non sia in condizione di partecipare al processo se non
derivandone pregiudizio alla salute, il giudice, se non deve pronunciare
sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, dispone con
ordinanza, in ogni stato e grado del procedimento di merito, la sospensione
del procedimento. In tal caso informa, ove occorra, l'autorità competente
per l'adozione delle misure previste dalla legge sull'assistenza
psichiatrica. Per gli accertamenti necessari il giudice può anche ordinare
visita medica" (Proposta di legge n. 151 d'iniziativa del Deputato
Corleone, presentata il 9 maggio 1996, in Atti Parlamentari. Camera dei Deputati. XIII legislatura. Disegni di
legge e relazioni. Documenti, 6).
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