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Articolo 1
Trattamento e rieducazione.
Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve
assicurare il rispetto delle dignità della persona.
Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza
discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e
sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.
Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina. Non
possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze
predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini
giudiziari.
I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.
Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al
principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna
definitiva.
Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un
trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con
l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il
trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in
rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.
Articolo 2
Spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive.
Le spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza
detentive sono a carico dello Stato.
Il rimborso delle spese di mantenimento da parte dei condannati si
effettua ai termini degli articoli 145, 188, 189 e 191 del codice penale
e 274 del codice di procedura penale.
Il rimborso delle spese di mantenimento da parte degli internati si
effettua mediante prelievo di una quota della remunerazione a norma del
penultimo capoverso dell'articolo 213 del codice penale, ovvero per
effetto della disposizione sul rimborso delle spese di spedalità,
richiamata nell'ultima parte dell'articolo 213 del codice penale.
Sono spese di mantenimento quelle concernenti gli alimenti ed il
corredo.
Il rimborso delle spese di mantenimento ha luogo per una quota non
superiore ai due terzi del costo reale. Il Ministro per la grazia e
giustizia, al principio di ogni esercizio finanziario, determina,
sentito il Ministro per il tesoro, la quota media di mantenimento dei
detenuti in tutti gli stabilimenti della Repubblica.
Articolo 3
Parità di condizioni fra i detenuti e gli internati.
Negli istituti penitenziari è assicurata ai detenuti ed agli internati
parità di condizioni di vita. In particolare il regolamento stabilisce
limitazioni in ordine all'ammontare del peculio disponibile e dei beni
provenienti dall'esterno.
Articolo 4
Esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati.
I detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro
derivanti dalla presente legge anche se si trovano in stato di
interdizione legale.
Articolo 4 Bis
Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità
sociale dei condannati per taluni delitti (1).
1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure
alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione
anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i
seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati
collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente
legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche
internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il
compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-bis del
codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste
dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 601,
602 e 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico
delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo
74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le
disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82. I benefici suddetti possono essere concessi ai detenuti o
internati per uno dei delitti di cui al primo periodo del presente comma
purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di
collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva,
altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso,
accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento
dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile,
rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia,
nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta
risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti
o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti
previste dall'articolo 62, n. 6), anche qualora il risarcimento del
danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114
ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale. I benefici
di cui al presente comma possono essere concessi solo se non vi sono
elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la
criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o
internati per i delitti di cui ai seguenti articoli: articoli 575, 628,
terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, articolo 291-ter
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, articolo 73 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2,
del medesimo testo unico, articolo 416 del codice penale, realizzato
allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo
III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater
e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e
3-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (2) (3)
2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il
magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide
acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato
provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione
al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide
trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto
comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore
dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.
2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1, quarto
periodo, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza
decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il
giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle
informazioni. (4)
3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di
sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con
organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà
comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di
ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da
parte dei competenti organi centrali.
3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le
misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono
essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il
Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica,
d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e
la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o
internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità
organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi
2 e 3 (5) (6).
(1) Rubrica così sostituita dall'art. 15, d.l. 8 giugno 1992, n. 306,
conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356.
(2) Comma sostituito prima dall'articolo 15 del D.L. dell'8 giugno 1992,
n. 306, dall'articolo 11 del D.L. del 24 novembre 2000, n. 341,
dall'articolo 6 della legge del 19 marzo 2001, n. 92, dall'articolo 12
del D.LGS. del 25 luglio 1998, n. 286 ed, infine dall'articolo 1,
lettera a), legge 23 dicembre 2002, n. 279.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 27 luglio 1994, n. 357 ha
dichiarato illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede
che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano essere
concessi anche nel caso in cui la limitata partecipazione al fatto
criminoso, come accertata nella sentenza di condanna; con sentenza 1°
marzo 1995, n. 68 ha dichiarato illegittimità costituzionale nella parte
in cui preclude che l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi
premio e le misure alternative alla detenzione previste dal titolo VI
della legge, ad eccezione della liberazione anticipata, siano concessi
ai detenuti in seguito a condanne per determinati delitti di criminalità
organizzata, che non abbiano collaborato con la giustizia a norma
dell'art. 58-ter della stessa legge; con sentenza 14 dicembre 1995, n.
504 ha dichiarato illegittimità costituzionale nella parte in cui
prevede che la concessione di ulteriori permessi premio sia negata ed,
infine anche la sentenza nella parte in cui non prevede che il beneficio
del permesso premio possa essere concesso nei confronti dei condannati
che, prima della entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, abbiano raggiunto un grado di
rieducazione adeguato al beneficio richiesto.
(4) Comma aggiunto dall'art. 1, d.l. 14 giugno 1993, n. 187, conv. in l.
12 agosto 1993, n. 296; successivamente modificato dall' art. 1, lettera
b), l. 23 dicembre 2002, n. 279.
(5) Comma aggiunto dall'art. 15, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l.
7 agosto 1992, n. 356.
(6) Articolo aggiunto dall'art. 1, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in
l. 12 luglio 1991, n. 203.
Articolo 5
Caratteristiche degli edifici penitenziari.
Gli istituti penitenziari devono essere realizzati in modo tale da
accogliere un numero non elevato di detenuti o internati.
Gli edifici penitenziari devono essere dotati, oltre che di locali per
le esigenze di vita individuale, anche di locali per lo svolgimento di
attività in comune.
Articolo 6
Locali di soggiorno e di pernottamento.
I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati
devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e
artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; aerati,
riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi
igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I detti locali devono
essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia.
I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o
più posti.
Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono
collocati in camere a più posti.
Agli imputati deve essere garantito il pernottamento in camere ad un
posto a meno che la situazione particolare dell'istituto non lo
consenta.
Ciascun detenuto e internato dispone di adeguato corredo per il proprio
letto.
Articolo 7
Vestiario e corredo.
Ciascun soggetto è fornito di biancheria di vestiario e di effetti d'uso
in quantità sufficiente, in buono stato di conservazione e di pulizia e
tali d'assicurare la soddisfazione delle normali esigenze di vita.
L'abito è di tessuto a tinta unita e di foggia decorosa. È concesso
l'abito di lavoro quando è reso necessario dall'attività svolta.
Gli imputati e i condannati a pena detentiva inferiore ad un anno
possono indossare abiti di loro proprietà, purché puliti e convenienti.
L'abito fornito agli imputati deve essere comunque diverso da quello dei
condannati e degli internati.
I detenuti e gli internati possono essere ammessi a far uso di corredo
di loro proprietà e di oggetti che abbiano particolare valore morale o
affettivo.
Articolo 8
Igiene personale.
È assicurato ai detenuti e agli internati l'uso adeguato e sufficiente
di lavabi e di bagni o docce, nonché degli altri oggetti necessari alla
cura e alla pulizia della persona.
In ciascun istituto sono organizzati i servizi per il periodico taglio
dei capelli e la rasatura della barba. Può essere consentito l'uso di
rasoio elettrico personale.
Il taglio dei capelli e della barba può essere imposto soltanto per
particolari ragioni igienico-sanitarie.
Articolo 9
Alimentazione.
Ai detenuti e agli internati è assicurata un'alimentazione sana e
sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al
lavoro, alla stagione, al clima.
Il vitto è somministrato, di regola, in locali all'uopo destinati.
I detenuti e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua
potabile.
La quantità e la qualità del vitto giornaliero sono determinate da
apposite tabelle approvate con decreto ministeriale.
Il servizio di vettovagliamento è di regola gestito direttamente
dall'amministrazione penitenziaria.
Una rappresentanza dei detenuti o degli internati, designata mensilmente
per sorteggio, controlla l'applicazione delle tabelle e la preparazione
del vitto.
Ai detenuti e agli internati è consentito l'acquisto, a proprie spese,
di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal
regolamento. La vendita dei generi alimentari o di conforto deve essere
affidata di regola a spacci gestiti direttamente dall'amministrazione
carceraria o da imprese che esercitano la vendita a prezzi controllati
dall'autorità comunale. I prezzi non possono essere superiori a quelli
comunemente praticati nel luogo in cui è sito l'istituto. La
rappresentanza indicata nel precedente comma, integrata da un delegato
del direttore, scelto tra il personale civile dell'istituto, controlla
qualità e prezzi dei generi venduti nell'istituto.
Articolo 10
Permanenza all'aperto.
Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto è consentito di permanere
almeno per due ore al giorno all'aria aperta. Tale periodo di tempo può
essere ridotto a non meno di un'ora al giorno soltanto per motivi
eccezionali.
La permanenza all'aria aperta è effettuata in gruppi a meno che non
ricorrano i casi indicati nell'articolo 33 e nei numeri 4) e 5)
dell'articolo 39 ed è dedicata, se possibile, ad esercizi fisici.
Articolo 11
Servizio sanitario.
Ogni istituto penitenziario è dotato di servizio medico e di servizio
farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della
salute dei detenuti e degli internati; dispone, inoltre, dell'opera di
almeno uno specialista in psichiatria.
Ove siano necessarie cure o accertamenti diagnostici che non possono
essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i condannati e
gli internati sono trasferiti, con provvedimento del magistrato di
sorveglianza, in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura. Per
gli imputati, detti trasferimenti sono disposti, dopo la pronunzia della
sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza; prima della
pronunzia della sentenza di primo grado, dal giudice istruttore, durante
l'istruttoria formale; dal pubblico ministero, durante l'istruzione
sommaria e, in caso di giudizio direttissimo, fino alla presentazione
dell'imputato in udienza; dal presidente, durante gli atti preliminari
al giudizio e nel corso del giudizio; dal pretore, nei procedimenti di
sua competenza; dal presidente della corte di appello, nel corso degli
atti preliminari al giudizio dinanzi la corte di assise, fino alla
convocazione della corte stessa e dal presidente di essa successivamente
alla convocazione (1).
L'autorità giudiziaria competente ai sensi del comma precedente può
disporre, quando non vi sia pericolo di fuga, che i detenuti e gli
internati trasferiti in ospedali civili o in altri luoghi esterni di
cura con proprio provvedimento, o con provvedimento del direttore
dell'istituto nei casi di assoluta urgenza, non siano sottoposti a
piantonamento durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela
della loro incolumità personale (2).
Il detenuto o l'internato che, non essendo sottoposto a piantonamento,
si allontana dal luogo di cura senza giustificato motivo è punibile a
norma del primo comma dell'articolo 358 del codice penale (2).
All'atto dell'ingresso nell'istituto i soggetti sono sottoposti a visita
medica generale allo scopo di accertare eventuali malattie fisiche o
psichiche. L'assistenza sanitaria è prestata, nel corso della permanenza
nell'istituto, con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente
dalle richieste degli interessati.
Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne
facciano richiesta; deve segnalare immediatamente la presenza di
malattie che richiedono particolari indagini e cure specialistiche;
deve, inoltre, controllare periodicamente l'idoneità dei soggetti ai
lavori cui sono addetti.
I detenuti e gli internati sospetti o riconosciuti affetti da malattie
contagiose sono immediatamente isolati. Nel caso di sospetto di malattia
psichica sono adottati senza indugio i provvedimenti del caso col
rispetto delle norme concernenti l'assistenza psichiatrica e la sanità
mentale.
In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi
speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere.
Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di
tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati
appositi asili nido.
L'amministrazione penitenziaria, per l'organizzazione e per il
funzionamento dei servizi sanitari, può avvalersi della collaborazione
dei servizi pubblici sanitari locali, ospedalieri ed extra ospedalieri,
d'intesa con la regione e secondo gli indirizzi del Ministero della
sanità.
I detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a
proprie spese da un sanitario di loro fiducia. Per gli imputati è
necessaria l'autorizzazione del magistrato che procede, sino alla
pronuncia della sentenza di primo grado.
Il medico provinciale visita almeno due volte l'anno gli istituti di
prevenzione e di pena allo scopo di accertare lo stato
igienico-sanitario, l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le
malattie infettive disposte dal servizio sanitario penitenziario e le
condizioni igieniche e sanitarie dei ristretti negli istituti.
Il medico provinciale riferisce sulle visite compiute e sui
provvedimenti da adottare al Ministero della sanità e a quello della
giustizia, informando altresì i competenti uffici regionali e il
magistrato di sorveglianza.
(1) Comma così sostituito dall'art. 1, l. 12 gennaio 1977, n. 1.
(2) Comma aggiunto dall'art. 2, l. 17 aprile 1989, n. 134.
Articolo 12
Attrezzature per attività di lavoro di istruzione e di ricreazione.
Negli istituti penitenziari, secondo le esigenze del trattamento, sono
approntate attrezzature per lo svolgimento di attività lavorative,
d'istruzione scolastica e professionale, ricreative, culturali e di ogni
altra attività in comune.
Gli istituti devono inoltre essere forniti di una biblioteca costituita
da libri e periodici, scelti dalla commissione prevista dal secondo
comma dell'art. 16.
Alla gestione del servizio di biblioteca partecipano rappresentanti dei
detenuti e degli internati.
Articolo 13
Individualizzazione del trattamento.
Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni
della personalità di ciascun soggetto.
Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta
l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze
fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale.
L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel
corso di essa.
Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati
dell'osservazione, sono formulate indicazioni di merito al trattamento
rieducativo da effettuare ed è compilato il relativo programma, che è
integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso
dell'esecuzione.
Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite,
unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella
personale, nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del
trattamento praticato e i suoi risultati.
Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati
alle attività di osservazione e di trattamento.
Articolo 14
Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati.
Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni
deve essere limitato e, comunque, tale da favorire l'individualizzazione
del trattamento.
L'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il
raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con
particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento
rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive
reciproche. Per le assegnazioni sono, inoltre, applicati di norma i
criteri di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 42.
È assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati,
dei giovani al disotto dei venticinque anni dagli adulti, dei condannati
dagli internati e dei condannati all'arresto dai condannati alla
reclusione.
È consentita, in particolari circostanze, l'ammissione di detenuti e di
internati ad attività organizzate per categorie diverse da quelle di
appartenenza.
Le donne sono ospitate in istituti separati o in apposite sezioni
d'istituto.
Articolo 14 Bis
Regime di sorveglianza particolare.
1. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un
periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura
non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli internati e gli
imputati:
a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero
turbano l'ordine negli istituti;
b) che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri
detenuti o internati;
c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione
degli altri detenuti nei loro confronti.
2. Il regime di cui al precedente comma 1 è disposto con provvedimento
motivato dell'amministrazione penitenziaria previo parere del consiglio
di disciplina, integrato da due degli esperti previsti dal quarto comma
dell'articolo 80.
3. Nei confronti degli imputati il regime di sorveglianza particolare è
disposto sentita anche l'autorità giudiziaria che procede.
4. In caso di necessità ed urgenza l'amministrazione può disporre in via
provvisoria la sorveglianza particolare prima dei pareri prescritti, che
comunque devono essere acquisiti entro dieci giorni dalla data del
provvedimento. Scaduto tale termine l'amministrazione, acquisiti i
pareri prescritti, decide in via definitiva entro dieci giorni decorsi i
quali, senza che sia intervenuta la decisione, il provvedimento
provvisorio decade.
5. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare, fin
dal momento del loro ingresso in istituto, i condannati, gli internati e
gli imputati, sulla base di precedenti comportamenti penitenziari o di
altri concreti comportamenti tenuti, indipendentemente dalla natura
dell'imputazione, nello stato di libertà. L'autorità giudiziaria segnala
gli eventuali elementi a sua conoscenza all'amministrazione
penitenziaria che decide sull'adozione dei provvedimenti di sua
competenza.
6. Il provvedimento che dispone il regime di cui al presente articolo è
comunicato immediatamente al magistrato di sorveglianza ai fini
dell'esercizio del suo potere di vigilanza (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, l. 10 ottobre 1986, n. 663.
Articolo 14 Ter
Reclamo.
1. Avverso il provvedimento che dispone o proroga il regime di
sorveglianza particolare può essere proposto dall'interessato reclamo al
tribunale di sorveglianza nel termine di dieci giorni dalla
comunicazione del provvedimento definitivo. Il reclamo non sospende
l'esecuzione del provvedimento (1).
2. Il tribunale di sorveglianza provvede con ordinanza in camera di
consiglio entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo (1).
3. Il procedimento si svolge con la partecipazione del difensore e del
pubblico ministero. L'interessato e l'amministrazione penitenziaria
possono presentare memorie (1).
4. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni del
capo II-bis del titolo II (2).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 16 febbraio 1993, n. 53, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella
parte in cui non consentono l'applicazione degli artt. 666 e 678 c.p.p.
nel procedimento di reclamo avverso il decreto del magistrato di
sorveglianza che esclude dal computo della detenzione il periodo
trascorso in permesso-premio.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 2, l. 10 ottobre 1986, n. 663.
Articolo 14 Quater
Contenuti del regime di sorveglianza particolare.
Art. 14-quater.
Contenuti del regime di sorveglianza particolare.
1. Il regime di sorveglianza particolare comporta le restrizioni
strettamente necessarie per il mantenimento dell'ordine e della
sicurezza, all'esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati e
alle regole di trattamento previste dall'ordinamento penitenziario.
2. L'amministrazione penitenziaria può adottare il visto di controllo
sulla corrispondenza, previa autorizzazione motivata dell'autorità
giudiziaria competente.
3. Le restrizioni di cui ai commi precedenti sono motivatamente
stabilite nel provvedimento che dispone il regime di sorveglianza
particolare.
4. In ogni caso le restrizioni non possono riguardare: l'igiene e le
esigenze della salute; il vitto; il vestiario ed il corredo; il
possesso, l'acquisto e la ricezione di generi ed oggetti permessi dal
regolamento interno, nei limiti in cui ciò non comporta pericolo per la
sicurezza; la lettura di libri e periodici; le pratiche di culto; l'uso
di apparecchi radio del tipo consentito; la permanenza all'aperto per
almeno due ore al giorno salvo quanto disposto dall'articolo 10; i
colloqui con i difensori, nonché quelli con il coniuge, il convivente, i
figli, i genitori, i fratelli.
5. Se il regime di sorveglianza particolare non è attuabile
nell'istituto ove il detenuto o l'internato si trova, l'amministrazione
penitenziaria può disporre, con provvedimento motivato, il trasferimento
in altro istituto idoneo, con il minimo pregiudizio possibile per la
difesa e per i familiari, dandone immediato avviso al magistrato di
sorveglianza. Questi riferisce al Ministro in ordine ad eventuali casi
di infondatezza dei motivi posti a base del trasferimento (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, l. 10 ottobre 1986, n. 663.
Articolo 15
Elementi del trattamento.
Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi
principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle
attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni
contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia.
Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi d'impossibilità, al
condannato e all'internato è assicurato il lavoro.
Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività
educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o
contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività
lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta
e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.
Articolo 16
Regolamento dell'istituto.
In ciascun istituto il trattamento penitenziario è organizzato secondo
le direttive che l'amministrazione penitenziaria impartisce con riguardo
alle esigenze dei gruppi di detenuti ed internati ivi ristretti.
Le modalità del trattamento da seguire in ciascun istituto sono
disciplinate nel regolamento interno, che è predisposto e modificato da
una commissione composta dal magistrato di sorveglianza, che la
presiede, dal direttore, dal medico, dal cappellano, dal preposto alle
attività lavorative, da un educatore e da un assistente sociale. La
commissione può avvalersi della collaborazione degli esperti indicati
nel quarto comma dell'articolo 80.
Il regolamento interno disciplina, altresì, i controlli cui devono
sottoporsi tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedono all'istituto o
ne escono.
Il regolamento interno e le sue modificazioni sono approvati dal
Ministro per la grazia e giustizia.
Articolo 17
Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa.
La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati
deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la
partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o
private all'associazione rieducativa.
Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con
l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza,
su parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto
interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di
potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità
carceraria e la società libera.
Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del
direttore.
Articolo 18
Colloqui, corrispondenza e informazione.
I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e
corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di
compiere atti giuridici.
I colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e
non auditivo del personale di custodia.
Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.
L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli
internati, che ne sono sprovvisti gli oggetti di cancelleria necessari
per la corrispondenza.
Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi
particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le
cautele previste dal regolamento.
I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i
quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad
avvalersi di altri mezzi di informazione.
La corrispondenza dei singoli condannati o internati può essere
sottoposta, con provvedimento motivato del magistrato di sorveglianza, a
visto di controllo del direttore o di un appartenente
all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.
Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis, per gli imputati i permessi
di colloquio fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, la
sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza e le
autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza
dell'autorità giudiziaria, ai sensi di quanto stabilito nel secondo
comma dell'articolo 11. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado
i permessi di colloquio sono di competenza del direttore dell'istituto
(1).
Le dette autorità giudiziarie, nel disporre la sottoposizione della
corrispondenza a visto di controllo, se non ritengono di provvedervi
direttamente, possono delegare il controllo al direttore o a un
appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso
direttore. Le medesime autorità possono anche disporre limitazioni nella
corrispondenza e nella ricezione della stampa (23).
(1) Comma prima sostituito dall'art. 4, l. 10 ottobre 1986, n. 663 e poi
così modificato dall'art. 16, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7
agosto 1992, n. 356.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 2, l. 12 gennaio 1977, n. 1.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 1997, n. 212, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella
parte in cui non prevede che il detenuto condannato in via definitiva ha
diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione
della pena.
Articolo 18 Bis
Colloqui a fini investigativi.
1. Il personale della Direzione investigativa antimafia di cui
all'articolo 3 del D.L. 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con
modificazioni, dalla L. 30 dicembre 1991, n. 410, e dei servizi centrali
e interprovinciali di cui all'art. 12 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, nonché
gli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili, a
livello centrale, della predetta Direzione e dei predetti servizi, hanno
facoltà di visitare gli istituti penitenziari e possono essere
autorizzati, a norma del comma 2 del presente articolo, ad avere
colloqui personali con detenuti e internati, al fine di acquisire
informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti di
criminalità organizzata.
2. Al personale di polizia indicato nel comma 1, l'autorizzazione ai
colloqui è rilasciata:
a) quando si tratta di internati, di condannati o di imputati, dal
Ministro della giustizia o da un suo delegato;
b) quando si tratta di persone sottoposte ad indagini, dal pubblico
ministero.
3. Le autorizzazioni ai colloqui indicate nel comma 2 sono annotate in
apposito registro riservato tenuto presso l'autorità competente al
rilascio.
4. In casi di particolare urgenza, attestati con provvedimento del
Ministro dell'interno o, per sua delega, dal Capo della Polizia,
l'autorizzazione prevista nel comma 2, lettera a), non è richiesta, e
del colloquio è data immediata comunicazione all'autorità ivi indicata,
che provvede all'annotazione nel registro riservato di cui al comma 3.
5. La facoltà di procedere a colloqui personali con detenuti e internati
è attribuita, senza necessità di autorizzazione, altresì al Procuratore
nazionale antimafia ai fini dell'esercizio delle funzioni di impulso e
di coordinamento previste dall'art. 371-bis del codice di procedura
penale; al medesimo Procuratore nazionale antimafia sono comunicati i
provvedimenti di cui ai commi 2 e 4, qualora concernenti colloqui con
persone sottoposte ad indagini, imputate o condannate per taluno dei
delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis del codice di procedura
penale (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 16, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in
l. 7 agosto 1992, n. 356.
Articolo 19
Istruzione.
Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale, è
curata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola dell'obbligo e
di corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti
vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti.
Particolare cura è dedicata alla formazione culturale e professionale
dei detenuti di età inferiore ai venticinque anni.
Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere
istituite scuole d'istruzione secondaria di secondo grado negli istituti
penitenziari.
È agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed
equiparati ed è favorita la frequenza a corsi scolastici per
corrispondenza, per radio e per televisione.
È favorito l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con
piena libertà di scelta delle letture.
Articolo 20
Lavoro.
Negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la
destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro
partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono
essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da
imprese pubbliche o private e possono essere istituiti corsi di
formazione professionale organizzati e svolti da aziende pubbliche, o
anche da aziende private convenzionate con la regione.
Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato.
Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure
di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro.
I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e di custodia e
dell'ospedale psichiatrico giudiziario possono essere assegnati al
lavoro quando questo risponda a finalità terapeutiche.
L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere
quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai
soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni
lavorative per agevolarne il reinserimento sociale.
Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto
esclusivamente dell'anzianità di disoccupazione durante lo stato di
detenzione o di internamento, dei carichi familiari, della
professionalità, nonché delle precedenti e documentate attività svolte e
di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione, con
l'esclusione dei detenuti e internati sottoposti al regime di
sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis della presente legge.
Il collocamento al lavoro da svolgersi all'interno dell'istituto avviene
nel rispetto di graduatorie fissate in due apposite liste, delle quali
una generica e l'altra per qualifica o mestiere.
Per la formazione delle graduatorie all'interno delle liste e per il
nulla-osta agli organismi competenti per il collocamento, è istituita,
presso ogni istituto, una commissione composta dal direttore, da un
appartenente al ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti del Corpo di
polizia penitenziaria e da un rappresentante del personale educativo,
eletti all'interno della categoria di appartenenza, da un rappresentante
unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali più
rappresentative sul piano nazionale, da un rappresentante designato
dalla commissione circoscrizionale per l'impiego (1) territorialmente
competente e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali
territoriali.
Alle riunioni della commissione partecipa senza potere deliberativo un
rappresentante dei detenuti e degli internati, designato per sorteggio
secondo le modalità indicate nel regolamento interno dell'istituto.
Per ogni componente viene indicato un supplente eletto o designato
secondo i criteri in precedenza indicati.
Al lavoro all'esterno, si applicano la disciplina generale sul
collocamento ordinario ed agricolo, nonché l'articolo 19, L. 28 febbraio
1987, n. 56.
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la
disciplina generale sul collocamento.
Le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulano
apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative
sociali interessati a fornire a detenuti o internati opportunità di
lavoro. Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di
svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione e il trattamento
retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica (2).
Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di
contabilità generale dello Stato e di quelle di contabilità speciale,
possono, previa autorizzazione del Ministro della giustizia, vendere
prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore
al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati
per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui è
situato l'istituto.
I detenuti e gli internati che mostrino attitudini artigianali,
culturali o artistiche possono essere esonerati dal lavoro ordinario ed
essere ammessi ad esercitare per proprio conto, attività artigianali,
intellettuali o artistiche.
I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono
essere ammessi a un tirocinio retribuito (3).
La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti
stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di
tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e
previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di
formazione professionale di cui al comma primo è garantita, nei limiti
degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela
prevista dalle disposizioni vigenti in ordine a tali corsi. (4)
Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento
di rapporti di lavoro nonché per l'assunzione della qualità di socio
nelle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, non
si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o civili (2).
Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro della giustizia trasmette al
Parlamento una analitica relazione circa lo stato di attuazione delle
disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti nell'anno
precedente (5).
(1) A far data dall'istituzione dell'unica Commissione provinciale per
le politiche del lavoro la commissione di cui al presente comma deve
intendersi soppressa ex art. 6, d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469.
(2) Comma aggiunto dall'art. 5, l. 22 giugno 2000, n. 193.
(3) Comma dichiarato incostituzionale per errore materiale contenuto
nella sentenza n. 158 del 2001, successivamente corretto dall'ordinanza
del 25 luglio 2001, n. 294; vedi nota al comma successivo.
(4) La Corte costituzionale, con sentenza 22 maggio 2001, n. 158, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella
parte in cui non riconosce il diritto al riposo annuale retribuito al
detenuto che presti la propria attività lavorativa alle dipendenze
dell'amministrazione carceraria.
(5) Articolo prima modificato dall'articolo 5 della legge 10 ottobre
1986, n. 663 e, da ultimo, dall'art. 2, d.l. 14 giugno 1993, n. 187,
conv. in l. 12 agosto 1993, n. 296.
Articolo 20 Bis
Modalità di organizzazione del lavoro.
1. Il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria può
affidare, con contratto d'opera, la direzione tecnica delle lavorazioni
a persone estranee all'Amministrazione penitenziaria, le quali curano
anche la specifica formazione dei responsabili delle lavorazioni e
concorrono alla qualificazione professionale dei detenuti, d'intesa con
la regione. Possono essere inoltre istituite, a titolo sperimentale,
nuove lavorazioni, avvalendosi, se necessario, dei servizi prestati da
imprese pubbliche o private ed acquistando le relative progettazioni.
2. L'Amministrazione penitenziaria, inoltre, applicando, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'undicesimo comma dell'articolo
20, promuove la vendita dei prodotti delle lavorazioni penitenziarie
anche mediante apposite convenzioni da stipulare con imprese pubbliche o
private, che abbiano una propria rete di distribuzione commerciale.
3. Previo assenso della direzione dell'istituto, i privati che
commissionano forniture all'Amministrazione penitenziaria possono, in
deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e a quelle di
contabilità speciale, effettuare pagamenti differiti, secondo gli usi e
le consuetudini vigenti.
4. Sono abrogati l'articolo 1 della legge 3 luglio 1942, n. 971, e
l'articolo 611 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 maggio
1920, n. 1908 (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, d.l. 14 giugno 1993, n. 187, conv. in
l. 12 agosto 1993, n. 296.
Articolo 21
Lavoro all'esterno.
1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'e
sterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli
scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona
condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nel
comma 1 dell'articolo 4-bis, l'assegnazione al lavoro esterno può essere
disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di
non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo
l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni (1).
2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono
avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia
ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi
al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorità
giudiziaria.
3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto
il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o
l'internato è assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale
dipendente e del servizio sociale.
4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al
lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato
di sorveglianza.
4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di
cui al secondo periodo del comma sedicesimo dell'articolo 20 si
applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare
corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti
penitenziari (2) (3).
(1) Comma così sostituito dall'art. 1, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv.
in l. 12 luglio 1991, n. 203.
(2) Comma aggiunto dall'art. 2, d.l. 14 giugno 1993, n. 187, conv. in l.
12 agosto 1993, n. 296.
(3) Articolo così sostituito dall'art. 6, l. 10 ottobre 1986, n. 663.
Articolo 21 Bis
Assistenza all'esterno dei figli minori.
1. Le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e
all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni
dieci, alle condizioni previste dall'articolo 21.
2. Si applicano tutte le disposizioni relative al lavoro all'esterno, in
particolare l'articolo 21, in quanto compatibili.
3. La misura dell'assistenza all'esterno può essere concessa, alle
stesse condizioni, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o
impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al
padre (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 5, l. 8 marzo 2001, n. 40.
Articolo 22
Determinazione delle mercedi.
1. Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente
stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente
prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in
misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai
contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione
composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena,
che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e
degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione
e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di
pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un
rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da
un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più
rappresentative sul piano nazionale.
2. L'ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena funge da
segretario della commissione.
3. La medesima commissione stabilisce il trattamento economico dei
tirocinanti.
4. La commissione stabilisce, altresì, il numero massimo di ore di
permesso di assenza dal lavoro retribuite e le condizioni e modalità di
fruizione delle stesse da parte dei detenuti e degli internati addetti
alle lavorazioni, interne o esterne, o ai servizi di istituto, i quali
frequentino i corsi della scuola d'obbligo o delle scuole di istruzione
secondaria di secondo grado, o i corsi di addestramento professionale,
ove tali corsi si svolgano, negli istituti penitenziari, durante
l'orario di lavoro ordinario (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 7, l. 10 ottobre 1986, n. 663.
Articolo 23
Remunerazione e assegni familiari.
(Omissis) (1).
(Omissis) (1).
(Omissis) (1).
Ai detenuti e agli internati che lavorano sono dovuti, per le persone a
carico, gli assegni familiari nella misura e secondo le modalità di
legge.
Gli assegni familiari sono versati direttamente alle persone a carico
con le modalità fissate dal regolamento (2).
(1) Comma abrogato dall'art. 29, l. 10 ottobre 1986, n. 663.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1992, n. 49, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella
parte in cui stabilisce una riduzione dei tre decimi della mercede
corrisposta per il lavoro dei detenuti da versarsi alla Cassa per il
soccorso e l'assistenza alle vittime dei delitti e, dopo la sua
soppressione, alle regioni ed agli enti locali (province e comuni).
Articolo 24
Pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione.
Sulla remunerazione spettante ai condannati sono prelevate le somme
dovute a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di
procedimento. Sulla remunerazione spettante ai condannati ed agli
internati sono altresì prelevate le somme dovute ai sensi del secondo e
del terzo comma dell'articolo 2.
In ogni caso deve essere riservata a favore dei condannati una quota
pari a tre quarti. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a
sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a
prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o
immobili dell'amministrazione.
La remunerazione dovuta agli internati e agli imputati non è soggetta a
pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da
alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose
mobili o immobili dell'amministrazione.
Articolo 25
Peculio.
Il peculio dei detenuti e degli internati è costituito dalla parte della
remunerazione ad essi riservata ai sensi del precedente articolo, dal
danaro posseduto all'atto dell'ingresso in istituto, da quello ricavato
dalla vendita degli oggetti di loro proprietà o inviato dalla famiglia e
da altri o ricevuto a titolo di premio o di sussidio.
Le somme costituite in peculio producono a favore dei titolari interessi
legali.
Il peculio è tenuto in deposito dalla direzione dell'istituto.
Il regolamento deve prevedere le modalità del deposito e stabilire la
parte di peculio disponibile dai detenuti e dagli internati per acquisti
autorizzati di oggetti personali o invii ai familiari o conviventi, e la
parte da consegnare agli stessi all'atto della dimissione dagli
istituti.
Articolo 25 Bis
Commissioni regionali per il lavoro penitenziario.
1. Sono istituite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario.
Esse sono presiedute dal provveditore regionale dell'Amministrazione
penitenziaria e sono composte dai rappresentanti, in sede locale, delle
associazioni imprenditoriali e delle associazioni cooperative e dai
rappresentanti della regione che operino nel settore del lavoro e della
formazione professionale. Per il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale interviene un funzionario in servizio presso l'ufficio regionale
del lavoro e della massima occupazione.
2. Le lavorazioni penitenziarie sono organizzate, sulla base di
direttive, dai provveditorati regionali dell'Amministrazione
penitenziaria, sentite le commissioni regionali per il lavoro
penitenziario nonché le direzioni dei singoli istituti.
3. I posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria
devono essere quantitativamente e qualitativamente dimensionati alle
effettive esigenze di ogni singolo istituto. Essi sono fissati in una
tabella predisposta dalla direzione dell'istituto, nella quale sono
separatamente elencati i posti relativi alle lavorazioni interne
industriali, agricole ed ai servizi di istituto.
4. Nella tabella di cui al comma 3 sono altresì indicati i posti di
lavoro disponibili all'esterno presso imprese pubbliche o private o
associazioni cooperative nonché i posti relativi alle produzioni che
imprese private o associazioni cooperative intendono organizzare e
gestire direttamente all'interno degli istituti.
5. Annualmente la direzione dell'istituto elabora ed indica il piano di
lavoro in relazione al numero dei detenuti, all'organico del personale
civile e di polizia penitenziaria disponibile e alle strutture
produttive.
6. La tabella, che può essere modificata secondo il variare della
situazione, ed il piano di lavoro annuale sono approvati dal
provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria, sentita la
commissione regionale per il lavoro penitenziario.
7. Nel regolamento di ciascun istituto sono indicate le attività
lavorative che possono avere esecuzione in luoghi a sicurezza attenuata
(1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, d.l. 14 giugno 1993, n. 187, conv. in
l. 12 agosto 1993, n. 296.
Articolo 26
Religione e pratiche di culto.
I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede
religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto. Negli istituti
è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico.
A ciascun istituto è addetto almeno un cappellano.
Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto di
ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto
e di celebrarne i riti. (1) (2)
(1) Comma così modificato dall'art. 8, l. 10 ottobre 1986, n. 663.
(2) Articolo abrogato dall'art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 e,
successivamente ripristinato a seguito di avviso di rettifica, in Gazz.
Uff., 6 dicembre 2002, n. 286.
Articolo 27
Attività culturali, ricreative e sportive.
Negli istituti devono essere favorite e organizzate attività culturali,
sportive e ricreative e ogni altra attività volta alla realizzazione
della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del
trattamento rieducativo.
Una commissione composta dal direttore dell'istituto, dagli educatori e
dagli assistenti sociali e dai rappresentanti dei detenuti e degli
internati cura la organizzazione delle attività di cui al precedente
comma, anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al
reinserimento sociale.
Articolo 28
Rapporti con la famiglia.
Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le
relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie.
Articolo 29
Comunicazioni dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle
malattie e dei decessi.
I detenuti e gli internati sono posti in grado d'informare
immediatamente i congiunti e le altre persone da essi eventualmente
indicate del loro ingresso in un istituto penitenziario o dell'avvenuto
trasferimento.
In caso di decesso o di grave infermità fisica o psichica di un detenuto
o di un internato, deve essere data tempestiva notizia ai congiunti ed
alle altre persone eventualmente da lui indicate; analogamente i
detenuti e gli internati devono essere tempestivamente informati del
decesso o della grave infermità delle persone di cui al comma
precedente.
Articolo 30
Permessi.
Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un
convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal
magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le
cautele previste dal regolamento l'infermo. Agli imputati il permesso è
concesso, durante il procedimento di primo grado, dalle medesime
autorità giudiziarie, competenti ai sensi del secondo comma
dell'articolo 11 a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura
degli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado.
Durante il procedimento di appello provvede il presidente del collegio
e, nel corso di quello di cassazione, il presidente dell'ufficio
giudiziario presso il quale si è svolto il procedimento di appello (1).
Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi di
particolare gravità (2).
Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza
giustificato motivo, se l'assenza si protrae per oltre tre ore e per non
più di dodici, è punito in via disciplinare; se l'assenza si protrae per
un tempo maggiore, è punibile a norma del primo comma dell'articolo 385
del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso
dello stesso articolo.
L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dalla scadenza del
permesso senza giustificato motivo è punito in via disciplinare.
(1) Comma così sostituito dall'art. 3, l. 12 gennaio 1977, n. 1.
(2) Comma così sostituito dall'art. 1, l. 20 luglio 1977, n. 450.
Articolo 30 Bis
Provvedimenti e reclami in materia di permessi.
Prima di pronunciarsi sull'istanza di permesso, l'autorità competente
deve assumere informazioni sulla sussistenza dei motivi addotti, a mezzo
delle autorità di pubblica sicurezza, anche del luogo in cui l'istante
chiede di recarsi.
La decisione sull'istanza è adottata con provvedimento motivato.
Il provvedimento è comunicato immediatamente senza formalità, anche a
mezzo del telegrafo o del telefono, al pubblico ministero e
all'interessato, i quali, entro ventiquattro ore dalla comunicazione,
possono proporre reclamo, se il provvedimento è stato emesso dal
magistrato di sorveglianza, alla sezione di sorveglianza, o, se il
provvedimento è stato emesso da altro organo giudiziario, alla corte di
appello.
La sezione di sorveglianza o la corte di appello, assunte, se del caso,
sommarie informazioni, provvede entro dieci giorni dalla ricezione del
reclamo dandone immediata comunicazione ai sensi del comma precedente.
Il magistrato di sorveglianza, o il presidente della corte d'appello,
non fa parte del collegio che decide sul reclamo avverso il
provvedimento da lui emesso.
Quando per effetto della disposizione contenuta nel precedente comma non
è possibile comporre la sezione di sorveglianza con i magistrati di
sorveglianza del distretto, si procede all'integrazione della sezione ai
sensi dell'articolo 68, terzo e quarto comma.
L'esecuzione del permesso è sospesa sino alla scadenza del termine
stabilito dal terzo comma e durante il procedimento previsto dal quarto
comma, sino alla scadenza del termine ivi previsto.
Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai permessi
concessi ai sensi del primo comma dell'art. 30. In tale caso è
obbligatoria la scorta.
Il procuratore generale presso la corte d'appello è informato dei
permessi concessi e del relativo esito, con relazione trimestrale, degli
organi che li hanno rilasciati (12).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, l. 20 luglio 1977, n. 450.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 16 febbraio 1993, n. 53, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella
parte in cui non consente l'applicazione degli artt. 666 e 678 del
codice di procedura penale nel procedimento di reclamo avverso il
decreto del magistrato di sorveglianza che esclude dal computo della
detenzione il periodo trascorso in permesso-premio.
Articolo 30 Ter
Permessi premio.
1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del
successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il
magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può
concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici
giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di
lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente
quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione (1).
1-bis. (Omissis) (2).
2. Per i condannati minori di età la durata dei permessi premio non può
superare ogni volta i venti giorni e la durata complessiva non può
eccedere i sessanta giorni in ciascun anno di espiazione.
3. L'esperienza dei permessi premio è parte integrante del programma di
trattamento e deve essere seguita dagli educatori e assistenti sociali
penitenziari in collaborazione con gli operatori sociali del territorio.
4. La concessione dei permessi è ammessa:
a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non
superiore a tre anni anche se congiunta all'arresto;
b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a tre anni,
salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un
quarto della pena;
c) nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti
indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, dopo l'espiazione di almeno
metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni (3);
d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di
almeno dieci anni (4) (5).
5. Nei confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena o
delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per
delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione
di una misura restrittiva della libertà personale, la concessione è
ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto (6).
6. Si applicano, ove del caso, le cautele previste per i permessi di cui
al primo comma dell'articolo 30; si applicano altresì le disposizioni di
cui al terzo e al quarto comma dello stesso articolo.
7. Il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al
tribunale di sorveglianza, secondo le procedure di cui all'articolo
30-bis.
8. La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti,
durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di
responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività
organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o
culturali (7).
(1) Comma così modificato dall'art. 1, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv.
in l. 12 luglio 1991, n. 203.
(2) Comma abrogato dall'art. 1, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in l.
12 luglio 1991, n. 203.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 30 dicembre 1998, n. 450, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, nella
parte in cui si riferisce ai minorenni.
(4) Comma così sostituito dall'art. 1, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv.
in l. 12 luglio 1991, n. 203.
(5) La Corte costituzionale, con sentenza 6 giugno 1995, n. 227, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella
parte in cui non prevede l'ammissione al permesso premio dei condannati
alla reclusione militare.
(6) La Corte costituzionale, con sentenza 17 dicembre 1997, n. 403, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella
parte in cui si riferisce ai minorenni.
(7) Articolo aggiunto dall'art. 9, l. 10 ottobre 1986, n. 663.
Articolo 31
Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati.
Le rappresentanze dei detenuti e degli internati previste dagli articoli
12 e 27 sono nominate per sorteggio secondo le modalità indicate dal
regolamento interno dell'istituto.
Articolo 32
Norme di condotta dei detenuti e degli internati.
Obbligo di risarcimento del danno. I detenuti e gli internati, all'atto
del loro ingresso negli istituti, e quando sia necessario,
successivamente sono informati delle disposizioni generali e particolari
attinenti ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento.
Essi devono osservare le norme e le disposizioni che regolano la vita
penitenziaria.
Nessun detenuto o internato può avere, nei servizi dell'istituto,
mansioni che importino un potere disciplinare o consentano la
acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri.
I detenuti e gli internati devono avere cura degli oggetti messi a loro
disposizione e astenersi da qualsiasi danneggiamento di cose altrui.
I detenuti e gli internati che arrecano danno alle cose mobili o
immobili dell'amministrazione penitenziaria sono tenuti a risarcirlo
senza pregiudizio dell'eventuale procedimento penale e disciplinare.
Articolo 33
Isolamento.
Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo è ammesso:
1) quando è prescritto per ragioni sanitarie;
2) durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività
in comune;
3) per gli imputati durante l'istruttoria e per gli arrestati nel
procedimento di prevenzione, se e fino a quando ciò sia ritenuto
necessario dall'autorità giudiziaria.
Articolo 34
Perquisizione personale.
I detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione
personale per motivi di sicurezza.
La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto
della personalità.
Articolo 35
Diritto di reclamo.
I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o
scritti, anche in busta chiusa:
1) al direttore dell'istituto, nonché agli ispettori, al direttore
generale per gli istituti di prevenzione e di pena e al Ministro per la
grazia e giustizia;
2) al magistrato di sorveglianza;
3) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;
4) al presidente della giunta regionale;
5) al Capo dello Stato (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 11 febbraio 1999, n. 26, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella
parte in cui non prevede una tutela giurisdizionale nei confronti degli
atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro i
quali sono sottoposti a restrizione della libertà personale.
Articolo 36
Regime disciplinare.
Il regime disciplinare è attuato in modo da stimolare il senso di
responsabilità e la capacità di autocontrollo. Esso è adeguato alle
condizioni fisiche e psichiche dei soggetti.
Articolo 37
Ricompense.
Le ricompense costituiscono il riconoscimento del senso di
responsabilità dimostrato nella condotta personale e nelle attività
organizzate negli istituti.
Le ricompense e gli organi competenti a concederle sono previsti dal
regolamento.
Articolo 38
Infrazioni disciplinari.
I detenuti e gli internati non possono essere puniti per un fatto che
non sia espressamente previsto come infrazione al regolamento.
Nessuna sanzione può essere inflitta se non con provvedimento motivato
dopo la contestazione dell'addebito all'interessato, il quale è ammesso
ad esporre le proprie discolpe.
Nell'applicazione delle sanzioni bisogna tener conto, oltre che della
natura e della gravità del fatto, del comportamento e delle condizioni
personali del soggetto.
Le sanzioni sono eseguite nel rispetto della personalità.
Articolo 39
Sanzioni disciplinari.
Le infrazioni disciplinari possono dar luogo solo alle seguenti
sanzioni:
1) richiamo del direttore;
2) ammonizione, rivolta dal direttore, alla presenza di appartenenti al
personale e di un gruppo di detenuti o internati;
3) esclusione da attività ricreative e sportive per non più di dieci
giorni;
4) isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non più di dieci
giorni;
5) esclusione dalle attività in comune per non più di dieci giorni.
La sanzione della esclusione dalle attività in comune non può essere
eseguita senza la certificazione scritta, rilasciata dal sanitario,
attestante che il soggetto può sopportarla. Il soggetto escluso dalle
attività in comune è sottoposto a costante controllo sanitario.
L'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune è
sospesa nei confronti delle donne gestanti e delle puerpere fino a sei
mesi, e dalle madri che allattino la propria prole fino ad un anno.
Articolo 40
Autorità competente a deliberare le sanzioni.
Le sanzioni del richiamo e della ammonizione sono deliberate dal
direttore.
Le altre sanzioni sono deliberate dal consiglio di disciplina, composto
dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dall'impiegato
più elevato in grado, con funzioni di presidente, dal sanitario e
dall'educatore.
Articolo 41
Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione.
Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti
e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire
atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la
resistenza, anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti.
Il personale che per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza
fisica nei confronti dei detenuti o degli internati, deve immediatamente
riferirne al direttore dell'istituto il quale dispone, senza indugio,
accertamenti sanitari e procede alle altre indagini del caso.
Non può essere usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia
espressamente previsto dal regolamento e, comunque, non vi si può far
ricorso ai fini disciplinari ma solo al fine di evitare danni a persone
o cose o di garantire la incolumità dello stesso soggetto. L'uso deve
essere limitato al tempo strettamente necessario e deve essere
costantemente controllato dal sanitario.
Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare
armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal
direttore.
Articolo 41 Bis
Situazioni di emergenza.
1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di
emergenza, il Ministro della giustizia ha facoltà di sospendere
nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle
normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La
sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare
l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al
conseguimento del fine suddetto.
2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica,
anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia
ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti
dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo
del comma 1 dell'articolo 4-bis, in relazione ai quali vi siano elementi
tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione
criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di
trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano
porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La
sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento
delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione
di cui al periodo precedente. (1)
2-bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con
decreto motivato del Ministro della giustizia, sentito l'ufficio del
pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello
presso il giudice che procede ed acquisita ogni altra necessaria
informazione presso la Direzione nazionale antimafia e gli organi di
polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla
criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle
rispettive competenze. I provvedimenti medesimi hanno durata non
inferiore ad un anno e non superiore a due e sono prorogabili nelle
stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno, purché
non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere
contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta
meno. (2)
2-ter. Se anche prima della scadenza risultano venute meno le condizioni
che hanno determinato l'adozione o la proroga del provvedimento di cui
al comma 2, il Ministro della giustizia procede, anche d'ufficio, alla
revoca con decreto motivato. Il provvedimento che non accoglie l'istanza
presentata dal detenuto, dall'internato o dal difensore è reclamabile ai
sensi dei commi 2-quinquies e 2-sexies. In caso di mancata adozione del
provvedimento a seguito di istanza del detenuto, dell'internato o del
difensore, la stessa si intende non accolta decorsi trenta giorni dalla
sua presentazione. (3)
2-quater. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di
cui al comma 2 può comportare:
a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con
riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con
l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento,
contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con
altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione
ovvero ad altre ad essa alleate;
b) la determinazione dei colloqui in un numero non inferiore a uno e non
superiore a due al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed
in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono
vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo
casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto
ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo
grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito
nel secondo comma dell'articolo 11. I colloqui possono essere sottoposti
a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione
dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma
dell'articolo 11; può essere autorizzato, con provvedimento motivato del
direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia
della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai
sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e solo
dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile
con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti
sottoposto, comunque, a registrazione. Le disposizioni della presente
lettera non si applicano ai colloqui con i difensori;
c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono
essere ricevuti dall'esterno;
d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;
e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo
quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali
aventi competenza in materia di giustizia;
f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in
gruppi superiori a cinque persone, ad una durata non superiore a quattro
ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma
dell'articolo 10. (4)
2-quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata
disposta o confermata l'applicazione del regime di cui al comma 2,
ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il provvedimento
applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di dieci giorni dalla
comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il
tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto al quale il
detenuto o l'internato è assegnato. Il reclamo non sospende
l'esecuzione. Il successivo trasferimento del detenuto o dell'internato
non modifica la competenza territoriale a decidere. (5)
2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo
di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle forme
previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla
sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla
congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al
comma 2. Il procuratore generale presso la corte d'appello il detenuto,
l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla
sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del
tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione
del provvedimento e va trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione.
Qualora il reclamo sia stato accolto con la revoca della misura, il
Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai
sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di
sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di
reclamo. Con le medesime modalità il Ministro deve procedere, ove il
reclamo sia stato accolto parzialmente, per la parte accolta. (6) (7)
(1) Comma sostituito dall'art. 2, l. 23 dicembre 2002, n. 279.
(2) Comma inserito dall'articolo 4 della legge del 7 gennaio 1998, n. 11
e poi sostituito dall'art. 2, legge 23 dicembre 2002, n. 279.
(3) Comma aggiunto dall'art. 2, l. 23 dicembre 2002, n. 279.
(4) Comma aggiunto dall'art. 2, l. 23 dicembre 2002, n. 279.
(5) Comma aggiunto dall'art. 2, l. 23 dicembre 2002, n. 279.
(6) Comma aggiunto dall'art. 2, l. 23 dicembre 2002, n. 279.
(7) Articolo aggiunto dal primo comma dell'art. 10, l. 10 ottobre 1986,
n. 663.
Articolo 42
Trasferimenti (1).
I trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di
sicurezza, per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di
salute, di studio e familiari.
Nel disporre i trasferimenti deve essere favorito il criterio di
destinare i soggetti in istituti prossimi alla residenza delle famiglie.
I detenuti e gli internati debbono essere trasferiti con il bagaglio
personale e con almeno parte del loro peculio.
(Omissis) (2).
(Omissis) (2).
(1) Rubrica così sostituita dall'art. 1, l. 12 dicembre 1992, n. 492.
(2) Comma abrogato dall'art. 42 così sostituita dall'art. 1, l. 12
dicembre 1992, n. 492.
Articolo 42 Bis
Traduzioni.
1. Sono traduzioni tutte le attività di accompagnamento coattivo, da un
luogo ad un altro, di soggetti detenuti, internati, fermati, arrestati o
comunque in condizione di restrizione della libertà personale.
2. Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti sono eseguite,
nel tempo più breve possibile, dal Corpo di polizia penitenziaria, con
le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di
donne, con l'assistenza di personale femminile.
3. Le traduzioni di soggetti che rientrano nella competenza dei servizi
dei centri per la giustizia minorile possono essere richieste, nelle
sedi in cui non sono disponibili contingenti del Corpo di polizia
penitenziaria assegnati al settore minorile, ad altre forze di polizia.
4. Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i
soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di
pubblicità, nonché per evitare ad essi inutili disagi. L'inosservanza
della presente disposizione costituisce comportamento valutabile ai fini
disciplinari.
5. Nelle traduzioni individuali l'uso delle manette ai polsi è
obbligatorio quando lo richiedono la pericolosità del soggetto o il
pericolo di fuga o circostanze di ambiente che rendono difficile la
traduzione. In tutti gli altri casi l'uso delle manette ai polsi o di
qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica è vietato. Nel caso di
traduzioni individuali di detenuti o internati la valutazione della
pericolosità del soggetto o del pericolo di fuga è compiuta, all'atto di
disporre la traduzione, dall'autorità giudiziaria o dalla direzione
penitenziaria competente, le quali dettano le conseguenti prescrizioni.
6. Nelle traduzioni collettive è sempre obbligatorio l'uso di manette
modulari multiple dei tipi definiti con decreto ministeriale. È vietato
l'uso di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica.
7. Nelle traduzioni individuali e collettive è consentito, nei casi
indicati dal regolamento, l'uso di abiti civili. Le traduzioni dei
soggetti di cui al comma 3 sono eseguite, di regola, in abiti civili
(1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, l. 12 dicembre 1992, n. 492.
Articolo 43
Dimissione.
La dimissione dei detenuti e degli internati è eseguita senza indugio
dalla direzione dell'istituto in base ad ordine scritto della competente
autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
Il direttore dell'istituto dà notizia della prevista dimissione, almeno
tre mesi prima, al consiglio di aiuto sociale e al centro di servizio
sociale del luogo in cui ha sede l'istituto ed a quelli del luogo dove
il soggetto intende stabilire la sua residenza, comunicando tutti i dati
necessari per gli opportuni interventi assistenziali. Nel caso in cui il
momento della dimissione non possa essere previsto tre mesi prima, il
direttore dà le prescritte notizie non appena viene a conoscenza della
relativa decisione.
Oltre a quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge, il
direttore informa anticipatamente il magistrato di sorveglianza, il
questore e l'ufficio di polizia territorialmente competente di ogni
dimissione anche temporanea dall'istituto (1).
Il consiglio di disciplina dell'istituto, all'atto della dimissione o
successivamente, rilascia al soggetto, che lo richieda, un attestato con
l'eventuale qualificazione professionale conseguita e notizie obiettive
circa la condotta tenuta.
I soggetti che ne sono privi, vengono provvisti di un corredo di
vestiario civile.
(1) Comma così sostituito dall'art. 18, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv.
in l. 7 agosto 1992, n. 356.
Articolo 44
Nascite, matrimoni, decessi.
Negli atti di stato civile relativi ai matrimoni celebrati e alle
nascite e morti avvenute in istituti di prevenzione e di pena non si fa
menzione dell'istituto.
La direzione dell'istituto deve dare immediata notizia del decesso di un
detenuto o di un internato all'autorità giudiziaria del luogo, a quella
da cui il soggetto dipendeva e al Ministero della giustizia.
La salma è messa immediatamente a disposizione dei congiunti.
Articolo 45
Assistenza alle famiglie.
Il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un'azione
di assistenza alle loro famiglie.
Tale azione è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei
soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono
ostacolarne il reinserimento sociale.
È utilizzata, all'uopo, la collaborazione degli enti pubblici e privati
qualificati nell'assistenza sociale.
Articolo 46
Assistenza post-penitenziaria.
I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di
tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo
periodo a questa successivo.
Il definitivo reinserimento nella vita libera è agevolato da interventi
di servizio sociale svolti anche in collaborazione con gli enti indicati
nell'articolo precedente.
I dimessi affetti da gravi infermità fisiche o da infermità o anormalità
psichiche sono segnalati, per la necessaria assistenza, anche agli
organi preposti alla tutela della sanità pubblica.
Articolo 47
Affidamento in prova al servizio sociale.
1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può
essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo
uguale a quello della pena da scontare (1).
2. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della
osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un
mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento
stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca
alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che
egli commetta altri reati.
3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza
procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la
commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il
giudizio di cui al comma 2 (2) (3).
4. Se l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta
dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di
sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione, cui
l'istanza deve essere rivolta, può sospendere l'esecuzione della pena e
ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte concrete
indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione
all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla
protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga. La
sospensione dell'esecuzione della pena opera sino alla decisione del
tribunale di sorveglianza, cui il magistrato di sorveglianza trasmette
immediatamente gli atti, e che decide entro quarantacinque giorni. Se
l'istanza non è accolta, riprende l'esecuzione della pena, e non può
essere accordata altra sospensione, quale che sia l'istanza
successivamente proposta (2).
5. All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le
prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti
con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al
divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.
6. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o
parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in
uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare
sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere
attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento
di altri reati.
7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto
possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente
agli obblighi di assistenza familiare.
8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate
dal magistrato di sorveglianza.
9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a
superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche
mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi
ambienti di vita.
10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di
sorveglianza sul comportamento del soggetto (4).
11. L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto,
contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile
con la prosecuzione della prova.
12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro
effetto penale (5).
12-bis. All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova
nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale,
desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua
personalità, può essere concessa la detrazione di pena di cui
all'articolo 54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis nonché
l'articolo 54, comma 3. (6)
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 11 luglio 1989, n. 386, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella
parte in cui non prevede che nel computo delle pene, ai fini della
determinazione del limite dei tre anni, non si debba tener conto anche
della pena espiata. Per un'interpretazione autentica del presente comma,
vedi l'art. 14-bis, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto
1992, n. 356.
(2) Comma così sostituito dall'art. 2, l. 27 maggio 1998, n. 165.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 22 dicembre 1989, n. 569, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella
parte in cui non prevede che, anche indipendentemente dalla detenzione
per espiazione di pena o per custodia cautelare, il condannato possa
essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale se, in
presenza delle altre condizioni, abbia serbato un comportamento tale da
consentire il giudizio di cui al precedente comma 2.
(4) La Corte costituzionale, con sentenza 15 ottobre 1987, n. 343, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella
parte in cui - in caso di revoca del provvedimento di ammissione
all'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la
prosecuzione della prova - non consente al Tribunale di sorveglianza di
determinare la residua pena detentiva da espiare, tenuto conto della
durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento
durante il trascorso periodo di affidamento in prova.
(5) Articolo modificato dall'articolo 4 della legge 12 gennaio 1977, n.
1, dall'articolo 7 della legge 13 settembre 1982, n. 646, dall'articolo
4 bis del D.L. del 22 aprile 1985, n. 144 ed, infine, così sostituito
dall'articolo 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.
(6) Comma aggiunto dall'art. 3, l. 19 dicembre 2002, n. 277.
Articolo 47 Bis
Affidamento di prova in casi particolari.
(Omissis) (1).
(1) Articolo aggiunto dall'articolo 4 ter del D.L. del 22 aprile 1985,
n. 144, sostituito dall'articolo 12 della legge 10 ottobre 1986, n. 663
ed, infine, abrogato dall'articolo 3 della legge del 27 maggio 1998, n.
165.
Articolo 47 Ter
Detenzione domiciliare.
1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se
costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto,
possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di
privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura, assistenza o
accoglienza, quando trattasi di:
a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci, con
lei convivente;
b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci
con lui convivente, quando la madre sia deceduto o altrimenti
assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richieda
costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
d) persona di età superiore a 60 anni, se inabile anche parzialmente;
e) persona minore di 21 anni, per comprovate esigenze di salute, di
studio, di lavoro e di famiglia (1).
1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione
della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche
se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle
condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per
l'affidamento in prova al sevizio sociale e sempre che tale misura sia
idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La
presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui
all'articolo 4-bis (1).
1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o
facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e
147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena
supera il limite di cui al comma 1, può disporre l'applicazione della
detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale
applicazione, termine che può essere prorogato. L'esecuzione della pena
prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare (1).
1-quater. Se l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è
proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato
di sorveglianza cui la domanda deve essere rivolta può disporre
l'applicazione provvisoria della misura, quando ricorrono i requisiti di
cui ai commi 1 e 1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4 (1).
2. (Omissis) (2).
3. (Omissis) (3).
4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare,
ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall'articolo 284 del
codice di procedura penale. Determina e impartisce altresì le
disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni
e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza
competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare (4).
4-bis. Nel disporre la detenzione domiciliare il tribunale di
sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle
autorità preposte al controllo, può prevedere modalità di verifica per
l'osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici
o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 275-bis del codice di procedura penale (5).
5. Il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione
domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto dalla
presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere
grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e
l'assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione
domiciliare.
6. La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del
soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare
incompatibile con la prosecuzione delle misure.
7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni
previste nei commi 1 e 1-bis (4).
8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria
abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne
allontana, è punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale. Si
applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.
9. La denuncia per il delitto di cui al comma 8 importa la sospensione
del beneficio e la condanna ne importa la revoca (6) (7) (8).
9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis è revocata ai sensi dei commi
precedenti la pena residua non può essere sostituita con altra misura
(9).
(1) I commi da 1 a 1-quater così sostituiscono l'originario comma 1 per
effetto dell'art. 4, l. 27 maggio 1998, n. 165.
(2) Comma abrogato dall'art. 1, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in l.
12 luglio 1991, n. 203.
(3) Comma abrogato dall'art. 4, l. 27 maggio 1998, n. 165.
(4) Comma così modificato dall'art. 4, l. 27 maggio 1998, n. 165.
(5) Comma aggiunto dall'art. 17, d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv. in
l. 19 gennaio 2001, n. 4.
(6) La Corte costituzionale, con sentenza 13 giugno 1997, n. 173, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella
parte in cui non fa derivare autonomamente la sospensione della
detenzione domiciliare dalla presentazione di una denuncia per il reato
previsto dal comma 8 di questo articolo.
(7) Articolo aggiunto dall'art. 13, l. 10 ottobre 1986, n. 663.
(8) La Corte costituzionale, con sentenza 19 novembre 1991, n. 414, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella
parte in cui non prevede che la reclusione militare sia espiata in
detenzione domiciliare quando trattasi di "persona in condizioni di
salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i
presidi sanitari territoriali".
(9) Comma aggiunto dall'art. 4, l. 27 maggio 1998, n. 165.
Articolo 47 Quater
Misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da
AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria.
Art. 47-quater. Misure alternative alla detenzione nei confronti dei
soggetti affetti
da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria.
1. Le misure previste dagli articoli 47 e 47-ter possono essere
applicate, anche oltre i limiti di pena ivi previsti, su istanza
dell'interessato o del suo difensore, nei confronti di coloro che sono
affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate
ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale
e che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e
assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere
ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate
secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata da certificazione
del servizio sanitario pubblico competente o del servizio sanitario
penitenziario, che attesti la sussistenza delle condizioni di salute ivi
indicate e la concreta attuabilità del programma di cura e assistenza,
in corso o da effettuare, presso le unità operative di malattie
infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative
prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai
casi di AIDS.
3. Le prescrizioni da impartire per l'esecuzione della misura
alternativa devono contenere anche quelle relative alle modalità di
esecuzione del programma.
4. In caso di applicazione della misura della detenzione domiciliare, i
centri di servizio sociale per adulti svolgono l'attività di sostegno e
controllo circa l'attuazione del programma.
5. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice può non applicare la misura
alternativa qualora l'interessato abbia già fruito di analoga misura e
questa sia stata revocata da meno di un anno.
6. Il giudice può revocare la misura alternativa disposta ai sensi del
comma 1 qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto a
misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del
codice di procedura penale, relativamente a fatti commessi
successivamente alla concessione del beneficio.
7. Il giudice, quando non applica o quando revoca la misura alternativa
per uno dei motivi di cui ai commi 5 e 6, ordina che il soggetto sia
detenuto presso un istituto carcerario dotato di reparto attrezzato per
la cura e l'assistenza necessarie.
8. Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo si
applicano le disposizioni dell'articolo 47-ter.
9. Ai fini del presente articolo non si applica il divieto di
concessione dei benefici previsto dall'articolo 4-bis, fermi restando
gli accertamenti previsti dai commi 2, 2-bis e 3 dello stesso articolo.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
persone internate (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 5, l. 12 luglio 1999, n. 231.
Articolo 47 Quinquies
Detenzione domiciliare speciale.
Art. 47-quinquies.
Detenzione domiciliare speciale.
1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-ter, le
condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non
sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se
vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono
essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro
luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o
accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei
figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo
l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo.
2. Per la condannata nei cui confronti è disposta la detenzione
domiciliare speciale, nessun onere grava sull'amministrazione
penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica della
condannata che si trovi in detenzione domiciliare speciale.
3. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare
speciale, fissa le modalità di attuazione, secondo quanto stabilito
dall'articolo 284, comma 2, del codice di procedura penale, precisa il
periodo di tempo che la persona può trascorrere all'esterno del proprio
domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio
sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal
magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la
misura. Si applica l'articolo 284, comma 4, del codice di procedura
penale.
4. All'atto della scarcerazione è redatto verbale in cui sono dettate le
prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio
sociale.
5. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a
superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche
mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi
ambienti di vita; riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza
sul comportamento del soggetto.
6. La detenzione domiciliare speciale è revocata se il comportamento del
soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare
incompatibile con la prosecuzione della misura.
7. La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse
condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è
deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri
che al padre.
8. Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del
soggetto già ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il tribunale
di sorveglianza può:
a) disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per
l'applicazione della semilibertà di cui all'articolo 50, commi 2, 3 e 5;
b) disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori di
cui all'articolo 21-bis, tenuto conto del comportamento dell'interessato
nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio
sociale, ai sensi del comma 5, nonché della durata della misura e
dell'entità della pena residua (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, l. 8 marzo 2001, n. 40.
Articolo 47 Sexies
Allontanamento dal domicilio senza giustificato motivo.
Art. 47-sexies.
Allontanamento dal domicilio senza giustificato motivo.
1. La condannata ammessa al regime della detenzione domiciliare speciale
che rimane assente dal proprio domicilio, senza giustificato motivo, per
non più di dodici ore, può essere proposta per la revoca della misura.
2. Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore la condannata è punita
ai sensi dell'articolo 385, primo comma, del codice penale ed è
applicabile la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.
3. La condanna per il delitto di evasione comporta la revoca del
beneficio.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al padre
detenuto, qualora la detenzione domiciliare sia stata concessa a questi,
ai sensi dell'articolo 47-quinquies, comma 7 (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, l. 8 marzo 2001, n. 40.
Articolo 48
Regime di semilibertà.
Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e
all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per
partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al
reinserimento sociale.
I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono
assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti
ordinari e indossano abiti civili.
(Omissis) (1).
(1) Comma abrogato dall'art. 29, l. 10 ottobre 1986, n. 663.
Articolo 49
Ammissione obbligatoria al regime di semilibertà.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 110, l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 50
Ammissione alla semilibertà.
1. Possono essere espiate in regime di semilibertà la pena dell'arresto
e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato
non è affidato in prova al servizio sociale.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso
al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della
pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati
nel comma 1 dell'articolo 4-bis, di almeno due terzi di essa.
L'internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi
previsti dall'articolo 47, se mancano i presupposti per l'affidamento in
prova al servizio sociale, il condannato per un reato diverso da quelli
indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis può essere ammesso al regime di
semilibertà anche prima dell'espiazione di metà della pena (1).
3. Per il computo della durata delle pene non si tiene conto della pena
pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva.
4. L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione
ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le
condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società.
5. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al regime di
semilibertà dopo avere espiato almeno venti anni di pena.
6. Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la
propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la semilibertà può
essere altresì disposta successivamente all'inizio dell'esecuzione della
pena. Si l'articolo 47, comma 4, in quanto compatibile (2).
7. Se l'ammissione alla semilibertà riguarda una detenuta madre di un
figlio di età inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire della
casa per la semilibertà di cui all'ultimo comma dell'articolo 92 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 (3).
(1) Comma prima sostituito dall'art. 1, d.l. 13 maggio 1991, n. 152,
conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203 e poi così modificato dall'art. 5, l.
27 maggio 1998, n. 165.
(2) Comma così sostituito dall'art. 5, l. 27 maggio 1998, n. 165.
(3) Articolo così sostituito dall'art. 14, l. 10 ottobre 1986, n. 663.
Articolo 51
Sospensione e revoca del regime di semilibertà.
Il provvedimento di semilibertà può essere in ogni tempo revocato
quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento.
Il condannato, ammesso al regime di semilibertà, che rimane assente
dall'istituto senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, è
punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca della
concessione.
Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, il condannato è punibile
a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale ed è
applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.
La denuncia per il delitto di cui al precedente comma importa la
sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.
All'internato ammesso al regime di semilibertà che rimane assente
dall'istituto senza giustificato motivo, per oltre tre ore, si applicano
le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 53.
Articolo 51 Bis
Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà.
1. Quando durante l'attuazione dell'affidamento in prova al servizio
sociale o della detenzione domiciliare o della detenzione domiciliare
speciale o del regime di semilibertà sopravviene un titolo di esecuzione
di altra pena detentiva, il direttore dell'istituto penitenziario o il
direttore del centro di servizio sociale informa immediatamente il
magistrato di sorveglianza. Se questi, tenuto conto del cumulo delle
pene, rileva che permangono le condizioni di cui al comma 1
dell'articolo 47 o ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 47-ter o ai commi 1
e 2 dell'articolo 47-quinquies o ai primi tre commi dell'articolo 50,
dispone con decreto la prosecuzione provvisoria della misura in corso;
in caso contrario dispone la sospensione della misura stessa. Il
magistrato di sorveglianza trasmette quindi gli atti al tribunale di
sorveglianza che deve decidere nel termine di venti giorni la
prosecuzione o la cessazione della misura (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 15, l. 10 ottobre 1986, n. 663 e così
modificato dall'art. 8, l. 8 marzo 2001, n. 40.
Articolo 51 Ter
Sospensione cautelativa delle misure alternative.
1. Se l'affidato in prova al servizio sociale o l'ammesso al regime di
semilibertà o di detenzione domiciliare o di detenzione domiciliare
speciale pone in essere comportamenti tali da determinare la revoca
della misura, il magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione essa
è in corso ne dispone con decreto motivato la provvisoria sospensione,
ordinando l'accompagnamento del trasgressore in istituto. Trasmette
quindi immediatamente gli atti al tribunale di sorveglianza per le
decisioni di competenza. Il provvedimento di sospensione del magistrato
di sorveglianza cessa di avere efficacia se la decisione del tribunale
di sorveglianza non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli
atti (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 16, l. 10 ottobre 1986, n. 663 e così
modificato dall'art. 8, l. 8 marzo 2001, n. 40.
Articolo 52
Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà.
Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse a
titolo di premio una o più licenze di durata non superiore nel complesso
a giorni quarantacinque all'anno.
Durante la licenza il condannato è sottoposto al regime della libertà
vigilata.
Se il condannato durante la licenza trasgredisce agli obblighi
impostigli, la licenza può essere revocata indipendentemente dalla
revoca di semilibertà.
Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa,
non rientra in istituto sono applicabili le disposizioni di cui al
precedente articolo.
Articolo 53
Licenze agli internati.
Agli internati può essere concessa una licenza di sei mesi nel periodo
immediatamente precedente alla scadenza fissata per il riesame di
pericolosità.
Ai medesimi può essere concessa, per gravi esigenze personali o
familiari, una licenza di durata non superiore a giorni quindici; può
essere inoltre concessa una licenza di durata non superiore a giorni
trenta, una volta all'anno, al fine di favorirne il riadattamento
sociale.
Agli internati ammessi al regime di semilibertà possono inoltre essere
concesse, a titolo di premio, le licenze previste nel primo comma
dell'articolo precedente.
Durante la licenza l'internato è sottoposto al regime della libertà
vigilata.
Se l'internato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli,
la licenza può essere revocata indipendentemente dalla revoca della
semilibertà.
L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dallo scadere della
licenza, senza giustificato motivo, è punito in via disciplinare e, se
in regime di semilibertà, può subire la revoca della concessione.
Articolo 53 Bis
Computo del periodo di permesso o licenza.
1. Il tempo trascorso dal detenuto o dall'internato in permesso o
licenza è computato a ogni effetto nella durata delle misure restrittive
della libertà personale, salvi i casi di mancato rientro o di altri
gravi comportamenti da cui risulta che il soggetto non si è dimostrato
meritevole del beneficio. In questi casi sull'esclusione dal computo
decide, con decreto motivato, il magistrato di sorveglianza.
2. Avverso il decreto può essere proposto dall'interessato reclamo al
tribunale di sorveglianza secondo la procedura di cui all'articolo
14-ter. Il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del
collegio (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 17, l. 10 ottobre 1986, n. 663.
Articolo 54
Liberazione anticipata.
1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione
all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale
partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella
società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo
semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo
trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.
2. La concessione del beneficio è comunicata all'ufficio del pubblico
ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il
provvedimento di esecuzione o al pretore se tale provvedimento è stato
da lui emesso.
3. La condanna per delitto non colposo commesso nel corso
dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne
comporta la revoca (1).
4. Agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere
espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della
semilibertà e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta
ai sensi del comma 1 si considera come scontata. La presente
disposizione si applica anche ai condannati all'ergastolo (2).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio 1995, n. 186, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella
parte in cui prevede la revoca della liberazione anticipata nel caso di
condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione
successivamente alla concessione del beneficio anziché stabilire che la
liberazione anticipata è revocata se la condotta del soggetto, in
relazione alla condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento
del beneficio.
(2) Articolo modificato dall'articolo 5 della legge del 12 gennaio 1977,
n. 1 e poi sostituito dall'articolo 18 della legge del 10 ottobre 1986,
n. 663.
Articolo 55
Interventi del servizio sociale nella libertà vigilata.
Nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le
disposizioni di cui all'articolo 228 del codice penale, il servizio
sociale svolge interventi di sostegno e di assistenza al fine del loro
reinserimento sociale (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 6, l. 12 gennaio 1977, n. 1.
Articolo 56
Remissione del debito.
(Omissis). (1)
(1) Articolo modificato prima dall'articolo 19 della legge del 10
ottobre 1986, n. 663 e, successivamente, abrogato dall'art. 299, d.p.r.
30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.
Articolo 57
Legittimazione alla richiesta dei benefici.
Il trattamento ed i benefici di cui agli articoli 47, 50, 52, 53, 54
possono essere richiesti dal condannato, dall'internato e dai loro
prossimi congiunti o proposti dal consiglio di disciplina. (1)
(1) Articolo modificato dall'art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a
decorrere dal 1° luglio 2002.
Articolo 58
Comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza.
Dei provvedimenti previsti dal presente capo ed adottati dal magistrato
o dalla sezione di sorveglianza, è data immediata comunicazione
all'autorità provinciale di pubblica sicurezza a cura della cancelleria.
(1)
(1) Articolo modificato dall'art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a
decorrere dal 1° luglio 2002.
Articolo 58 Bis
Iscrizione nel casellario giudiziale.
Omissis (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 74, l. 24 novembre 1981, n. 689 e,
successivamente, abrogato dall'articolo 52 del D.P.R. del 14 novembre
2002, n. 313, con effetto a decorrere dalla data prevista dall'articolo
55 D.P.R. citato. Vedi ora l'articolo 3 del D.P.R. citato.
Articolo 58 Ter
Persone che collaborano con la giustizia.
1. I limiti di pena previsti dalle disposizioni del comma 1 dell'art.
21, del comma 4 dell'art. 30-ter e del comma 2 dell'art. 50, concernenti
le persone condannate per taluno dei delitti indicati nel comma 1
dell'art. 4-bis, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna,
si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di
polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per
la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli
autori dei reati (1).
2. Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tribunale di
sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico
ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è
stata prestata la collaborazione (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 21, l. 13 febbraio 2001, n. 45.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 1, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in
l. 12 luglio 1991, n. 203.
Articolo 58 Quater
Divieto di concessione di benefici.
Art. 58-quater.
Divieto di concessione di benefici.
1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio,
l'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'art.
47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere
concessi al condannato per uno dei delitti previsti dal comma 1
dell'articolo 4-bis che ha posto in essere una condotta punibile a norma
dell'art. 385 del codice penale.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei cui
confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi
dell'art. 47, comma 11, dell'art. 47-ter, comma 6, o dell'art. 51, primo
comma (1).
3. Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre
anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della
pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2.
4. I condannati per i delitti di cui agli articoli 289-bis e 630 del
codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono
ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis se
non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena
irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni.
5. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3, l'assegnazione al lavoro
all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione
previste dal capo VI non possono essere concessi, o se già concessi sono
revocati, ai condannati per taluni dei delitti indicati nel comma 1
dell'art. 4-bis, nei cui confronti si procede o è pronunciata condanna
per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta
punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale ovvero durante il
lavoro all'esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura
alternativa alla detenzione (2).
6. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 5,
l'autorità che procede per il nuovo delitto ne dà comunicazione al
magistrato di sorveglianza del luogo di ultima detenzione dell'imputato
(2).
7. Il divieto di concessione dei benefici di cui al comma 5 opera per un
periodo di cinque anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della
custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca della
misura (2) (3).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 1° dicembre 1999, n. 436,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella
parte in cui si riferisce ai minorenni.
(2) Comma aggiunto dall'art. 14, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l.
7 agosto 1992, n. 356.
(3) Articolo aggiunto dall'art. 1, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in
l. 12 luglio 1991, n. 203.
Articolo 59
Istituti per adulti.
Gli istituti per adulti dipendenti dall'amministrazione penitenziaria si
distinguono in:
1) istituti di custodia preventiva;
2) istituti per l'esecuzione delle pene;
3) istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza;
4) centri di osservazione.
Articolo 60
Istituti di custodia preventiva.
Gli istituti di custodia preventiva si distinguono in case mandamentali
e circondariali.
Le case mandamentali assicurano la custodia degli imputati a
disposizione del pretore. Esse sono istituite nei capoluoghi di
mandamento che non sono sede di case circondariali.
Le case circondariali assicurano la custodia degli imputati a
disposizione di ogni autorità giudiziaria. Esse sono istituite nei
capoluoghi di circondario.
Le case mandamentali e circondariali assicurano altresì la custodia
delle persone fermate o arrestate dall'autorità di pubblica sicurezza o
dagli organi di polizia giudiziaria e quella dei detenuti e degli
internati in transito.
Può essere istituita una sola casa mandamentale o circondariale
rispettivamente per più mandamenti o circondari.
Articolo 61
Istituti per l'esecuzione delle pene.
Gli istituti per l'esecuzione delle pene si distinguono in:
1) case di arresto, per l'esecuzione della pena dell'arresto.
Sezioni di case di arresto possono essere istituite presso le case di
custodia mandamentali o circondariali;
2) case di reclusione, per l'esecuzione della pena della reclusione.
Sezioni di case di reclusione possono essere istituite presso le case di
custodia circondariali.
Per esigenze particolari, e nei limiti e con le modalità previste dal
regolamento, i condannati alla pena dell'arresto o della reclusione
possono essere assegnati alle case di custodia preventiva; i condannati
alla pena della reclusione possono essere altresì assegnati alle case di
arresto.
Articolo 62
Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive.
Gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive si
distinguono in: colonie agricole, case di lavoro; case di cura e
custodia; ospedali psichiatrici giudiziari.
In detti istituti si eseguono le misure di sicurezza rispettivamente
previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo capoverso dell'articolo 215 del
codice penale.
Possono essere istituite:
sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della colonia
agricola presso una casa di lavoro e viceversa;
sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della casa di cura e
di custodia presso un ospedale psichiatrico giudiziario;
sezioni per l'esecuzione delle misure di sicurezza della colonia
agricola e della casa di lavoro presso le case di reclusione.
Articolo 63
Centri di osservazione.
I centri di osservazione sono costituiti come istituti autonomi o come
sezioni di altri istituti.
I predetti svolgono direttamente le attività di osservazione indicate
nell'articolo 13 e prestano consulenze per le analoghe attività di
osservazione svolte nei singoli istituti.
Le risultanze dell'osservazione sono inserite nella cartella personale.
Su richiesta dell'autorità giudiziaria possono essere assegnate ai detti
centri per la esecuzione di perizie medico-legali anche le persone
sottoposte a procedimento penale.
I centri di osservazione svolgono, altresì, attività di ricerca
scientifica.
Articolo 64
Differenziazione degli istituti per l'esecuzione delle pene e delle
misure di sicurezza.
I singoli istituti devono essere organizzati con caratteristiche
differenziate in relazione alla posizione giuridica dei detenuti e degli
internati e alle necessità di trattamento individuale o di gruppo degli
stessi.
Articolo 65
Istituti per infermi e minorati.
I soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche devono
essere assegnati ad istituti o sezioni speciali per idoneo trattamento.
A tali istituti o sezioni sono assegnati i soggetti che, a causa delle
loro condizioni, non possono essere sottoposti al regime degli istituti
ordinari.
Articolo 66
Costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti.
La costituzione, la trasformazione, la soppressione degli istituti
penitenziari nonché delle sezioni sono disposte con decreto
ministeriale.
Articolo 67
Visite agli istituti.
Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione
da:
a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della Corte
costituzionale;
b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di
Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore
della magistratura;
c) il presidente della corte d'appello, il procuratore generale della
Repubblica presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il
procuratore della Repubblica presso il tribunale, il pretore, i
magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni;
ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;
d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione,
nell'ambito della loro circoscrizione;
e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero;
f) il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale;
g) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i
magistrati e i funzionari da lui delegati;
h) gli ispettori generali dell'amministrazione penitenziaria;
i) l'ispettore dei cappellani;
l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia.
L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le
persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio e per il
personale indicato nell'art. 18-bis (1).
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli
istituti, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione
dell'autorità giudiziaria.
Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione del direttore, i
ministri del culto cattolico e di altri culti.
(1) Comma così modificato dall'art. 16, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv.
in l. 7 agosto 1992, n. 356.
Articolo 68
Uffici di sorveglianza.
1. Gli uffici di sorveglianza sono costituiti nelle sedi di cui alla
tabella A allegata alla presente legge e hanno giurisdizione sulle
circoscrizioni dei tribunali in essa indicati.
2. Ai suddetti uffici, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente
elencate negli articoli 69, 70 e 70-bis, sono assegnati magistrati di
cassazione, di appello e di tribunale nonché personale del ruolo delle
cancellerie e segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno.
3. Con decreto del presidente della Corte di appello può essere
temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del magistrato di
sorveglianza mancante o impedito un giudice avente la qualifica di
magistrato di cassazione, di appello o di tribunale.
4. I magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza non debbono
essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie (1).
(1) Articolo modificato dall'articolo 7 della legge 12 gennaio 1977, n.
1 poi così sostituito dall'articolo 20 della legge del 10 ottobre 1986,
n. 663.
Articolo 69
Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza.
1. Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli
istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministro le esigenze
dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del
trattamento rieducativo.
2. Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che
l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità
delle leggi e dei regolamenti.
3. Sovraintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali.
4. Provvede al riesame della pericolosità ai sensi del primo e secondo
comma dell'articolo 208 del codice penale, nonché all'applicazione,
esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di
sicurezza. Provvede altresì, con decreto motivato, in occasione dei
provvedimenti anzidetti, alla eventuale revoca della dichiarazione di
delinquenza abituale, professionale o per tendenza di cui agli articoli
102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale.
5. Approva, con decreto, il programma di trattamento di cui al terzo
comma dell'articolo 13, ovvero, se ravvisa in esso elementi che
costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell'internato, lo
restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione.
Approva, con decreto, il provvedimento di ammissione al lavoro
all'esterno. Impartisce, inoltre, nel corso del trattamento,
disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei
condannati e degli internati.
6. Decide con ordinanza impugnabile soltanto per cassazione, secondo la
procedura di cui all'articolo 14-ter, sui reclami dei detenuti e degli
internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti:
a) l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la
remunerazione nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di
lavoro e le assicurazioni sociali;
b) le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e
la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti
e la facoltà di discolpa.
7. Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai
detenuti semiliberi ed agli internati, e sulle modifiche relative
all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione
domiciliare.
8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione
anticipata e sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti
dall'articolo 148 del codice penale.(3)
9. Esprime motivato parere sulle proposte e le istanze di grazia
concernenti i detenuti.
10. Svolge, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge
(1) (2).
(1) Articolo modificato dall'articolo 8 della legge 12 gennaio 1977, n.
1 poi così sostituito dall'articolo 21 della legge del 10 ottobre 1986,
n. 663.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 11 febbraio 1999, n. 26, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella
parte in cui non prevede una tutela giurisdizionale nei confronti degli
atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro i
quali sono sottoposti a restrizione della libertà personale.
(3) Comma sostituito dall'art. 1, l. 19 dicembre 2002, n. 277.
Articolo 69 Bis
Procedimento in materia di liberazione anticipata
1. Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il
magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di
consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata o notificata
senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di
procedura penale.
2. Il magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici giorni
dalla richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza di
esso.
3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato e
il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o
notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente
per territorio.
4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del
codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e
del sesto comma dell'articolo 30-bis.
5. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti
dall'articolo 70, comma 1, sia stata presentata istanza per la
concessione della liberazione anticipata, può trasmetterla al magistrato
di sorveglianza. (1)
(1)Articolo aggiunto dall'art. 1, l. 19 dicembre 2002, n. 277.
Articolo 70
Funzioni e provvedimenti del tribunale di sorveglianza.
1. In ciascun distretto di corte d'appello e in ciascuna circoscrizione
territoriale di sezione distaccata di corte d'appello è costituito un
tribunale di sorveglianza competente per l'affidamento in prova al
servizio sociale, la detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare
speciale, la semilibertà, la liberazione condizionale, la revoca o
cessazione dei suddetti benefici, nonché della riduzione di pena per la
liberazione anticipata, il rinvio obbligatorio o facoltativo
dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147,
numeri 2) e 3), del codice penale, nonché per ogni altro provvedimento
ad esso attribuito dalla legge (1).
2. Il tribunale di sorveglianza decide inoltre in sede di appello sui
ricorsi avverso i provvedimenti di cui al comma 4 dell'articolo 69. Il
magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del collegio.
3. Il tribunale è composto da tutti i magistrati di sorveglianza in
servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione
distaccata di corte d'appello e da esperti scelti fra le categorie
indicate nel quarto comma dell'articolo 80, nonché fra docenti di
scienze criminalistiche.
4. Gli esperti effettivi e supplenti sono nominati dal Consiglio
superiore della magistratura in numero adeguato alle necessita del
servizio presso ogni tribunale per periodi triennali rinnovabili.
5. I provvedimenti del tribunale sono adottati da un collegio composto
dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato di
sorveglianza che lo segue nell'ordine delle funzioni giudiziarie e, a
parità di funzioni, nell'anzianità; da un magistrato di sorveglianza e
da due fra gli esperti di cui al precedente comma 4.
6. Uno dei due magistrati ordinari deve essere il magistrato di
sorveglianza sotto la cui giurisdizione è posto il condannato o
l'internato in ordine alla cui posizione si deve provvedere.
7. La composizione dei collegi giudicanti è annualmente determinata
secondo le disposizioni dell'ordinamento giudiziario.
8. Le decisioni del tribunale sono emesse con ordinanza in camera di
consiglio; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
9.(Omissis). (2)(3).
(1) Comma così modificato dall'art. 8, l. 8 marzo 2001, n. 40 e
dall'art. 2, l. 19 dicembre 2002, n. 277.
(2) Comma abrogato dall'art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a
decorrere dal 1° luglio 2002.
(3) Articolo modificato dall'articolo 9 della legge 12 gennaio 1977, n.
1 poi così sostituito dall'articolo 22 della legge del 10 ottobre 1986,
n. 663.
Articolo 70 Bis
Presidente del tribunale di sorveglianza.
1. Le funzioni di presidente del tribunale di sorveglianza sono
conferite a un magistrato di cassazione o, per i tribunali istituiti
nelle sezioni distaccate di corte d'appello, a un magistrato d'appello.
2. Il presidente del tribunale, fermo l'espletamento delle funzioni di
magistrato di sorveglianza nell'ufficio di appartenenza, provvede:
a) a dirigere e ad organizzare le attività del tribunale di
sorveglianza;
b) a coordinare, in via organizzativa, in funzione del disbrigo degli
affari di competenza del tribunale, l'attività degli uffici di
sorveglianza compresi nella giurisdizione del tribunale medesimo;
c) a disporre le applicazioni dei magistrati e del personale ausiliario
nell'ambito dei vari uffici di sorveglianza nei casi di assenza,
impedimento o urgenti necessità di servizio;
d) a richiedere al presidente della corte di appello l'emanazione dei
provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 68;
e) a proporre al Consiglio superiore della magistratura la nomina degli
esperti effettivi o supplenti componenti del tribunale e a compilare le
tabelle per gli emolumenti loro spettanti;
f) a svolgere tutte le altre attività a lui riservate dalla legge e dai
regolamenti (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 23, l. 10 ottobre 1986, n. 663.
Articolo 70 Ter
Nuove denominazioni.
1. Le denominazioni "sezione di sorveglianza" e "giudice di
sorveglianza" di cui alle leggi vigenti sono rispettivamente sostituite
dalle seguenti: "tribunale di sorveglianza" e "magistrato di
sorveglianza".
2. Per il funzionamento del tribunale di sorveglianza nonché degli
uffici di sorveglianza di cui all'articolo 68 si provvede con
assegnazioni dirette di fondi e di attrezzature mediante prelievo delle
somme necessarie dagli appositi capitoli del bilancio di previsione del
Ministero della giustizia (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 24, l. 10 ottobre 1986, n. 663.
Articolo 71
Norme generali.
1. Per l'adozione dei provvedimenti di competenza del tribunale di
sorveglianza espressamente indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 70,
nonché dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza in materia di
remissione del debito, di ricoveri di cui all'articolo 148 del codice
penale, di applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca anche
anticipata delle misure di sicurezza e di quelli relativi
all'accertamento dell'identità personale ai fini delle dette misure, si
applica il procedimento di cui ai commi e agli articoli seguenti.
2. Il presidente del tribunale o il magistrato di sorveglianza, a
seguito di richiesta o di proposta ovvero di ufficio, invita
l'interessato ad esercitare la facoltà di nominare un difensore. Se
l'interessato non vi provvede entro cinque giorni dalla comunicazione
dell'invito, il difensore è nominato di ufficio dal presidente del
tribunale o dal magistrato di sorveglianza. Successivamente il
presidente del tribunale o il magistrato di sorveglianza fissa con
decreto il giorno della trattazione e ne fa comunicare avviso al
pubblico ministero, all'interessato e al difensore almeno cinque giorni
prima di quello stabilito.
3. La competenza spetta al tribunale o al magistrato di sorveglianza che
hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si
trova l'interessato all'atto della richiesta o della proposta o
all'inizio d'ufficio del procedimento.
4. Se l'interessato non è detenuto o internato, la competenza spetta al
tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione nel
luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio. Nel caso in
cui non sia possibile determinare la competenza secondo il criterio
sopra indicato, si applica la disposizione del secondo comma
dell'articolo 635 del codice di procedura penale.
5. Le disposizioni contenute nel capo I del titolo V del libro IV del
codice di procedura penale sono applicabili in quanto non diversamente
disposto dalla presente legge. L'articolo 641 del codice di procedura
penale resta in vigore limitatamente ai casi di cui all'articolo 212
dello stesso codice (1).
(1) Articolo modificato dall'articolo 11 della legge 12 gennaio 1977, n.
1 poi così sostituito dall'articolo 25 della legge del 10 ottobre 1986,
n. 663.
Articolo 71 Bis
Udienza.
L'udienza si svolge con la partecipazione del difensore e del
rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero. L'interessato può
partecipare personalmente alla discussione e presentare memorie.
Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti alla sezione
di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte d'appello e,
davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica
presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza.
I provvedimenti della sezione e del magistrato di sorveglianza sono
emessi sulla base dell'acquisizione in udienza dei documenti relativi
all'osservazione e al trattamento nonché, quando occorre, svolgendo i
necessari accertamenti ed avvalendosi della consulenza dei tecnici del
trattamento.
L'ordinanza che conclude il procedimento di sorveglianza è comunicata al
pubblico ministero, all'interessato e al difensore nel termine di dieci
giorni dalla data della deliberazione (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 11, l. 12 gennaio 1977, n. 1.
Articolo 71 Ter
Ricorso per cassazione.
1. Avverso le ordinanze del tribunale di sorveglianza e del magistrato
di sorveglianza, il pubblico ministero, l'interessato e, nei casi di cui
agli articoli 14-ter e 69, comma 6, l'amministrazione penitenziaria,
possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge entro
dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Si applicano le
disposizioni del terzo comma dell'articolo 640 del codice di procedura
penale. Si applica, altresì, l'ultimo comma dell'articolo 631 del codice
di procedura penale (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 11, l. 12 gennaio 1977, n. 1, e poi così
sostituito dall'art. 26, l. 10 ottobre 1986, n. 663. Vedi, peraltro,
l'art. 680 del nuovo c.p.p. che consente al pubblico ministero,
all'interessato e al difensore la possibilità di proporre appello al
Tribunale di sorveglianza contro i provvedimenti del magistrato di
sorveglianza.
Articolo 71 Quater
Comunicazioni.
Art. 71-quater.
Comunicazioni.
Le comunicazioni all'interessato degli avvisi e dei provvedimenti
previsti negli articoli precedenti sono effettuati ai sensi
dell'articolo 645 del codice di procedura penale (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 11, l. 12 gennaio 1977, n. 1.
Articolo 71 Quinquies
Revoca.
Art. 71-quinquies.
Revoca.
(Omissis) (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 11, l. 12 gennaio 1977, n. 1, e poi
abrogato dall'art. 27, l. 10 ottobre 1986, n. 663.
Articolo 71 Sexies
Inammissibilità.
Art. 71-sexies.
Inammissibilità.
Qualora l'istanza per l'adozione dei provvedimenti indicati nel primo
comma dell'articolo 71, appaia manifestamente infondata per difetto
delle condizioni di legge, ovvero costituisca mera riproposizione di una
istanza già rigettata, basata sui medesimi elementi, il presidente,
sentito il pubblico ministero, emette decreto motivato con il quale
dichiara inammissibile l'istanza e dispone non farsi luogo a
procedimento di sorveglianza.
Il decreto è comunicato entro cinque giorni all'interessato, il quale ha
facoltà di proporre opposizione nel termine di cinque giorni dalla
comunicazione stessa facendo richiesta di trattazione.
A seguito dell'opposizione, il presidente della sezione dà corso al
procedimento di sorveglianza (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 11, l. 12 gennaio 1977, n. 1.
Articolo 72
Centri di servizio sociale.
Nelle sedi degli uffici di sorveglianza sono istituiti centri di
servizio sociale per adulti.
Il Ministro per la grazia e giustizia può disporre, con suo decreto, che
per più uffici di sorveglianza sia istituito un solo centro di servizio
sociale stabilendone la sede.
I centri di servizio sociale dipendono dall'amministrazione
penitenziaria e la loro organizzazione è disciplinata dal regolamento.
I centri, a mezzo del personale di servizio sociale, provvedono ad
eseguire, su richiesta del magistrato di sorveglianza o della sezione di
sorveglianza, le inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per
l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di
sicurezza e per il trattamento dei condannati e degli internati, nonché
a prestare la loro opera per assicurare il reinserimento nella vita
libera dei sottoposti a misure di sicurezza non detentive.
I centri prestano inoltre, su richiesta delle direzioni degli istituti,
opera di consulenza per favorire il buon esito del trattamento
penitenziario. Svolgono, infine, ogni altra attività prevista dalla
presente legge che comporti interventi di servizio sociale.
Articolo 73
Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.
Presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena è
costituita la cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del
delitto.
La cassa ha personalità giuridica, è amministrata con le norme della
contabilità di Stato e può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato.
Per il bilancio, l'amministrazione e il servizio della cassa di
applicano le norme previste dall'articolo 4 della legge 9 maggio 1932,
n. 547.
La cassa è amministrata da un consiglio composto:
1) dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena,
presidente;
2) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
3) da un rappresentante del Ministero dell'interno.
Le funzioni di segretario sono esercitate dal direttore dell'ufficio
della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena,
competente per l'assistenza.
Nessuna indennità o retribuzione è dovuta alle persone suddette.
Il patrimonio della cassa è costituito, oltre che dai lasciti, donazioni
o altre contribuzioni, dalle somme costituenti le differenze fra mercede
e remunerazione di cui all'articolo 23.
I fondi della cassa sono destinati a soccorrere e ad assistere le
vittime che a causa del delitto si trovino in condizioni di comprovato
bisogno.
Articolo 74
Consigli di aiuto sociale.
Nel capoluogo di ciascun circondario è costituito un consiglio di aiuto
sociale, presieduto dal presidente del tribunale o da un magistrato da
lui delegato, e composto dal presidente del tribunale dei minorenni o da
un altro magistrato da lui designato, da un magistrato di sorveglianza,
da un rappresentante della regione, da un rappresentante della
provincia, da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno
designato dal prefetto, dal sindaco o da un suo delegato, dal medico
provinciale, dal dirigente dell'ufficio provinciale del lavoro, da un
delegato dell'ordinario diocesano, dai direttori degli istituti
penitenziari del circondario. Ne fanno parte, inoltre, sei componenti
nominati dal presidente del tribunale fra i designati da enti pubblici e
privati qualificati nell'assistenza sociale.
Il consiglio di aiuto sociale ha personalità giuridica, è sottoposto
alla vigilanza del Ministero della giustizia e può avvalersi del
patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
I componenti del consiglio di aiuto sociale prestano la loro opera
gratuitamente.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
per la grazia e giustizia, può essere disposta la fusione di più
consigli di aiuto sociale in un unico ente.
Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di
aiuto sociale nel settore dell'assistenza penitenziaria e
post-penitenziaria si provvede:
1) con le assegnazioni della cassa delle ammende di cui all'articolo 4
della legge 9 maggio 1932, n. 547;
2) con lo stanziamento annuale previsto dalla legge 23 maggio 1956, n.
491;
3) con i proventi delle manifatture carcerarie assegnati annualmente con
decreto del Ministro per il tesoro sul bilancio della cassa delle
ammende nella misura del cinquanta per cento del loro ammontare;
4) con i fondi ordinari di bilancio;
5) con gli altri fondi costituenti il patrimonio dell'ente.
Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di
aiuto sociale nel settore del soccorso e dell'assistenza alle vittime
del delitto si provvede con le assegnazioni della cassa prevista
dall'articolo precedente e con i fondi costituiti da lasciti, donazioni
o altre contribuzioni ricevuti dall'ente a tale scopo.
Il regolamento stabilisce l'organizzazione interna e le modalità del
funzionamento del consiglio di aiuto sociale, che delibera con la
presenza di almeno sette componenti.
Articolo 75
Attività del consiglio di aiuto sociale per l'assistenza penitenziaria e
post-penitenziaria.
Il consiglio di aiuto sociale svolge le seguenti attività:
1) cura che siano fatte frequenti visite ai liberandi, al fine di
favorire, con opportuni consigli e aiuti, il loro reinserimento nella
vita sociale;
2) cura che siano raccolte tutte le notizie occorrenti per accertare i
reali bisogni dei liberandi e studia il modo di provvedervi, secondo le
loro attitudini e le condizioni familiari:
3) assume notizie sulle possibilità di collocamento al lavoro nel
circondario e svolge, anche a mezzo del comitato di cui all'articolo 77,
opera diretta ad assicurare una occupazione ai liberati che abbiano o
stabiliscano residenza nel circondario stesso;
4) organizza, anche con il concorso di enti o di privati, corsi di
addestramento e attività lavorative per i liberati che hanno bisogno di
integrare la loro preparazione professionale e che non possono
immediatamente trovare lavoro; promuovere altresì la frequenza dei
liberati ai normali corsi di addestramento e di avviamento professionale
predisposti dalle regioni;
5) cura il mantenimento delle relazioni dei detenuti e degli internati
con le loro famiglie;
6) segnala alle autorità e agli enti competenti i bisogni delle famiglie
dei detenuti e degli internati, che rendono necessari speciali
interventi;
7) concede sussidi in denaro o in natura;
8) collabora con i competenti organi per il coordinamento dell'attività
assistenziale degli enti e delle associazioni pubbliche e private nonché
delle persone che svolgono opera di assistenza e beneficenza diretta ad
assicurare il più efficace e appropriato intervento in favore dei
liberati e dei familiari dei detenuti e degli internati.
Articolo 76
Attività del consiglio di aiuto sociale per il soccorso e l'assistenza
alle vittime del delitto.
Il consiglio di aiuto sociale presta soccorso, con la concessione di
sussidi in natura o in denaro, alle vittime del delitto e provvede
all'assistenza in favore dei minorenni orfani a causa del delitto.
Articolo 77
Comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto
sociale.
Al fine di favorire l'avviamento al lavoro dei dimessi dagli istituti di
prevenzione e di pena, presso ogni consiglio di aiuto sociale, ovvero
presso l'ente di cui al quarto comma dell'articolo 74, è istituito il
comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto
sociale.
Di tale comitato, presieduto dal presidente del consiglio di aiuto
sociale o da un magistrato da lui delegato, fanno parte quattro
rappresentanti rispettivamente dell'industria, del commercio,
dell'agricoltura e dell'artigianato locale, designati dal presidente
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, tre
rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei prestatori
di opera, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative
sul piano nazionale, un rappresentante dei coltivatori diretti, il
direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione, un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione
penitenziaria e un assistente sociale del centro di servizio sociale di
cui all'articolo 72.
I componenti del comitato sono nominati dal presidente del consiglio di
aiuto sociale.
Il comitato delibera con la presenza di almeno cinque componenti.
Articolo 78
Assistenti volontari.
L'amministrazione penitenziaria può, su proposta del magistrato di
sorveglianza, autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione
a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare
all'opera rivolta al a sostegno morale dei detenuti e degli internati, e
al futuro reinserimento nella vita sociale.
Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e
ricreative dell'istituto sotto la guida del direttore, il quale ne
coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al
trattamento.
L'attività prevista nei comuni precedenti non può essere retribuita.
Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio
sociale per l'affidamento in prova, per il regime di semilibertà e per
l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie.
Articolo 79
Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penale. Magistratura di
sorveglianza.
Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei
minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non
sarà provveduto con apposita legge.
Nei confronti dei minori di cui al comma precedente e dei soggetti
maggiorenni che commisero il reato quando erano minori degli anni
diciotto, le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di
sorveglianza sono esercitate rispettivamente, dal tribunale per i
minorenni e dal giudice di sorveglianza presso il tribunale per i
minorenni.
Al giudice di sorveglianza per i minorenni non si applica l'ultimo comma
dell'articolo 68 (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 12, l. 12 gennaio 1977, n. 1.
Articolo 80
Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.
Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al
personale previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per adulti
e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di servizio sociale
previsti dall'articolo 72.
L'amministrazione penitenziaria può avvalersi, per lo svolgimento delle
attività di osservazione e di trattamento, di personale incaricato
giornaliero, entro limiti numerici da concordare annualmente, con il
Ministero del tesoro.
Al personale incaricato giornaliero è attribuito lo stesso trattamento
ragguagliato a giornata previsto per il corrispondente personale
incaricato.
Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento,
l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti
in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia
clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole
prestazioni effettuate.
Il servizio infermieristico degli istituti penitenziari, previsti
dall'art. 59, è assicurato mediante operai specializzati con la
qualifica di infermieri (1).
A tal fine la dotazione organica degli operai dell'amministrazione degli
istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, emanato a norma dell'articolo 17
della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è incrementata di 800 unità
riservate alla suddetta categoria. Tali unità sono attribuite nella
misura di 640 agli operai specializzati e di 160 ai capi operai.
Le modalità relative all'assunzione di detto personale saranno stabilite
dal regolamento di esecuzione.
(1) Comma così sostituito dall'art. 14, d.l. 14 aprile 1978, n. 111,
conv. in l. 16 giugno 1978, n. 271.
Articolo 81
Attribuzioni degli assistenti sociali.
Gli assistenti sociali della carriera direttiva esercitano le
attribuzioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 16 luglio
1962, n. 1085, anche nell'ambito dei centri di servizio sociale previsti
dall'articolo 72 della presente legge.
Gli assistenti sociali della carriera di concetto esercitano le attività
indicate nell'articolo 72 della presente legge nell'ambito dei centri di
servizio sociale. Essi espletano compiti di vigilanza e di assistenza
nei confronti dei sottoposti a misure alternative alla detenzione nonché
compiti di sostegno e di assistenza nei confronti dei sottoposti alla
libertà vigilata; partecipano, inoltre, alle attività di assistenza ai
dimessi (1).
(1) L'attuale comma secondo così sostituisce gli originari commi secondo
e terzo per effetto dell'art. 13, l. 12 gennaio 1977, n. 1.
Articolo 82
Attribuzioni degli educatori.
Gli educatori partecipano all'attività di gruppo per la osservazione
scientifica della personalità dei detenuti e degli internati e attendono
al trattamento rieducativo individuale o di gruppo, coordinando la loro
azione con quella di tutto il personale addetto alle attività
concernenti la rieducazione.
Essi svolgono, quando sia consentito, attività educative anche nei
confronti degli imputati.
Collaborano, inoltre nella tenuta della biblioteca e nella distribuzione
dei libri, delle riviste e dei giornali.
Articolo 83
Ruoli organici del personale di servizio sociale e degli educatori.
La tabella dell'organico del personale della carriera direttiva di
servizio sociale, annessa alla legge 16 luglio 1962, n. 1085, è
sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.
Sono istituiti i ruoli organici delle carriere di concetto degli
educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti.
Le dotazioni organiche dei ruoli, di cui al precedente comma, sono
stabilite rispettivamente dalle tabelle C e D allegate alla presente
legge.
Al personale delle carriere suddette si applicano le disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, nonché, in
quanto compatibili, quelle di cui al regio decreto 30 luglio 1940, n.
2041, e successive modificazioni; lo stesso personale dipende
direttamente dall'amministrazione penitenziaria e dai suoi organi
periferici.
Gli impiegati della carriera direttiva di servizio sociale che al 1°
luglio 1970 rivestivano la qualifica di direttore, al conseguimento
dell'anzianità di cui al primo comma dell'articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono esonerati, per
la nomina alla qualifica di primo dirigente, dalla partecipazione al
corso previsto dagli articoli 22 e 23 del decreto stesso.
La nomina è effettuata, nei limiti dei posti disponibili, con decreto
del Ministro, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione
sulla base dei rapporti informativi e dei giudizi complessivi conseguiti
dagli interessati.
Articolo 84
Concorso per esame speciale per l'accesso al ruolo della carriera di
concetto degli assistenti sociali per adulti.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Ministro per la grazia e giustizia indirà un concorso, per esame
speciale, di accesso al ruolo della carriera di concetto degli
assistenti sociali per adulti, istituito dal precedente articolo, nel
limite del cinquanta per cento della complessiva dotazione organica del
ruolo stesso.
Entro trenta mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà
indetto un concorso pubblico di accesso al ruolo della carriera di
concetto degli assistenti sociali per adulti, nel limite del residuo
cinquanta per cento della complessiva dotazione organica del ruolo
stesso. A tale concorso sono ammessi anche gli assistenti sociali
immessi nel ruolo del servizio sociale per i minorenni per effetto del
concorso a 160 posti di assistente sociale, di cui al decreto
ministeriale 21 giugno 1971.
Il concorso previsto al primo comma è riservato, indipendentemente dai
limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni per l'accesso agli
impieghi dello Stato, a coloro i quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge, svolgano attività retribuita di assistente sociale
presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti e siano forniti
di diploma di istituto di istruzione di secondo grado nonché di
certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola
biennale o triennale di servizio sociale.
Il concorso consiste in una prova orale avente per oggetto le seguenti
materie:
1) teoria e pratica del servizio sociale;
2) psicologia;
3) nozioni di diritto e procedura penale;
4) regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena.
La commissione esaminatrice è presieduta dal direttore generale per gli
istituti di prevenzione e di pena o dal magistrato che ne fa le veci ed
è composta dai seguenti membri:
un magistrato di corte d'appello addetto alla direzione generale, per
gli istituti di prevenzione e di pena;
un docente universitario in neuropsichiatria o in psicologia o in
criminologia o in antropologia criminale;
un ispettore generale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione
e di pena;
un docente di materia di servizio sociale.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del ruolo
amministrativo della carriera direttiva della detta amministrazione con
qualifica non inferiore a direttore alla seconda classe di stipendio (ex
coefficiente 257).
La prova si considera superata dai candidati che hanno riportato un
punteggio non inferiore a sei decimi.
I vincitori del concorso sono nominati:
a) alla prima classe di stipendio della qualifica di assistente sociale
se abbiano prestato servizio continuativo ai sensi del terzo comma del
presente articolo per almeno due anni;
b) alla seconda classe di stipendio della qualifica di assistente
sociale se abbiano prestato tale servizio per almeno quattro anni;
c) alla terza classe di stipendio della qualifica di assistente sociale
se abbiano prestato tale servizio per almeno otto anni.
Nei confronti di coloro che sono inquadrati nella prima o nella seconda
classe di stipendio, ai sensi del comma precedente, gli anni di servizio
di assistente sociale prestato in modo continuativo, ai sensi del terzo
comma del presente articolo, oltre i limiti rispettivi di due e quattro
anni sono computati ai fini dell'inquadramento nella classe di stipendio
immediatamente superiore.
Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina i
vincitori del concorso hanno facoltà di chiedere il riscatto degli anni
di servizio prestato ai sensi del terzo comma del presente articolo, ai
fini del trattamento di quiescenza e della indennità di buonuscita.
Articolo 85
Accesso alla carriera direttiva di servizio sociale.
(Omissis) (1).
(1) Modifica la lettera e) dell'articolo 5, l. 16 luglio 1962, n. 1085.
Articolo 86
Personale per gli uffici di sorveglianza.
Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro, è
determinato, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente
legge, il contingente dei magistrati e del personale di cui all'articolo
68 da assegnare a ciascun ufficio di sorveglianza nei limiti delle
attuali complessive dotazioni organiche.
Articolo 87
Norme di esecuzione.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro,
entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sarà
emanato il regolamento di esecuzione. Per quanto concerne la materia
della istruzione negli istituti di prevenzione e di pena il regolamento
di esecuzione sarà emanato di concerto anche con il Ministro per la
pubblica istruzione.
Fino all'emanazione del suddetto regolamento restano applicabili, in
quanto non incompatibili con le norme della presente legge le
disposizioni del regolamento vigente.
Entro il termine indicato nel primo comma dovranno essere emanate le
norme che disciplinano l'ingresso in carriera del personale di concerto
dei ruoli degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per
adulti.
Le disposizioni concernenti l'affidamento al servizio sociale e il
regime di semilibertà entreranno in vigore un anno dopo la pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 88
Attuazione dei ruoli del personale.
L'istituzione del ruolo organico del personale di concetto di servizio
sociale per adulti, l'ampliamento del ruolo organico del personale
direttivo di servizio sociale, l'istituzione del ruolo organico della
carriera di concetto degli educatori per adulti e l'ampliamento del
ruolo degli operai specializzati addetti agli ospedali psichiatrici e
alle case di cura e di custodia, previsti dalla presente legge, saranno
attuati entro un periodo di sette anni.
Articolo 89
Norme abrogate.
Sono abrogati gli articoli 141, 142, 143, 144, 149 e l'ultimo capoverso
dell'articolo 207 del codice penale, l'articolo 585 del codice di
procedura penale nonché ogni altra norma incompatibile con la presente
legge.
Articolo 90
Esigenze di sicurezza.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dal comma secondo dell'art. 10, l. 4 ottobre 1986,
n. 663.
Articolo 91
Copertura finanziaria.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in
lire 25 miliardi per l'anno finanziario 1975, si provvede mediante
riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Allegato 1
All. 1.
TABELLA A
SEDI E GIURISDIZIONI DEGLI UFFICI DI SORVEGLIANZA PER ADULTI (1)
(1) Tabella sostituita dall'articolo 14 della legge del 12 gennaio 1977,
n. 1 e, successivamente, dall'articolo 1 della legge del 5 febbraio
1992, n. 170.
Ancona tribunali di Ancona, Pesaro, Urbino.
Macerata tribunali di Macerata, Ascoli Piceno, Camerino, Fermo.
Bari tribunali di Bari, Trani.
Foggia tribunali di Foggia, Lucera.
Bologna tribunali di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Rimini.
Modena tribunale di Modena.
Reggio Emilia tribunali di Reggio Emilia, Parma, Piacenza.
Brescia tribunali di Brescia, Bergamo, Crema.
Mantova tribunali di Mantova, Cremona.
Cagliari tribunali di Cagliari, Oristano.
Nuoro tribunali di Nuoro, Lanusei.
Sassari tribunali di Sassari, Tempio Pausania.
Caltanissetta tribunali di Caltanissetta, Enna, Niù cosia.
Catania tribunali di Catania, Caltagirone.
Siracusa tribunali di Siracusa, Ragusa, Modiù ca.
Catanzaro tribunali di Catanzaro, Crotone, Niù castro, Vibo Valentia.
Cosenza tribunali di Cosenza, Rossano, Castrovillari, Paola.
Reggio Calabria tribunali di Reggio Calabria, Locri, Palmi.
Firenze tribunali di Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia.
Siena tribunali di Siena, Grosseto, Montepulciano.
Livorno tribunale di Livorno.
Pisa tribunali di Pisa, Lucca.
Genova tribunali di Genova, Chiavari, Imperia, San Remo, Savona.
Massa tribunali di Massa, La Spezia.
L'Aquila tribunali di L'Aquila, Avezzano, Sulmona.
Pescara tribunali di Pescara, Lanciano, Teramo, Vasto, Chieti.
Lecce tribunali di Lecce, Brindisi, Taranto.
Messina tribunali di Messina, Mistretta, Patti.
Milano tribunali di Milano, Lodi, Monza.
Pavia tribunali di Pavia, Vigevano, Voghera.
Varese tribunali di Varese, Busto Arsizio, Como, Lecco, Sondrio.
Napoli tribunale di Napoli.
Avellino tribunali di Avellino, Ariano Irpino, Benevento, Sant'Angelo
dei Lombardi.
Campobasso tribunali di Campobasso, Isernia, Larino.
Salerno tribunali di Salerno, Sala Consilina, Vallo della Lucania.
Santa Maria Capua Vetere:tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Palermo tribunali di Palermo, Termini Imerese.
Agrigento tribunali di Agrigento, Sciacca.
Trapani tribunali di Trapani, Marsala.
Perugia tribunali di Perugia, Orvieto.
Spoleto tribunali di Spoleto, Terni.
Potenza tribunali di Potenza, Lagonegro, Matera, Melfi.
Roma tribunali di Roma, Latina, Velletri, Civitavecchia.
Frosinone tribunali di Frosinone, Cassino.
Viterbo tribunali di Viterbo, Rieti.
Torino tribunali di Torino, Asti, Pinerolo.
Alessandria tribunali di Alessandria, Acqui, Tortona.
Novara tribunali di Novara, Aosta, Verbania (1).
Vercelli tribunali di Vercelli, Biella, Casale Monferrato, Ivrea (1).
Cuneo tribunali di Cuneo, Mondovì, Saluzzo, Alba.
Trento tribunali di Trento, Bolzano, Rovereto.
Trieste tribunale di Trieste.
Udine tribunali di Udine, Gorizia, Pordenone, Tolmezzo.
Venezia tribunali di Venezia, Belluno, Treviso.
Padova tribunali di Padova, Rovigo, Bassano del Grappa.
Verona tribunali di Verona, Vicenza.
(1) Voce così modificata dall'art. 1, l. 5 febbraio 1992, n. 170.
Allegato 2
All. 2.
TABELLA B
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce la tabella dell'organico del personale della carriera
direttiva di servizio sociale, annessa alla l. 16 luglio 1962, n. 1085.
Allegato 3
All. 3.
TABELLA C RUOLO ORGANICO DEGLI EDUCATORI PER ADULTI DELLA CARRIERA DI
CONCETTO
Parametro Qualifica Organico
370 Educatore capo 41
297, 255 Educatore principale 185
218, 178, 160 Educatore 184
Totale 410
Allegato 4
All. 4.
TABELLA D RUOLO ORGANICO DEGLI ASSISTENTI SOCIALI PER ADULTI DELLA
CARRIERA DI
CONCETTO
Parametro Qualifica Organico
370 Assistente sociale capo 37
297, 255 Assistente sociale principale 167
218, 178, 160 Assistente sociale 166
Totale 370
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