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Introduzione
Il
sistema originariamente nordamericano di Advance
Health Care Planning (forse correttamente traducibile in pianificazione
sanitaria anticipata)
,
da anni operante in molte nazioni come diretta derivazione della dottrina del
consenso informato, comincia ad affacciarsi anche nella realtà italiana. Sta
infatti emergendo la tendenza a riconoscere rilevanza, nel medical
decision-making, alle volontà trasmesse dal paziente prima del subentrare
di uno stato di incapacità decisionale (c.d. direttive anticipate o living
will)
;
tutto ciò, oltre a risultare chiaramente da recenti ed innovative espressioni
giurisprudenziali, è sancito con precisione dalla Convenzione del Consiglio
d’Europa sui diritti dell’uomo e la biomedicina, integralmente ratificata
dal governo italiano il 7 aprile 1997 ad Oviedo. Il nuovo Codice di Deontologia
Medica (CDM), approvato il 3 ottobre 1998, recepisce opportunamente tali
indicazioni nei pertinenti articoli inseriti nel Capo IV (Informazione e
consenso).
Può
essere dunque opportuno allo stato attuale considerare, soprattutto attraverso
riflessioni di estrazione comparatistica relative a quanto emerge da altre realtà
nazionali
,
le implicazioni medico-legali ed etico-deontologiche dell’adozione anche in
Italia di tali procedure operative, ed a tal fine contemporaneamente tentare di
far fronte alla perdurante carenza di dati scientifici in materia, promuovendo
con forza ogni forma di ricerca empirica su base epidemiologica
.
Una simile base di informazioni consentirà la promozione di una adeguata
sensibilizzazione culturale in ambito sociale e sanitario ed al contempo
faciliterà, se ritenuto opportuno, il varo di un substrato normativo ed
organizzativo capace di garantire operatività ed efficacia al sistema di Advance
Health Care Planning.
Nuove tendenze in tema di medical
decision-making
Pur
non avendo ancora assunto le proporzioni e l’impeto che la contraddistinguono,
ad esempio, nei Paesi nordamericani, la tendenza verso un nuovo paradigma in cui
definire il rapporto medico-paziente, sulla spinta sia della progressiva presa
di coscienza da parte dei cittadini, sia di trasformazioni interne alla stessa
professione sanitaria, appare ormai ben delineata. Benché il dibattito
dottrinario su questa evoluzione sia ancora aperto, l’evidenza di un deciso
abbandono del tradizionale modello di tipo paternalistico ed il parallelo
indirizzamento verso un rapporto caratterizzato da maggiore rispetto
dell’autonomia decisionale del paziente quale persona
e quindi dal raggiungimento di una effettiva centralità di quest’ultimo nella
relazione terapeutica (si tratta dunque della c.d. patient-centered
medicine) ha già condotto ad alcuni apprezzabili risultati
.
Il
riferimento corre, in particolare, alla ormai definitiva affermazione della
dottrina del consenso informato ed al conseguenziale riconoscimento del diritto
al rifiuto del trattamento sanitario da parte del soggetto in possesso della
completa capacità di intendere il proprio stato e di esprimere la propria
volontà
.
Già nel Codice di Deontologia Medica del 1995 (ed in modo ancora maggiore nel
nuovo CDM 1998), nonché in recenti pronunciamenti giurisprudenziali si possono
rinvenire affermazioni a sostegno di questo nuovo orientamento teorico
,
ma tutto questi fattori non inducono automaticamente a ritenerlo operante nella
quotidiana pratica clinica, attesa la carenza di studi empirici nel campo.
Assenza di criteriologia per il decision-making
nel paziente in stato di incapacità
Fatti
salvi alcuni generici riferimenti, le tradizionali fonti normative tacciono per
ciò che attiene la assunzione di decisioni cliniche nel caso di pazienti che
versano in stato di incapacità. Infatti, il contesto delineato dalle patologie
(prime tra tutte, le demenze) che comportano una elevata frequenza di condizioni
di incapacità decisionale, temporanea o permanente, è pertanto lasciato alla
soggettiva discrezionalità del medico, in assenza di qualsiasi orientamento o
linea di policy attinente le procedure
decisionali. Peraltro, nel caso del paziente incapace di intendere il proprio
stato e di esprimere la propria volontà, l’attribuzione di determinante
potere decisionale ai congiunti, benché regolarmente praticata, è altamente
problematica, sia perché non riconosciuta da alcuna norma (ed anzi messa in
deciso subordine dal Codice di Deontologia Medica), sia perché la ricerca
empirica, laddove esistente, ha più volte inequivocabilmente dimostrato una
scarsissima coincidenza del parere espresso da terze persone con le volontà del
paziente da esse rappresentato
,.
Appare dunque non solo fortemente auspicabile, ma non più posponibile la
individuazione di precise criteriologie che possano garantire una maggiore
personalizzazione dell’approccio clinico, nonché il doveroso rispetto
dell’autonomia decisionale del paziente anche all’eventuale subentrare di
uno stato di incapacità, che parallelamente ne discende
,.
Il paziente in stato di incapacità come caso emblematico nel decision-making
Il
consenso informato, il rispetto dell’autonomia e dei valori soggettivi del
paziente assumono, nel caso del soggetto affetto da patologia in grado di porre
in discussione la sussistenza di capacità decisionale, una valenza etica
straordinaria, attribuendo a questa popolazione (tra l’altro numericamente
molto rappresentata), ai loro congiunti ed ai settori sanitari in causa una
assoluta predisposizione a recepire i benefici di uno studio approfondito dei
comportamenti e delle procedure che in sintesi determinano la scelta dei singoli
percorsi clinici
.
In
tale contesto, le motivazioni di questa priorità sono così sintetizzabili:
• elevata probabilità del riscontro di uno stato di
incapacità decisionale (temporanea o permanente);
• categoria di malati spesso vittima di
emarginazione e di isolamento;
• stato patologico il più delle volte di tipo
inguaribile ed in fase terminale;
• frequente possibilità di episodi acuti
e conseguente necessità di trattamenti di sostegno vitale (e dunque
riconducibili alla c.d. high-technology
medicine), con alto rischio di sfociare nell’accanimento terapeutico o
nella medical futility;
• frequente ricorso a protocolli
terapeutici sperimentali e conseguente rischio di incompleta informazione e/o
coercizione;
• alto interesse da parte dei media (ad es., per i
soggetti affetti da AIDS o da patologia neoplastica) e conseguente elevata
sensibilizzazione del pubblico.
La Advance Health Care Planning: potenziali vantaggi
Il
sistema di Advance Health Care Planning,
definito come l’insieme dei processi attraverso i quali gli operatori sanitari
ed il paziente, di comune accordo, pianificano anticipatamente gli interventi
terapeutici, parrebbe ben adattarsi al contesto delineato dal presente studio
che, a motivo delle caratteristiche in precedenza descritte, può beneficiare in
maniera rilevante (e praticamente esente da rischi comportamentali o
ripercussioni giudiziarie) dei vantaggi offerti da una pianificazione anticipata
del percorso decisionale in ambito sanitario
.
In
estrema sintesi, l’applicazione di tale sistema:
• promuove una approfondita comunicazione
tra medico e paziente, valorizzando la preliminare fase di informazione e
facilitando la trasmissione delle dettagliate volontà del soggetto al personale
sanitario;
• consente un maggiore coinvolgimento del
paziente nell’assunzione di decisioni terapeutiche, fornendogli l’opportunità
di plasmarle in relazione ai propri valori soggettivi;
• incoraggia il rispetto dell’autonomia
personale del paziente anche al momento dell’eventuale subentrare di uno stato
di incapacità decisionale;
• attenua l’impatto emozionale sui congiunti del
soggetto e sul personale sanitario, rassicurandoli sulla effettiva
appropriatezza delle scelte terapeutiche da intraprendere ed al contempo
alleviando il peso delle responsabilità per l’eventuale assunzione di
decisioni critiche;
• fornisce l’opportunità di
strutturare un futuro assistenziale il più possibile coerente con la percezione
del paziente in merito alla qualità della sua vita, incrementando così la customer
satisfaction.
Gli strumenti operativi della Advance
Health Care Planning
Le
direttive anticipate (c.d. living will)
si integrano nel processo di Advance
Health Care Planning in qualità di documenti scritti mediante i quali
vengono definite in anticipo le preferenze del paziente in materia sanitaria per
far sì che, all’eventuale subentrare di uno stato di incapacità decisionale
(temporanea o permanente), sia possibile per il medico seguire un percorso
terapeutico assolutamente concordante con le volontà precedentemente espresse
dal paziente stesso.
Tipicamente,
una direttiva anticipata
,,,
è strutturata in due parti complementari, che permettono al soggetto in causa
sia di fornire istruzioni in merito ai trattamenti sanitari ritenuti accettabili
(c.d. direttiva di istruzioni) che di nominare un delegato responsabile di
sostenere in ambito sanitario tali scelte (c.d. direttiva di delega).
Il
sistema delle direttive anticipate, da anni operante e legalmente riconosciuto
in molte nazioni, non solo di lingua inglese, comincia pertanto ad affacciarsi
anche nella realtà italiana
.
In dottrina sta infatti emergendo una tendenza a riconoscere rilevanza, nelle
decisioni di fine-vita, delle volontà trasmesse dal paziente prima del
subentrare dello stato di incapacità, che come detto risulta anche da recenti
ed innovative espressioni giurisprudenziali che impongono un maggior rispetto
dell’autonomia decisionale del soggetto incapace
.
Infine, come in precedenza ricordato, la Convenzione sui diritti dell’uomo e
la biomedicina, approvata dal Consiglio d’Europa il 19 novembre 1996 e
integralmente ratificata dal governo italiano in data 7 aprile 1997 ad Oviedo,
prevede all’art. 9 che “i desideri
precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un
paziente, che al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua
volontà, saranno tenuti in considerazione”.
Prospettive
Appare
dunque chiaramente prevedibile, nel futuro prossimo, una tendenza generale di
adeguamento a questi ultimi indirizzi, come già infatti si è verificato per il
Codice di Deontologia Medica, il cui pertinente articolo è nel CDM 1998
integralmente nuovo (Autonomia del cittadino, art. 34, commi 1° e 2°) e
così recita: “Il medico deve attenersi, nel rispetto della dignità, della libertà e
dell’indipendenza professionale, alla volontà di curarsi, liberamente
espressa dalla persona… se il paziente non è in grado di esprimere la propria
volontà in caso di grave pericolo di vita, non può non tenere conto di quanto
precedentemente manifestato dallo stesso…”.
In
conclusione, è dunque più che mai opportuno ed urgente indagare le
implicazioni dell’adozione anche in Italia di tali strumenti operativi, poiché
la perdurante carenza di studi o ricerche scientifiche e la conseguente mancata
sensibilizzazione culturale in materia di Advance
Health Care Planning da parte dei soggetti in causa (cittadini, operatori
sanitari, giuristi) comportano un grave rischio: la importazione acritica delle
direttive anticipate (come sovente nel nostro Paese accade per tecnologie e
protocolli d’oltre oceano) in assenza di una adeguata sensibilizzazione e di
una corretta promozione culturale sul piano sanitario e sociale, di un riscontro
empirico della effettiva rispondenza di tali procedure nell’opinione pubblica
e negli operatori professionali, nonché dell’indispensabile allestimento di
un substrato normativo ed organizzativo capace di garantirne operatività ed
efficacia
,,.
Quanto
ora esposto non può pertanto in alcun modo prescindere dalla effettuazione di
sistematiche e capillari ricerche empiriche volte a raggiungere la piena
conoscenza dell’effettivo riscontro epidemiologico di tale tematica, al fine
di perseguire i seguenti obiettivi:
• sviluppo di criteriologie
alternative per il decision-making nel
paziente in stato di incapacità;
• elaborazione dei relativi
protocolli e guidelines ad uso specifico degli operatori sanitari;
• ideazione di programmi
divulgativi e realizzazione di materiale informativo, allo scopo di ottenere una
efficace sensibilizzazione e ad una corretta promozione;
• rilevamento delle necessità
di adattamento ed applicazione del concetto di Advance
Health Care Planning alle esigenze specifiche della realtà sanitaria
italiana.
Riassunto
Gli
Autori, ripercorso l’iter che ha condotto, nell’ambito sanitario
nordamericano, alla strutturazione ed alla affermazione del sistema di Advance Health Care Planning (pianificazione sanitaria anticipata)
nonché dei correlati strumenti operativi ausiliari al medical decision-making, effettuano una analisi comparatistica dei
possibili sviluppi di tale tematica nel contesto socio-sanitario italiano. Ne
emerge, alla luce delle ultime voci dottrinarie e giurisprudenziali nonché,
soprattutto, sotto la guida del nuovo Codice di Deontologia Medica del 1998, un
panorama che rende ormai attuale la c.d. patient-centered
medicine e pertanto non più posponibili iniziative di ricerca su base
empirica, allo scopo di realizzare documenti di policy o guidelines
efficacemente utilizzabili nel decision-making
sanitario.
Summary
The authors provide an overview of the process of Advance Health Care
Planning in North America, describe the relative medical decision-making tools (advance
directives), and conduct a comparative analysis of the applicability of this
system in the context of the Italian society and health care system. In light of
recent theoretical and legal trends and considering the latest amendments to the
1998 Italian Code of Medical Ethics, they conclude that the terrain is ready for
a similar patient-centred approach to medical practice and suggest that
empirical research on these themes no longer be postponed if effective policy
and guidelines are to be developed for medical decision-making in Italy.
*
Dipartimento di Scienze Medico-Legali e Socio-Sanitarie della Università di
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