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Preambolo
(Omissis).
Articolo 1
Composizione dei centri di rieducazione per minorenni.
Gli istituti o servizi dipendenti dal Ministero della giustizia, destinati
in ciascun distretto di Corte d'appello alla rieducazione dei minorenni
irregolari per condotta o per carattere, al trattamento ed alla
prevenzione della delinquenza minorile, costituiscono il centro di
rieducazione per minorenni.
Possono in particolare essere compresi fra gli istituti e servizi
predetti:
1) istituti di osservazione;
2) gabinetti medico-psico-pedagogici;
3) uffici di servizio sociale per minorenni;
4) case di rieducazione ed istituti medico-psico-pedagogici;
5) "focolari" di semi-libertà e pensionati giovanili;
6) scuole, laboratori e ricreatori speciali;
7) riformatori giudiziari;
8) prigioni-scuola.
Il Ministro per la grazia e la giustizia può con proprio decreto,
aggregare ad un centro anche istituti o servizi ubicati nell'ambito
territoriale di altro distretto, soltanto se in questo non sia già
costituito il centro.
Nell'edificio od in uno degli edifici destinati ad istituto di
osservazione od in un altro apposito, funzionano il tribunale per i
minorenni e la sezione di Corte d'appello per i minorenni, nonché
l'Ufficio di procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni
(1).
(1) Articolo prima modificato dall'articolo 1 del R.D.L. del 15 novembre
1938, n. 1802 e poi così sostituito dalla legge del 25 luglio 1956, n.
888.
Articolo 2
Istituzione e composizione dei Tribunali per i minorenni.
In ogni sede di Corte di appello, o di sezione di Corte d'appello, è
istituito il Tribunale per i minorenni composto da un magistrato di Corte
d'appello, che lo presiede, da un magistrato di tribunale e da due
cittadini, un uomo ed una donna, benemeriti, dell'assistenza sociale,
scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia
criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo
anno di età (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, l. 27 dicembre 1956, n. 1441.
Articolo 3
Competenza territoriale.
Il tribunale per i minorenni ha giurisdizione su tutto il territorio della
Corte d'appello o della sezione di Corte d'appello in cui è istituito.
Articolo 4
Ufficio del pubblico ministero.
Presso il tribunale per i minorenni è istituito un ufficio autonomo del
pubblico ministero con a capo un magistrato avente grado di sostituto
procuratore della Repubblica (1) o di sostituto procuratore generale di
Corte d'appello.
Al procuratore della Repubblica (1) presso il tribunale per i minorenni
spetta di promuovere ed esercitare l'azione penale per tutti i reati
commessi dai minori degli anni 18 nel territorio della corte di appello o
della sezione di corte di appello in cui è istituito il tribunale per i
minorenni, e perciò a lui sono trasmessi tutti i rapporti, i referti, le
denunce, le querele, le istanze e le richieste concernenti reati commessi
dai minori degli anni 18 (2) .
Allo stesso procuratore della Repubblica (1) sono attribuiti, nelle
materie di competenza del tribunale per i minorenni, tutti i poteri che le
leggi conferiscono al pubblico ministero presso il tribunale.
(1) Denominazione così modificata dall'art. 1, d.lg.C.p.S. 2 agosto 1946,
n. 72.
(2) Comma così modificato dall'articolo unico della legge di conversione
del 27 maggio 1935, n. 835.
Articolo 5
Istituzione e composizione della Corte di appello per i minorenni.
Sull'appello alle decisioni del Tribunale per i minorenni, nei casi in cui
è ammesso dalle leggi, giudica una sezione della Corte d'appello che è
indicata all'inizio dell'anno giudiziario con il decreto del Capo dello
Stato di approvazione delle tabelle giudiziarie.
La sezione funziona con l'intervento di due privati cittadini, un uomo ed
una donna, aventi i requisiti prescritti dall'art. 2, che sostituiscono
due dei magistrati della sezione.
Alla presidenza e alla composizione della sezione sono destinati,
consentendolo le esigenze di servizio, magistrati che già esercitano
funzioni nei tribunali per i minorenni (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, l. 27 dicembre 1956, n. 1441.
Articolo 6
Nomina dei componenti privati.
I componenti privati del tribunale per i minorenni e della sezione di
Corte d'appello per i minorenni sono nominati [con decreto Reale su
proposta del Ministro Guardasigilli] (1). È ad essi rispettivamente
conferito il titolo di giudice del tribunale per i minorenni, o di
consigliere della sezione della Corte d'appello per i minorenni.
Prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento
innanzi al presidente della Corte d'appello (2) a norma dell'art. 11 del
R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, che approva il testo unico delle
disposizioni sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale
della magistratura (3).
Durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Quando è necessario, sono nominati uno o più supplenti.
(Omissis). (4)
(1) La nomina è ora effettuata dal Consiglio superiore della magistratura.
(2) Denominazione così modificata dall'art. 13, l. 5 maggio 1952, n. 405.
(3) Ora, art. 9, comma secondo, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.
(4) Comma abrogato dall'art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a
decorrere dal 1 luglio 2002.
Articolo 7
Giudice di sorveglianza; consigliere delegato; giudice delle tutele;
consigli di patronato.
[Le funzioni di giudice di sorveglianza e di consigliere delegato per i
minorenni sono esercitate rispettivamente da uno dei magistrati ordinari
del tribunale per i minorenni o della sezione di Corte d'appello per i
minorenni] (1).
Le funzioni del giudice delle tutele degli orfani di guerra prevedute
nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, sulla istituzione dell'Opera
nazionale per gli orfani di guerra, sono esercitate da un magistrato
ordinario componente il tribunale per i minorenni, destinato al principio
di ogni anno giudiziario dal primo presidente della Corte d'appello.
Il presidente e il procuratore della Repubblica (2) del tribunale per i
minorenni sono membri di diritto del Consiglio di patronato istituito
presso il tribunale capoluogo della Corte d'appello o della sezione di
Corte d'appello.
(1) Le disposizioni di cui al presente comma debbono ritenersi soppresse
ex art. 51, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.
(2) Denominazione così modificata dall'art. 1, d.lg.C.p.S. 2 agosto 1946,
n. 72.
Articolo 8
Istituti di osservazione.
Gli istituti di osservazione sono destinati ad accogliere ed ospitare in
padiglioni o sezioni, distinti opportunamente, i minori degli anni 18
abbandonati, fermati per motivi di pubblica sicurezza, in stato di
detenzione preventiva o, comunque, in attesa di un provvedimento della
autorità giudiziaria.
Essi hanno lo scopo precipuo di fare l'esame della personalità del minore
e segnalare le misure ed il trattamento rieducativo più idonei per
assicurarne il riadattamento sociale (1).
(1) Articolo prima modificato dall'articolo 2 del R.D.L. del 15 novembre
1938, n. 1802 e poi così sostituito dalla l. 25 luglio 1956, n. 888.
Articolo 9
Determinazione della competenza.
Sono di competenza del tribunale per i minorenni tutti i procedimenti
penali per reati commessi dai minori degli anni 18, che secondo le leggi
vigenti sono di competenza dell'autorità giudiziaria.
La disposizione non è applicabile quando nel procedimento vi sono
coimputati maggiori degli anni 18, a meno che il procuratore generale
presso la corte d'appello, con suo provvedimento insindacabile, non
deliberi che a carico dei coimputati maggiori degli anni 18 si proceda
separatamente.
Tale facoltà può essere esercitata fino a quando non sia per la
prima volta aperto il dibattimento. (1)
(1) Vedi l'articolo 1 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448.
Articolo 10
Rimessione di procedimenti al pretore.
Quando il minore deve rispondere di reati, che, in base alle leggi
vigenti, sono di competenza del pretore, il procuratore del Re presso il
tribunale per i minorenni, in casi eccezionali, per l'indole o per
l'entità del reato, ovvero per ragioni attinenti alle difficoltà del
trasferimento del minore dal luogo ove si trova alle sede del tribunale,
può, con provvedimento insindacabile, rimettere al pretore il
procedimento.
Tale facoltà può essere esercitata fino a quando non sia per la
prima volta aperto il dibattimento (1).
(1) Vedi l'articolo 1 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448.
Articolo 11
Forme del procedimento; indagini sulla personalità del minore.
Nei procedimenti a carico dei minori, speciali ricerche devono essere
rivolte ad accertare i precedenti personali e familiari dell'imputato,
sotto l'aspetto fisico, psichico, morale e ambientale.
Il pubblico ministero, il tribunale e la sezione della corte d'appello
possono assumere informazioni e sentire pareri di tecnici senza alcuna
formalità di procedura, quando si tratta di determinare la personalità del
minore e le cause della sua irregolare condotta (1).
(1) Vedi l'articolo 1 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448.
Articolo 12
Difesa dei minorenni.
Omissis (1) .
Omissis (2) .
Durante l'istruzione, quando sono terminati gli interrogatori, il pubblico
ministero può autorizzare il difensore con l'imputato minorenne detenuto.
Dopo la richiesta di citazione il difensore può conferire con l'imputato
stesso senza bisogno di autorizzazione (3).
(1) Comma prima modificato dall'articolo unico della legge di conversione
del 27 maggio 1935, n. 835 e, successivamente, soppresso dall'articolo
unico della legge 12 dicembre 1969, n. 1018.
(2) Comma soppresso dall'articolo unico della legge 12 dicembre 1969, n.
1018.
(3) Vedi l'articolo 1 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448.
Articolo 13
Istruzione.
Per i reati di competenza del tribunale per i minorenni si procede sempre
con istruzione sommaria.
Quando occorre una perizia è ordinata dal pubblico ministero ed eseguita
secondo le norme stabilite per l'istruzione formale, in quando
applicabili.
Quando è necessario uno dei provvedimenti indicati nell'art. 301 del
codice di procedura penale, ovvero occorre disporre la sospensione del
procedimento il pubblico ministero richiede il tribunale per i minorenni
che provvede in camera di consiglio.
Lo stesso tribunale per i minorenni in camera di consiglio pronuncia gli
altri provvedimenti che, a norma di legge, il pubblico ministero richiede
al giudice istruttore, e giudica sulle impugnazioni ammesse contro le
sentenze pronunciate dal pretore nella istruzione.
(1) Vedi l'articolo 1 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448.
Articolo 14
Definizione dell'istruzione.
Il procuratore del Re o il procuratore generale, se ritiene che non si
debba procedere, anche per il motivo che possa applicarsi il perdono
giudiziale, trasmette gli atti con le opportune richieste al tribunale per
i minorenni, il quale delibera in camera di consiglio.
Il tribunale, se accoglie la richiesta, pronuncia sentenza di non doversi
procedere. se crede necessari ulteriori dati, dispone che il pubblico
ministero li compia; se crede doversi rinviare il minorenne a giudizio,
ordina con decreto la citazione per il dibattimento (1).
(1) Vedi l'articolo 1 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448.
Articolo 15
Impugnazioni e altri provvedimenti.
Alla sezione di corte d'appello per i minorenni, in camera di consiglio, è
devoluto il giudizio sulle impugnazioni ammesse contro le sentenze di
proscioglimento pronunciate in camera di consiglio dal tribunale per i
minorenni.
Alla stessa sezione di corte d'appello sono devoluti i provvedimenti di
competenza della sezione istruttoria nella ipotesi di dubbi sulla identità
dell'imputato, sorti nel giudizio di cassazione, nonchè in materia di
estradizione, di riconoscimento delle sentenze penali straniere e di
rogatorie (1).
(1) Vedi l'articolo 1 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448.
Articolo 16
Udienze del tribunale per i minorenni.
Le udienze del tribunale per i minorenni e della sezione di corte
d'appello per i minorenni sono tenute a porte chiuse e possono
intervenirvi, oltre gli imputati, la parte lesa, i testimoni ed i
difensori, i prossimi congiunti dell'imputato, il tutore o il curatore
dello stesso ed il rappresentante del locale comitato di patronato
dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia,
nonchè i rappresentanti di comitati per l'assistenza e la protezione dei
minori che il presidente riconosce di sicura serietà ed efficienza.
Il presidente può disporre che l'imputato sia allontanato durante
l'esecuzione di qualche mezzo di prova e durante la discussione della
causa (1).
(1) Vedi l'articolo 1 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448.
Articolo 17
Provvedimenti conseguenti alla contumacia dei minorenni.
Il decreto di citazione dei minori degli anni 18 è notificato per
conoscenza anche agli esercenti la patria potestà o la tutela.
Quando il tribunale o la sezione di Corte d'appello dispone, a norma
dell'art. 498 del codice di procedura penale, che si proceda nel giudizio
in contumacia dell'imputato, può condannare lo esercente la patria potestà
o la tutela, al quale fu notificato il decreto di citazione del minore, al
pagamento di una somma da lire 4000 a 80.000, a favore della cassa delle
ammende, se non è dimostrato che egli non potette impedire la mancata
comparizione del minore (1).
(1) Importo così aumentato per effetto dell'art. 3, l. 12 luglio 1961, n.
603.
Articolo 18
Perizia nel dibattimento.
(Omissis) (1).
(1) L'articolo che si omette regolava la perizia sul minore.
Articolo 19
Perdono giudiziale.
Se per il reato commesso da minore degli anni diciotto il tribunale per i
minorenni ritiene che si possa applicare una pena restrittiva della
libertà personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non
superiore a lire tre milioni, anche se congiunta a detta pena, può
applicare il perdono giudiziale, sia quando provvede a norma dell'articolo
14 sia nel giudizio (1).
(1) Articolo prima sostituito dall'articolo 2 della legge del 12 luglio
1961, n. 603 e, successivamente, dall'articolo 112, l. 24 novembre 1981,
n. 689.
Articolo 20
Sospensione condizionale della pena.
La sospensione condizionale della pena può essere ordinata nelle condanne
per reati commessi dai minori degli anni 18, quando si infligga una pena
restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni ovvero una
pena pecuniaria che sola o congiunta alla pena detentiva e [convertita a
norma di legge] (1), priverebbe della libertà personale per un tempo non
superiore, nel complesso, a tre anni (2).
(1) Le parole in parentesi vanno interpretate nel senso di "ragguagliata a
norma dell'articolo 135 c.p. e convertita a norma di legge". L'art. 101
della l. 24 novembre 1981, n. 689 aveva infatti modificato l'art. 135 c.p.,
elevando da lire 5.000 a lire 25.000 la misura del ragguaglio tra pene
pecuniarie e pene detentive. La medesima l. 689/1981 ha disciplinato il
procedimento di conversione delle pene pecuniarie nella sanzione della
libertà controllata (ex artt. 102, 103, 107, 108). Successivamente la l. 5
ottobre 1993, n. 402 ha ulteriormente modificato il citato art. 135 c.p.,
elevando a lire 75.000 la misura del ragguaglio tra pene pecuniarie e pene
detentive.
(2) Articolo prima sostituito dall'articolo 2 della legge del 12 luglio
1961, n. 603 e, successivamente, dalla l. 13 ottobre 1965, n. 1171.
Articolo 21
Liberazione condizionale.
La liberazione condizionale dei condannati che commisero il reato quando
erano minori degli anni 18 può essere ordinata dal Ministro in qualunque
momento dell'esecuzione e qualunque sia la durata della pena detentiva
inflitta .
Il Ministro può stabilire, col decreto di concessione, che, in luogo della
libertà vigilata, sia applicato al liberato condizionalmente
l'internamento in un riformatorio giudiziario se è tuttora minore degli
anni 21 o l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro
se è maggiore di tale età.
Se per il liberato condizionalmente fu disposto l'internamento in un
riformatorio giudiziario, in una colonia agricola o in una casa di lavoro,
il tempo trascorso in tali stabilimenti è computato nella durata della
pena.
Articolo 22
Provvedimenti conseguenti alla liberazione dei minori.
La scarcerazione del minore o la sua dimissione da uno stabilimento per
misure di sicurezza, deve essere comunicata dal procuratore della
Repubblica al Tribunale per i minorenni perché esamini se sia necessaria
una delle misure previste dall'art. 25 (1).
(1) Articolo così sostituito dalla l. 25 luglio 1956, n. 888.
Articolo 23
Libertà vigilata.
Presso il tribunale per i minorenni è tenuto un elenco delle persone e
degli istituti di assistenza sociale che si dichiarano disposti a
provvedere all'educazione o alla assistenza dei minori sottoposti a
libertà vigilata.
Prima d'iscrivere le persone o gli istituti nell'elenco, il tribunale
assume informazioni sulla loro moralità, disinteresse e condizioni
economiche.
Quando viene disposto l'affidamento del minore, sottoposto a libertà
vigilata, ai genitori o a coloro che abbiano l'obbligo di provvedere alla
sua educazione o assistenza, ai tutori, ovvero alle persone o agli
istituti iscritti nell'elenco suddetto, il giudice di sorveglianza non
consegna la carta precettiva indicata nell'art. 649 del codice di
procedura penale (1), e la sorveglianza sul minore è esercitata dalle
stesse persone e dagli stessi istituti, ai quali i minori vengono
affidati, sotto l'immediato controllo del giudice di sorveglianza.
All'atto dell'affidamento è redatto verbale nel quale il giudice di
sorveglianza segna le linee direttive dell'assistenza e della vigilanza,
alle quali il minore deve essere sottoposto.
Le condizioni prescritte devono essere rivedute ed eventualmente
modificate, secondo appare necessario dai risultati conseguiti dall'opera
di riadattamento del minore, il quale deve essere frequentemente
interrogato dal giudice di sorveglianza.
Se i risultati non sono soddisfacenti, il giudice di sorveglianza ordina
l'internamento del minore in un riformatorio giudiziario (2).
(1) Non risulta alcuna corrispondenza normativa nel nuovo codice di
procedura penale del 1989.
(2) Vedi artt. da 36 a 41 del d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448.
Articolo 24
Riabilitazione.
Per i fatti commessi dai minori degli anni 18, sia che abbiano dato luogo
a condanna, sia proscioglimento, è ammessa una riabilitazione speciale,
che fa cessare le pene accessorie e tutti gli altri effetti preveduti da
leggi e regolamenti penali, civili e amministrativi, salvo le limitazioni
stabilite per la concessione della sospensione condizionale della pena e
del perdono giudiziale.
Quando il minore ha compiuto gli anni 18, ma non ancora i 25, e non è
tuttora sottoposto ad esecuzione di pena o di misura di sicurezza, il
tribunale per i minorenni della dimora abituale del minore, su domanda
dell'interessato, su richiesta del pubblico ministero, o anche d'ufficio,
esamina tutti i precedenti del minore, richiama gli atti che lo riguardano
e assume informazioni sulla condotta da lui tenuta in famiglia, nella
scuola, nell'officina, in pubblici o privati istituti[, nelle
organizzazioni della gioventù italiana del littorio, dei fasci giovanili
di combattimento, dell'opera nazionale del dopolavoro e delle associazioni
sportive] (1) (2).
Se ritiene che il minore sia completamente emendato e degno di essere
ammesso a tutte le attività della vita sociale, dichiara la
riabilitazione.
Se in un primo esame appare insufficiente la prova dell'emenda, il
tribunale può rinviare l'indagine a un tempo successivo, ma non oltre il
compimento del venticinquesimo anno del minore.
Il tribunale provvede con sentenza in camera di consiglio, senza
assistenza di difensori, sentiti l'autorità di pubblica sicurezza
provinciale, il pubblico ministero, l'esercente la patria potestà o la
tutela e il minore.
Il provvedimento di riabilitazione è annotato nelle sentenze riguardanti
il minore (3) . Copia di esso è trasmessa all'autorità di pubblica
sicurezza del comune di nascita e di abituale dimora del minore, nonché
alle rispettive autorità provinciali di pubblica sicurezza .
Omissis (4) .
Sono applicabili le disposizioni degli artt. 180 e 181 del codice penale.
Alla revoca della riabilitazione si procede a norma dell'art. 600 del
codice di procedura penale (5).
(1) La parte relativa alla gioventù italiana del littorio, ai fasci
giovanili di combattimento e all'opera nazionale del dopolavoro deve
ritenersi abrogata dalle leggi soppressive delle organizzazioni fasciste.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 26 luglio 1979, n. 95, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte
in cui non prevede, nel caso di minore residente all'estero, la competenza
del tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore ha avuto la sua
ultima dimora abituale prima di trasferirsi all'estero.
(3) Comma così modificato dall'articolo 52 del D.P.R. del 14 novembre
2002, n. 313, la cui decorrenza è fissata dall'articolo 55 del D.P.R.
citato. Vedi ora l'articolo 3 del D.P.R. citato.
(4) Comma abrogato dall'articolo 52 del D.P.R. del 14 novembre 2002, n.
313, la cui decorrenza è fissata dall'articolo 55 del D.P.R. citato.
(5) Articolo così modificato dall'art. 4, r.d.l. 15 novembre 1938, n.
1802, conv. in l. 16 gennaio 1939, n. 90. Vedi, anche, artt. da 36 a 41
del d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448.
Articolo 25
Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere.
Quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della
condotta o del carattere, il procuratore della Repubblica, l'ufficio di
servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di
educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e
dell'adolescenza, possono riferire i fatti al Tribunale per i minorenni,
il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all'uopo designato dal
presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del minore, e
dispone con decreto motivato una delle seguenti misure:
1) affidamento del minore al servizio sociale minorile;
2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto
medico-psico-pedagogico.
Il provvedimento è deliberato in Camera di consiglio con l'intervento del
minore, dell'esercente la patria potestà o la tutela, sentito il pubblico
ministero. Nel procedimento è consentita l'assistenza del difensore.
Le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi dall'Erario, sono a
carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare
tali rette gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo
consente (1).
(1) Articolo così sostituito dalla l. 25 luglio 1956, n. 888.
Articolo 25 Bis
Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere
sessuale.
1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora
abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione,
ne dà immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale
per i minorenni, che promuove i procedimenti per la tutela del minore e
può proporre al tribunale per i minorenni la nomina di un curatore. Il
tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti utili all'assistenza,
anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore.
Nei casi di urgenza il tribunale per i minorenni procede d'ufficio.
2. Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di assistenza in
Italia, sia vittima di uno dei delitti di cui agli articoli 600- bis ,
600- ter e 601, secondo comma, del codice penale, il tribunale per i
minorenni adotta in via di urgenza le misure di cui al comma 1 e, prima di
confermare i provvedimenti adottati nell'interesse del minore, avvalendosi
degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali, prende gli
opportuni accordi, tramite il Ministero degli affari esteri, con le
autorità dello Stato di origine o di appartenenza (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, l. 3 agosto 1998, n. 269.
Articolo 26
Misure applicabili ai minori sottoposti a procedimento penale ed ai minori
il cui genitore serba condotta pregiudizievole.
Le misure prevedute dall'art. 25 possono essere promosse dal pubblico
ministero, se è in corso un procedimento penale a carico del minore,
quando costui non può essere o non è assoggettato a detenzione preventiva
e se il minore è stato prosciolto per difetto di capacità di intendere e
di volere, senza che sia stata applicata una misura di sicurezza
detentiva.
Quando è stato conceduto il perdono giudiziale o la sospensione
condizionale della pena, il tribunale deve esaminare se al minore sia
necessaria una delle misure previste dall'art. 25.
La misura di cui all'art. 25, n. 1, può altresì essere disposta quando il
minore si trovi nella condizione prevista dall'art. 333 del Codice civile
(1).
(1) Articolo così sostituito dalla l. 25 luglio 1956, n. 888.
Articolo 27
Disposizioni particolari alla libertà assistita.
Nel caso in cui il tribunale abbia disposto la misura prevista dal n. 1
dell'art. 25, all'atto dell'affidamento è redatto verbale nel quale
vengono indicate le prescrizioni che il minore dovrà seguire, a seconda
dei casi, in ordine alla sua istruzione, alla preparazione professionale,
al lavoro, all'utilizzazione del tempo libero e ad eventuali terapie,
nonché le linee direttive dell'assistenza, alle quali egli deve essere
sottoposto.
Nel verbale può essere disposto l'allontanamento del minore dalla casa
paterna. In tal caso deve essere indicato il luogo in cui il minore deve
vivere e la persona o l'ente che si prende cura del suo mantenimento e
della sua educazione.
Le prescrizioni e le direttive di cui ai commi precedenti sono date da un
componente del tribunale all'uopo designato dal presidente alla presenza
di un rappresentante l'ufficio distrettuale di servizio sociale minorile e
delle altre persone interessate all'atto, che il predetto componente
ritenga opportuno convocare.
L'ufficio di servizio sociale minorile controlla la condotta del minore e
lo aiuta a superare le difficoltà in ordine ad una normale vita sociale,
anche mettendosi all'uopo in relazione con la sua famiglia e con gli altri
suoi ambienti di vita.
L'ufficio predetto riferisce periodicamente per iscritto o a voce al
componente del tribunale designato, fornendogli dettagliate notizie sul
comportamento del minore, delle persone che si sono prese cura di lui e
sull'osservanza da parte di essi delle prescrizioni stabilite, nonché su
quant'altro interessi il riadattamento sociale del minore medesimo,
proponendo, se del caso, la modifica delle prescrizioni o altro dei
provvedimenti previsti dall'art. 29 (1).
(1) Articolo così sostituito dalla l. 25 luglio 1956, n. 888.
Articolo 28
Informazioni sui minori ricoverati e rapporti con la famiglia e con
l'ambiente.
Il direttore dell'istituto nel quale il minore è ricoverato per
l'esecuzione di una delle misure previste al n. 2 dell'art. 25 invia al
tribunale che ha emesso il provvedimento periodici rapporti sull'opera di
rieducazione svolta e sui risultati conseguiti.
L'ufficio di servizio sociale cura i rapporti del minore con la famiglia e
con gli altri ambienti di vita del medesimo, e dell'opera svolta e dei
risultati ottenuti informa periodicamente per iscritto il Tribunale per i
minorenni (1).
(1) Articolo così sostituito dalla l. 25 luglio 1956, n. 888.
Articolo 29
Modificazioni, trasformazioni e cessazione delle misure.
Le prescrizioni stabilite a norma dell'art. 27 possono essere modificate
in ogni tempo.
È sempre in facoltà del tribunale trasformare qualsiasi misura disposta in
altra, che appaia più idonea ai fini della rieducazione del minore e del
suo progressivo reinserimento nella vita sociale.
Per i minori assoggettati ad una delle misure di cui al n. 2 dell'art. 25
tale reinserimento può dal tribunale essere attuato altresì con licenza di
esperimento. Il minore che ne beneficia rimane affidato al servizio
sociale. Si applicano le disposizioni dell'art. 27.
La cessazione delle misure disposte è ordinata in ogni tempo dal tribunale
allorché il minore appaia interamente riadattato, o quando per le sue
condizioni fisiche o psichiche nessuna misura possa considerarsi idonea
alla sua rieducazione. La cessazione è in ogni caso ordinata al compimento
del ventunesimo anno di età o per servizio militare di leva (1).
(1) Articolo così sostituito dalla l. 25 luglio 1956, n. 888.
Articolo 30
Pensionati giovanili.
I minorenni già rieducati che non possono convenientemente essere
assistiti dalla famiglia o da altre persone o istituti di cui all'art. 23,
sono ammessi in appositi pensionati giovanili.
L'organizzazione di tali pensionati deve consentire e favorire il
collocamento dei minorenni al lavoro, presso stabilimenti o ditte
esistenti nella medesima località o in altra viciniore (1).
(1) Articolo così sostituito dalla l. 25 luglio 1956, n. 888.
Articolo 31
Informazioni della pubblica sicurezza.
Alle autorità di pubblica sicurezza, nel fornire notizie a qualsiasi
persona, ente od autorità, è fatto divieto di indicare fra i
precedenti personali, quelli relativi a misure rieducative, qualora esse
siano cessate con il provvedimento di cui all'art. 29, ultimo comma,
attestante l'avvenuto riadattamento sociale del minorenne (1).
(1) Articolo prima modificato dall'articolo 5 del R.D.L. 15 novembre 1938,
n. 18021 e poi così sostituito dalla legge del 25 luglio 1956, n. 888.
Articolo 32
Affari civili.
Sono di competenza del tribunale per i minorenni o del presidente di esso
i provvedimenti che le leggi vigenti deferiscono alla competenza del
tribunale o del presidente relativi: all'esercizio della patria potestà o
della tutela, preveduti negli artt. 221 (1), 222 (2), 223 (3), 271 (4) e
279 (5) del codice civile; alla impugnazione avverso la deliberazione del
consiglio di famiglia nella ipotesi preveduta nell'articolo 278. (Omissis)
(6); alla interdizione del minore emancipato o del minore non emancipato
nell'ultimo anno della minore età, preveduti negli artt. 324 e 325 dello
stesso codice (7), all'esercizio del commercio da parte dei minori
indicati negli artt. 12 e 15 del codice di commercio (8); all'ammissione
nei manicomi degli alienati minori degli anni 21 e al loro licenziamento
dai manicomi stessi, a termini degli artt. 2 e 3 della legge 14 febbraio
1904, n. 36 (9) (10) .
La decisione sui gravami eventualmente ammessi contro tali provvedimenti è
di competenza del presidente o della sezione di Corte d'appello per i
minorenni (11).
La stessa sezione provvede sulla domanda di adozione e di legittimazione
dei minori degli anni 21 con le forme prevedute dagli artt. 213 a 219 (12)
e dall'art. 200 (13) del codice civile.
(1) Vedi, ora, art. 318 c.c., che attribuisce la competenza in materia al
giudice tutelare.
(2) Vedi, ora, art. 319 c.c.
(3) Vedi, ora, artt. 330 e 334 c.c.
(4) Non vi è norma corrispondente nel codice civile (del 1942).
(5) Vedi, ora, art. 359 c.c.
(6) Non vi è norma corrispondente nel codice civile (del 1942), che ha
soppresso il consiglio di famiglia.
(7) Vedi, ora, artt. 414 e 416 c.c. vigente; vedi anche art. 38 ss. disp.
att. e trans. c.c.
(8) Vedi, ora, artt. 320, comma 4, 397 e 2198 c.c., nonché art. 38, comma
3, disp. att. e trans. c.c., che attribuisce la competenza in materia al
tribunale ordinario.
(9) Vedi l. 14 febbraio 1904, n. 36.
(10) Comma così modificato dall'articolo unico della legge di conversione
del 27 maggio 1935, n. 835.
(11) Vedi, ora, artt. 38 ss. disp. att. e trans. c.c.
(12) Vedi, ora, artt. 311 e 314 c.c., nonché art. 35 disp. att. e trans.
c.c.
(13) Vedi, ora, art. 288 c.c. nonché art. 35 disp. att. e trans. c.c.
Articolo 33
Norme di esecuzione, di integrazione e di coordinamento.
Il Governo [del Re] (1) è autorizzato ad emanare con decreti [Reali] (2),
su proposta del Guardasigilli, di concerto col Ministro per l'interno e
col Ministro per le finanze, le norme transitorie, di attuazione, di
esecuzione del presente decreto, nonché quelle di coordinamento dello
stesso con le leggi che si occupano della tutela morale, fisica ed
economica dei minorenni, e tutte le altre norme integrative che il nuovo
ordinamento renderà necessarie (3).
(1) Della Repubblica.
(2) Presidenziali.
(3) Vedi r.d. 20 settembre 1934, n. 1579.
Articolo 34
Limiti dell'efficacia derogativa della legge.
Nelle materie prevedute nel presente decreto, in quanto non sia disposto o
modificato dal decreto medesimo, continueranno ad osservarsi le norme dei
codici, delle leggi e dei regolamenti in vigore.
Articolo 35
Decorrenza dell'applicazione della legge.
Il presente decreto entrerà in vigore il 29 ottobre 1934, e sarà
presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro
proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
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