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INDICE
della Legge n. 104/92:
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Principi generali
Art. 3 - Soggetti aventi diritto
Art. 4 - Accertamento dell'handicap
Art. 5 - Principi generali per i diritti della persona handicappata
Art. 6 - Prevenzione e diagnosi precoce
Art. 7 - Cura e riabilitazione
Art. 8 - Inserimento ed integrazione sociale
Art. 9 - Servizio di aiuto personale
Art. 10 - Interventi a favore di persone con handicap in situazione di
gravità
Art. 11 - Soggiorno all'estero per cure
Art. 12 - Diritto all'educazione e all'istruzione
Art. 13 - Integrazione scolastica
Art. 14 - Modalità di attuazione dell'integrazione
Art. 15 - Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica
Art. 16 - Valutazione del rendimento e prove d'esame
Art. 17 - Formazione professionale
Art. 18 - Integrazione lavorativa
Art. 19 - Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio
Art. 20 - Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle
professioni
Art. 21 - Precedenza nell'assegnazione di sede
(l'articolo trova applicazione in tema di criteri e modalità per il
conferimento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali
nell'amministrazione giudiziaria)
Art. 22 - Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato
Art. 23 - Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive,
turistiche e ricreative
Art. 24 - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche
Art. 25 - Accesso alla informazione e alla comunicazione
Art. 26 - Mobilità e trasporti collettivi
Art. 27 - Trasporti individuali
Art. 28 - Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate
Art. 29 - Esercizio del diritto di voto
Art. 30 - Partecipazione
Art. 31 - Riserva di alloggi
Art. 32 - Agevolazioni fiscali ( Abrogato dalla Legge n. 330/1994 )
Art. 33 - Agevolazioni
(l'articolo trova applicazione in tema di criteri e modalità per il
conferimento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali
nell'amministrazione giudiziaria)
Art. 34 - Protesi e ausili tecnici
Art. 35 - Ricovero del minore handicappato
Art. 36 - Aggravamento delle sanzioni penali
Art. 37 - Procedimento penale in cui sia interessata una persona
handicappata
Art. 38 - Convenzioni
Art. 39 - Compiti delle regioni
Art. 40 - Compiti dei comuni
Art. 41 - Competenze del ministro per gli affari sociali e costituzione
del comitato nazionale per le politiche dell'handicap
Art. 42 - Copertura finanziaria
Art. 43 - Abrogazioni
Art. 44 - Entrata in vigore
NOTE
LEGGE 5 febbraio 1992 n. 104 ( indice )
( Aggiornamenti )
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992 n. 39)
LEGGE-QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE
PERSONE HANDICAPPATE.
Art. 1.
Finalità
1.La Repubblica:
1.garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di
libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena
integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
2.previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo
sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia
possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della
collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e
patrimoniali;
3.persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da
minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le
prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle
minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona
handicappata;
4.predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di
esclusione sociale della persona handicappata.
Art. 2. ( note )
Principi generali
1.La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di
diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata.
essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della repubblica, ai
sensi dell'articolo 4 dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige,
approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.
Art. 3.
Soggetti aventi diritto
1.É persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che é causa di
difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e
tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di
emarginazione.
2.La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo
favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione,
alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle
terapie riabilitative.
3.Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia
personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un
intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera
individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
di gravità. le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità
nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4.La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi,
residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale.
le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni
previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.
Art. 4.
Accertamento dell'handicap
1.Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla
necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità
complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati
dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui
all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate
da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in
servizio presso le unità sanitarie locali.
Aggiornamento: Il d.l. 27 agosto 1993, n. 324 nel testo introdotto dalla
legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 423 ha disposto che " qualora
la commissione medica di cui al presente articolo 4 , non si pronunci
entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti
sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dall'
articolo 33 della stessa legge, da un medico specialista nella patologia
denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale da cui é
assistito l'interessato.
L'accertamento provvisorio produce effetto fino all'emissione
dell'accertamento definitivo da parte della commissione.
La commissione medica di cui al presente articolo 4 deve pronunciarsi,
in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo
articolo 4, entro centottanta giorni dalla data di presentazione della
domanda. "
Art. 5. ( note )
Principi generali per i diritti della persona handicappata
1.La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e
la realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso i
seguenti obiettivi:
1.sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica,
psicopedagogica, sociale e tecnologica anche mediante programmi
finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e private, in
particolare con le sedi universitarie, con il consiglio nazionale delle
ricerche (cnr), con i servizi sanitari e sociali, considerando la
persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi
e consapevoli della ricerca;
2.assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e
precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;
3.garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e
riabilitativi, che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze
scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento
della persona handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la sua
integrazione e partecipazione alla vita sociale;
4.assicurare alla famiglia della persona handicappata un'informazione di
carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione
dell'evento, anche in relazione alle possibilità di recupero e di
integrazione della persona handicappata nella società;
5.assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi
sociosanitari la collaborazione della famiglia, della comunità e della
persona handicappata, attivandone le potenziali capacità;
6.assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di
maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare
o constatare tempestivamente l'insorgenza della minorazione o per
ridurre e superare i danni della minorazione sopraggiunta;
7.attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi
rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona
handicappata, assicurando il coordinamento e l'integrazione con gli
altri servizi territoriali sulla base degli accordi di programma di cui
all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
8.
garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno
psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare,
strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari
e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il
raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo;
9.promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni,
iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della
popolazione, per la prevenzione e per la cura degli handicap, la
riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne é colpito;
12.garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei
anche al di fuori della circoscrizione territoriale;
13.promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di
esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti
dalla presente legge.
Art. 6. ( note )
Prevenzione e diagnosi precoce
1.Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce
delle minorazioni si attuano nel quadro della programmazione sanitaria
di cui agli articoli 53 e 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
successive modificazioni.
2.Le regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni di cui
alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833,
e successive modificazioni, disciplinano entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge:
1.l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione sulle cause
e sulle conseguenze dell'handicap, nonché sulla prevenzione in fase
preconcezionale, durante la gravidanza, il parto, il periodo neonatale e
nelle varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono tali
funzioni;
2.l'effettuazione del parto con particolare rispetto dei ritmi e dei
bisogni naturali della partoriente e del nascituro;
3.l'individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e di lavoro,
dei fattori di rischio che possono determinare malformazioni congenite e
patologie invalidanti;
4.i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce
per la prevenzione delle malattie genetiche che possono essere causa di
handicap fisici, psichici, sensoriali di neuromotulesioni;
5.il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e la
terapia di eventuali patologie complicanti la gravidanza e la
prevenzione delle loro conseguenze;
6.l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a
rischio;
7.nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi precoce
delle malformazioni e l'obbligatorietà del controllo per
l'individuazione ed il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo
congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica. le modalità
dei controlli e della loro applicazione sono disciplinate con atti di
indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 5, primo comma,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833. con tali atti possono essere
individuate altre forme di endocrinopatie e di errori congeniti del
metabolismo alle quali estendere l'indagine per tutta la popolazione
neonatale;
8.un'attività di prevenzione permanente che tuteli i bambini fin dalla
nascita anche mediante il coordinamento con gli operatori degli asili
nido, delle scuole materne e dell'obbligo, per accertare l'inesistenza o
l'insorgenza di patologie e di cause invalidanti e con controlli sul
bambino entro l'ottavo giorno, al trentesimo giorno, entro il sesto ed
il nono mese di vita e ogni due anni dal compimento del primo anno di
vita. é istituito a tal fine un libretto sanitario personale, con le
caratteristiche di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, su cui sono riportati i risultati dei suddetti controlli ed ogni
altra notizia sanitaria utile a stabilire lo stato di salute del
bambino;
9.gli interventi informativi, educativi, di partecipazione e di
controllo per eliminare la nocività ambientale e prevenire gli infortuni
in ogni ambiente di vita e di lavoro, con particolare riferimento agli
incidenti domestici.
3.Lo stato promuove misure di profilassi atte a prevenire ogni forma di
handicap, con particolare riguardo alla vaccinazione contro la rosolia.
Art. 7.
Cura e riabilitazione
1.La cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano
con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate
tra loro, che valorizzino le abilità di ogni persona handicappata e
agiscano sulla globalità della situazione di handicap, coinvolgendo la
famiglia e la comunità. a questo fine il servizio sanitario nazionale,
tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura:
1.gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona
handicappata, nonché gli specifici interventi riabilitativi e
ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed
educativi a carattere diurno o residenziale di cui all'articolo 8, comma
1, lettera l);
2.la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature,
protesie sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni.
2.Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui servizi
ed ausili presenti sul territorio, in italia e all'estero.
Art. 8. ( note )
Inserimento ed integrazione sociale
1.L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si
realizzano mediante:
1.interventi di carattere socio-psicopedagogico, di assistenza sociale e
sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi
della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del
nucleo familiare in cui é inserita;
2.servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o
permanente grave limitazione dell'autonomia personale;
3.interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e
privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche
che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
4.provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il
diritto allo studio della persona handicappata, con particolare
riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a
linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità
di personale appositamente qualificato, docente e non docente;
5.adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi,
sportivi, di tempo libero e sociali;
6.misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in
forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche
attraverso incentivi diversificati;
7.provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto
pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici;
8.affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;
9.organizzazione e sostegno di comunità-alloggio, case-famiglia e
analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire
la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata,
priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare,
naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;
12.istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi ed educativi
diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere
possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o
permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico,
e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di
integrazione lavorativa. gli standard dei centri socio-riabilitativi
sono definiti dal ministro della sanità, di concerto con il ministro per
gli affari sociali, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra
lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di
cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
13.organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed
estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione
della scuola.
Art. 9. ( note )
Servizio di aiuto personale
1.Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai comuni o
dalle unità sanitarie locali nei limiti delle proprie ordinarie risorse
di bilancio, é diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave
limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la
fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di
sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di
integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio di
interpretariato per i cittadini non udenti.
2.Il servizio di aiuto personale é integrato con gli altri servizi
sanitari e socio-assistenziali esistenti sul territorio e può avvalersi
dell'opera aggiuntiva di:
1.coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di
coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta;
2.cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di
prestare attività volontaria;
3.organizzazioni di volontariato.
3.Il personale indicato alle lettere a), b), c) del comma 2 deve avere
una formazione specifica.
4.Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si estende la
disciplina dettata dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991,
n. 266.
Art. 10. ( Modificato dalla L. n. 162/1998 )
Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità
1.I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro
unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, nell'ambito
delle competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dalla
legge 8 giugno 1990, n. 142, possono realizzare con le proprie ordinarie
risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto alla integrazione
sociale e scolastica secondo le modalità stabilite dalla presente legge
e nel rispetto delle priorità degli interventi di cui alla legge 4
maggio 1983, n. 184, comunità alloggio e centri socio-riabilitativi per
persone con handicap in situazione di gravità.
1.bis.Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e
prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti di cui
al presente articolo per i quali venga meno il sostegno del nucleo
familiare.
2.Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui alla lettera
m) del comma 1 dell'articolo 8 sono realizzate d'intesa con il gruppo di
lavoro per l'integrazione scolastica di cui all'articolo 15 e con gli
organi collegiali della scuola.
3.Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi
finanziamenti, previo parere della regione sulla congruità
dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e al
sostegno di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone
handicappate in situazione di gravità, promossi da enti, associazioni,
fondazioni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (ipab),
società cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi
regionali.
4.Gli interventi di cui al comma 1 e 3 del presente articolo possono
essere realizzati anche mediante le convenzioni di cui all'articolo 38.
5.Per la collocazione topografica, l'organizzazione e il funzionamento,
le comunità-alloggio e i centri socio-riabilitativi devono essere idonei
a perseguire una costante socializzazione dei soggetti ospiti, anche
mediante iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il
volontariato.
6.L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o
privati concernenti immobili da destinare alle comunità alloggi ed ai
centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di
destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli
scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in aree vincolate o a
diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla
legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e dal
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, costituisce variante del piano
regolatore. il venir meno dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla
presente legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino della
originaria destinazione urbanistica dell'area.
Art. 11. ( note )
Soggiorno all'estero per cure
1.Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di cui all'articolo 7 del
decreto del ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella
gazzetta ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, ove nel centro di
altissima specializzazione estero non sia previsto il ricovero
ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati, il
soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore in alberghi o
strutture collegate con il centro é equiparato a tutti gli effetti alla
degenza ospedaliera ed é rimborsabile nella misura prevista dalla
deroga.
2.La commissione centrale presso il ministero della sanità di cui
all'articolo 8 del decreto del ministro della sanità 3 novembre 1989,
pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, esprime
il parere sul rimborso per i soggiorni collegati agli interventi
autorizzati dalle regioni sulla base di criteri fissati con atto di
indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale sono disciplinate
anche le modalità della corresponsione di acconti alle famiglie.
Art. 12.
Diritto all'educazione e all'istruzione
1.Al bambino da 0 a 3 anni handicappato é garantito l'inserimento negli
asili nido.
2.É garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona
handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni
universitarie.
3.L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle
potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella
comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
4.L'esercizio del diritto all'educazione non può essere impedito da
difficoltà di apprendimento né di altre difficoltà derivanti dalle
disabilità connesse all'handicap.
5.All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed
all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi
funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della
formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui
definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei
genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie
locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante
specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante
operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal
ministro della pubblica istruzione. il profilo indica le caratteristiche
fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo
sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di
handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che
devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e
sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona
handicappata.
6.Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono,
con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della
scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei
diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.
7.I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono
svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e
coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge
23 dicembre 1978, n. 833.
8.Il profilo dinamico-funzionale é aggiornato a conclusione della scuola
materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso
di istruzione secondaria superiore.
9.Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico,
temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola,
sono comunque garantire l'educazione e l'istruzione scolastica. a tal
fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali
e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati,
convenzionati con i ministeri della sanità e del lavoro e della
previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati,
di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. a tali
classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di
degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia
accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per
un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. la frequenza di
tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione
sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di
degenza, é equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle
quali i minori sono iscritti.
10.Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli
obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche
mediante l' utilizzazione di personale in possesso di specifica
formazione psicopedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i
nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di
personale esperto.
Aggiornamento: Il d.l. 27 agosto 1993, n. 324 nel testo introdotto dalla
legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 423 ha disposto che " il
presente art.12 comma 5 va interpretato nel senso che l'individuazione
dell'alunno come persona handicappata, necessaria per assicurare l'
esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione ed alla
integrazione scolastica di cui agli articoli 12 e 13 della medesima
legge , non consiste nell'accertamento previsto dall'articolo 4 della
legge stessa, ma é effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di
indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 dell'anzidetto articolo 12 .
In attesa dell' adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento, al fine
di garantire i necessari interventi di sostegno, all'individuazione
provvedono, nel rispetto delle relative competenze, uno psicologo,
ovvero un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio
presso l'unità sanitaria locale di residenza dell'alunno.
Art. 13. ( note )
Integrazione scolastica
1.L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e
nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle
università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11
maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive
modificazioni, anche attraverso:
1.la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli
sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con
altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. a tale
scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie
locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi
di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i ministri
per gli affari sociali e della sanità, sono fissati agli indirizzi per
la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono
finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di
progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati,
nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività
integrative extrascolastiche. negli accordi sono altresì previsti i
requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai
fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;
2.la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e
di sussidi didattici nonché di ogni forma di ausilio tecnico, ferma
restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali
all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante
convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza
pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale
didattico;
3.la programmazione da parte dell'università di interventi adeguatisi al
bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio
individuale;
4.l'attribuzione, con decreto del ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad
interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e
l'apprendimento di studenti non udenti.
5.la sperimentazione di cui al decreto del presidente della repubblica
31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni
con handicap.
2.Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità
sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento
dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze
dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero,
la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale
docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.
3.Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del
decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire
l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni
con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno
mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
4.I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono
determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un
rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione
e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo
preordinate dall'articolo 42, comma 6, lettera h).
5.Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite
attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative
sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di
sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base
del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo
individualizzato.
6.Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e
delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e
didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza
dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei
docenti.
7.bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università no garantiti
sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le
convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di
appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università
nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura
degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5-bis
dell'articolo 16.
Art. 14. ( note )
Modalità di attuazione dell'integrazione
1.Il ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e
all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze
in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati, ai
sensi dell'articolo 26 del decreto del presidente della repubblica 23
agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il
ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di
cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. il ministro della
pubblica istruzione provvede altresì:
1.all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente
qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima
classe della scuola secondaria di primo grado;
2.all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il
criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle
classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica
individualizzata;
3.a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola,
prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo
inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza
scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di
scuola, consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche
sino al compimento del diciottesimo anno di età;
5.nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei
docenti, sentiti gli specialisti di cui all'articolo 4, secondo comma,
lettera l), del decreto del presidente della repubblica 31 maggio 1974,
n. 416, su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere
consentita una terza ripetenza in singole classi.
2.I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all'articolo
4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il conseguimento del diploma
abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei
limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione
vigente per la definizione dei suddetti piani di studio, discipline
facoltative, attinenti all'integrazione degli alunni handicappati,
determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 341
del 1990. nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del
predetto articolo 4 deve essere specificato se l'insegnante ha sostenuto
gli esami relativi all'attività didattica di sostegno per le discipline
cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha
valore abilitante anche per l'attività didattica di sostegno.
3.La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, della citata legge n. 341 del 1990 comprende, nei limiti degli
stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la
definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi
attinenti all'integrazione scolastica degli alunni handicappati. il
diploma di laurea per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari
di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 341 del 1990
costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica
di sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami relativi,
individuati come obbligatori per la preparazione all'attività didattica
di sostegno, nell'ambito della tabella suddetta definita ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 341 del 1990.
4.L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani di
studio delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di
laurea di cui al comma 3 può essere impartito anche da enti o istituti
specializzati all'uopo convenzionati con le università, le quali
disciplinano le modalità di espletamento degli esami e i relativi
controlli. i docenti relatori dei corsi di specializzazione devono
essere in possesso del diploma di laurea e del diploma di
specializzazione.
5.Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della citata legge n. 341
del 1990, relativamente alla scuola di specializzazione si applicano le
disposizioni di cui al decreto del presidente della repubblica 31 maggio
1974, n. 417, e successive modificazioni, al decreto del presidente
della repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e all'articolo 65 della legge
20 maggio 1982, n. 270.
6.L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti
titoli di specializzazione é consentita unicamente qualora manchino
docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.
7.Gli accordi di programma di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a),
possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il
personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti
locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.
Art. 15. ( note )
Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica
1.Presso ogni ufficio scolastico provinciale é istituito un gruppo di
lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli
studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo 14,
decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive
modificazioni, due esperti designati dagli enti locali, due esperti
delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni
delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello
provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri
indicati dal ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il gruppo di
lavoro dura in carica tre anni.
2.Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di
primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro
composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con
il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione
predisposte dal piano educativo.
3.I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e
proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole,
di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la
conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di
cui agli articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione e l'attuazione dei
piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività
inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.
4.I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare
al ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta
regionale. Il presidente della giunta regionale può avvalersi della
relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi
di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40.
Art. 16.
Valutazione del rendimento e prove d'esame
1.Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti
é indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali
discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali
attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in
sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
2.Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi
conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli
insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in
rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3.Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni
handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per
l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di
assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
4.Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla
valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche
universitari con l'uso degli ausili loro necessari.
5.Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore
degli studenti handicappati é consentito per il superamento degli esami
universitari previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio
del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma 6-bis. E'
consentito, altresì, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in
relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilità di svolgere
prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato.
5.bis. Le università, con proprie disposizioni, istituiscono un docente
delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e
supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito
dell'ateneo
Art. 17. ( note )
Formazione professionale
1.Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, primo
comma, lettere l) e m), e 8, primo comma, lettere g) e h), della legge
21 dicembre 1978, n. 845, realizzano l'inserimento della persona
handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri
pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati che non
siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari
l'acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifica
nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale
tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi
individualizzati realizzati durante l'iter scolastico. a tal fine
forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie.
2.I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse
capacità ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, é
inserita in classi comuni o in corsi specifici o in corsi prelavorativi.
3.Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le
persone handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. i
corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi
siano svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati
all'addestramento professionale, ovvero possono essere realizzati dagli
enti di cui all'articolo 5 della citata legge n. 845 del 1978, nonché da
organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da leggi vigenti.
le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, provvedono ad adeguare alle disposizioni di cui al
presente comma i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione
per le attività di formazione professionale di cui all'articolo 5 della
medesima legge n. 845 del 1978.
4.Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 é
rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria per
il collocamento obbligatorio nel quadro economico-produttivo
territoriale.
5.Fermo restando quanto previsto in favore delle persone handicappate
dalla citata legge n. 845 del 1978, una quota del fondo comune di cui
all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, é destinata ad
iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in forme
sperimentali, quali tirocini, contratti di formazione, iniziative
territoriali di lavoro guidato, corsi prelavorativi, sulla base di
criteri e procedure fissati con decreto del ministro del lavoro e della
previdenza sociale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 18. ( note )
Integrazione lavorativa
1.Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disciplinano l'istituzione e la tenuta dell'albo
regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di
servizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni
di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e
l'integrazione lavorativa di persone handicappate.
2.Requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, oltre a quelli
previsti dalle leggi regionali, sono:
1.avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di
associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo II del libro
I del codice civile;
2.garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del
personale e di efficienza operativa
3.Le regioni disciplinano le modalità di revisione ed aggiornamento
biennale dell'albo di cui al comma 1.
4.I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e
province, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali con gli
organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni conformi allo
schema tipo approvato con decreto del ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il ministro della sanità e con il
ministro per gli affari sociali, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5.L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 é condizione necessaria per
accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38.
6.Le regioni possono provvedere con proprie leggi:
1.a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate per
recarsi al posto di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di attività
lavorative autonome;
2.a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori
di lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto di lavoro per
l'assunzione delle persone handicappate.
Art. 19. ( note )
Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio
1.In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del
collocamento obbligatorio, le disposizioni di cui alla legge 2 aprile
1968, n. 482, e successive modificazioni, devono intendersi applicabili
anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano
una capacità lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni
compatibili. ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della
persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa e relazionale
dell'individuo e non solo della minorazione fisica o psichica. la
capacità lavorativa é accertata dalle commissioni di cui all'articolo 4
della presente legge, integrate ai sensi dello stesso articolo da uno
specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.
Art. 20.
Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle
professioni
1.La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi
pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili
necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione
allo specifico handicap.
2.Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per
l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
Art. 21. ( note )
(l'articolo trova applicazione in tema di criteri e modalità per il
conferimento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali
nell'amministrazione giudiziaria)
Precedenza nell'assegnazione di sede
1.La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due
terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza
della tabella a annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta
presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo,
ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2.I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di
trasferimento a domanda.
Art. 22.
Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato
1.Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non é richiesta
la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.
Art. 23.
Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e
ricreative
1.L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza
limitazione alcuna. il ministro della sanità con proprio decreto da
emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, definisce i protocolli per la concessione dell'idoneità alla
pratica sportiva agonistica alle persone handicappate.
2.Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il comitato olimpico
nazionale italiano (coni) realizzano, in conformità alle disposizioni
vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche,
ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità e la
fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte
delle persone handicappate.
3.Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro
rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del
decreto del ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di
attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva
possibilità di accesso al mare delle persone handicappate.
4.Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla
visitabilità degli impianti ai sensi del citato decreto del ministro dei
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
5.Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 5, primo
comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici esercizi,
discrimina persone handicappate é punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con
la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.
Art. 24. ( note )
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche
1.Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti
al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la
visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive
modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla
legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento
approvato con decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1978, n.
384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al
citato decreto del ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2.Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai
vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni,
nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime
finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della
citata legge n. 13 del 1989 non possano venire concesse, per il mancato
rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela
del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di
accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere
realizzata con opere provvisionali, come definite dall'articolo 7 del
decreto del presidente della repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei
limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.
3.Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori
riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1,
rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma, della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono allegate
una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla
normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle
barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente
articolo.
4.Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere
di cui al comma 1 é subordinato alla verifica della conformità del
progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal
comune. il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di
abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere
siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di eliminazione delle barriere architettoniche. a tal fine può
richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della
concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata
redatta da un tecnico abilitato.
5.Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di
finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della legge 28 febbraio
1986, n. 41, e l'obbligo della dichiarazione del progettista,
l'accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di
eliminazione delle barriere architettoniche spetta all'amministrazione
competente, che dà atto in sede di approvazione del progetto.
6.La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi
pubblici o aperti al pubblico é accompagnata dalla dichiarazione di cui
al comma 3. il rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità é
condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione
allo stato dell'immobile.
7.Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al
pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di
accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle
quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione
dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate
inabitabili e inagibili. il progettista, il direttore dei lavori, il
responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità
ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono
direttamente responsabili. essi sono puniti con l'ammenda da lire 10
milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi
professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.
8.Il comitato per l'edilizia residenziale (cer), di cui all'articolo 3
della legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo restando il divieto di
finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della citata legge n. 41
del 1986, dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di opere
di urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per la
eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti di
edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data di entrata in
vigore della presente legge.
9.I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del
1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli
spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla
realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori
acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in
modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.
10.Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la cassa
depositi e prestiti concede agli enti locali per la contrazione di mutui
con finalità di investimento, una quota almeno pari al 2 per cento é
destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e
recupero in attuazione delle norme di cui al regolamento approvato con
decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
11.I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di
cui all'articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971, all'articolo 2
del citato regolamento approvato con decreto del presidente della
repubblica n. 384 del 1978, alla citata legge n. 13 del 1989, e
successive modificazioni, e al citato decreto del ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. scaduto tale termine, le norme
dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del
presente articolo perdono efficacia.
Aggiornamento: Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 convertito con L. 23
dicembre 1996, n. 647 ha disposto che " le disposizioni di cui al
suddetto comma si applicano a decorrere dal 31 dicembre 1995 ".
Art. 25.
Accesso alla informazione e alla comunicazione
1.Il ministro delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla
realizzazione di progetti elaborati dalle concessionarie per i servizi
radiotelevisivi e telefonici volti a favorire l'accesso all'informazione
radiotelevisiva e alla telefonia anche mediante installazione di
decodificatori e di apparecchiature complementari, nonché mediante
l'adeguamento delle cabine telefoniche.
2.All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni per
la concessione di servizi radiotelevisivi o telefonici sono previste
iniziative atte a favorire la ricezione da parte di persone con handicap
sensoriali di programmi di informazione, culturali e di svago e la
diffusione di decodificatori.
Art. 26. ( note )
Mobilità e trasporti collettivi
1.Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono
gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità
di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse
condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo
appositamente adattati o di servizi alternativi.
2.I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di
bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate
non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.
3.Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le regioni elaborano, nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei
piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità
delle persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione di
accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142. i suddetti piani prevedono servizi alternativi per le zone
non coperte dai servizi di trasporto collettivo. fino alla completa
attuazione dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano i servizi
già istituiti. i piani di mobilità delle persone handicappate
predisposti dalle regioni sono coordinati con i piani di trasporto
predisposti dai comuni.
4.Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei mutui
autorizzati a favore dell'ente ferrovie dello stato é destinata agli
interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle
strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'ente
medesimo, attraverso capitolati d'appalto formati sulla base
dell'articolo 20 del regolamento approvato con decreto del presidente
della repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
5.Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
ministro dei trasporti provvede alla omologazione di almeno un prototipo
di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone ferroviario,
conformemente alle finalità della presente legge.
6.Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalità dei
prototipi omologati di cui al comma 5, il ministro dei trasporti
predispone i capitolati d'appalto contenenti prescrizioni per adeguare
alle finalità della presente legge i mezzi di trasporto su gomma in
corrispondenza con la loro sostituzione.
Art. 27. ( note )
Trasporti individuali
1.A favore dei titolari di patente di guida delle categorie a, b o c
speciali, con incapacità motorie permanenti, le unità sanitarie locali
contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di guida,
quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del 20 per
cento, a carico del bilancio dello stato.
2.Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, sono
soppresse le parole: ", titolari di patente f" e dopo le parole:
"capacità motorie," sono aggiunte le seguenti: "anche prodotti in
serie,".
3.Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 97 del 1986, é
inserito il seguente:
"2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa all'imposta
sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l'invalido non
abbia conseguito la patente di guida delle categorie a, b o c speciali,
entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo. entro i successivi
tre mesi l'invalido provvede al versamento della differenza tra
l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa all'aliquota
in vigore per il veicolo acquistato".
4.Il comitato tecnico di cui all'articolo 81, comma 9, del testo unico
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con
decreto del presidente della repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come
sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111,
é integrato da due rappresentanti delle associazioni delle persone
handicappate nominati dal ministro dei trasporti su proposta del
comitato di cui all'articolo 41 della presente legge.
5.Le unità sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai
soggetti di cui al comma 1, ad un apposito fondo, istituito presso il
ministero della sanità, che provvede ad erogare i contributi nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42.
Art. 28. ( note )
Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate
1.I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone
handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in
concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati.
2.Il contrassegno di cui all'articolo 6 del regolamento approvato con
decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1978, n. 384, che deve
essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo, é valido per
l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.
Art. 29. ( note )
Esercizio del diritto di voto
1.In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i
servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori
handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.
2.Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità
sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale,
garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di
medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e
dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio
1991, n. 15.
3.Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati
impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto.
l'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. nessun
elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un
handicappato. sul certificato elettorale dell'accompagnatore é fatta
apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto
tale compito.
Art. 30.
Partecipazione
1.Le regioni per la redazione dei programmi di promozione e di tutela
dei diritti della persona handicappata, prevedono forme di consultazione
che garantiscono la partecipazione dei cittadini interessati.
Art. 31. ( note )
Riserva di alloggi
1.All'articolo 3, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e
successive modificazioni, é aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"r-bis) Dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la
concessione di contributi in conto capitale a comuni, istituti autonomi
case popolari, imprese, cooperative o loro consorzi per la realizzazione
con tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi di edilizia
sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti
handicappati ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano
persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedite
capacità motorie".
2.( Abrogato )
3.( Abrogato )
4.( Abrogato )
Art. 32. ( Abrogato )
Art. 33. ( Modificato dall'art. 19 della Legge n. 53/2000 )
(L'articolo trova applicazione in tema di criteri e modalità per il
conferimento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali
nell'amministrazione giudiziaria)
Agevolazioni
1.( abrogato )
2.I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di
lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del
periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero
retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
3.Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la
lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche
adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità parente o
affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di
permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in
maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in
situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
4.Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti
all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le
disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge
n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903.
5.Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico
o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il
terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede
di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito
senza il suo consenso ad altra sede.
6.La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può
usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha
diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al
proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il
suo consenso.
7.Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli
affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.
Aggiornamento: Il d.l. 27 agosto 1993, n. 324 nel testo introdotto dalla
legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 423 ha disposto che " le parole
hanno diritto a tre giorni di permesso mensile devono interpretarsi nel
senso che il permesso mensile deve essere comunque retribuito. All'onere
derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 30
miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consigliodei Ministri."
Aggiornamento:La l. 24 dicembre 1993, n. 537 (in S.O. n. 121 relativo
alla G.U. 28/12/1993, n. 303 ha stabilito con l'art. 3 che "i tre giorni
di permesso mensili di cui al comma 3 del presente articolo non sono
computati al fine del raggiungimento del limite fissato dal terzo comma
dell'articolo 37 del testo unico approvato con d.P.R. n. 3/1957 come
sostituito dal comma 37 del suindicato art. 3 l. n. 537/93".
Art. 34. ( note )
Protesi e ausili tecnici
1.Con decreto del ministro della sanità da emanare, sentito il consiglio
sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nella revisione e ridefinizione del
nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al terzo comma
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono inseriti
apparecchi e attrezzature elettronici e altri ausili tecnici che
permettano di compensare le difficoltà delle persone con handicap fisico
o sensoriale.
Art. 35. ( note )
Ricovero del minore handicappato
1.Nel caso di ricovero di una persona handicappata di minore età presso
un istituto anche a carattere sanitario, pubblico o privato, ove
dall'istituto sia segnalato l'abbandono del minore, si applicano le
norme di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.
Art. 36.
Aggravamento delle sanzioni penali
1.Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonché
per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del
libro secondo del codice penale, e per i reati di cui alla legge 20
febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata la
pena é aumentata da un terzo alla metà.
2.Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 é ammessa la
costituzione di parte civile del difensore civico, nonché
dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o
un suo familiare.
Art. 37.
Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata
1.Il Ministro di grazia e giustizia, il ministro dell'interno e il
ministro della difesa, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze,
disciplinano con proprio decreto le modalità di tutela della persona
handicappata, in relazione alle sue esigenze terapeutiche e di
comunicazione, all'interno dei locali di sicurezza, nel corso dei
procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva e di
espiazione della pena.
Art. 38. ( note )
Convenzioni
1.Per fornire i servizi di cui alla presente legge, i comuni, anche
consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità
sanitarie locali per la parte di loro competenza, si avvalgono delle
strutture e dei servizi di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre
1978, n. 833. possono inoltre avvalersi dell'opera di associazioni
riconosciute e non riconosciute, di istituzioni private di assistenza
non aventi scopo di lucro e di cooperative, sempreché siano idonee per i
livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per
l'efficienza organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di
apposite convenzioni.
2.I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità
montane, rilevata la presenza di associazioni in favore di persone
handicappate, che intendano costituire cooperative di servizi o
comunità-alloggio o centri socio-riabilitativi senza fini di lucro,
possono erogare contributi che consentano di realizzare tali iniziative
per i fini previsti dal comma 1, lettere h), i) e l) dell'articolo 8,
previo controllo dell'adeguatezza dei progetti e delle iniziative, in
rapporto alle necessità dei soggetti ospiti, secondo i principi della
presente legge.
Art. 39.
Compiti delle regioni
1.Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità
di bilancio, ad interventi sociali, educativoformativi e riabilitativi
nell'ambito del piano sanitario nazionale,di cui all'articolo 53 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e della
programmazione regionale dei servizi sanitari, sociali e
formativo-culturali.
2.Le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti
locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul
territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio:
1.a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle
prestazioni, nonché i criteri per l'erogazione dell'assistenza economica
integrativa di competenza dei comuni;
2.a definire, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142, le modalità di coordinamento e di
integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali di cui alla
presente legge con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche
d'intesa con gli organi periferici dell'amministrazione della pubblica
istruzione e con le strutture prescolastiche o scolastiche e di
formazione professionale, anche per la messa a disposizione di
attrezzature, operatori o specialisti necessari all'attività di
prevenzione, diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro
interno;
3.a definire, in collaborazione con le università e gli istituti di
ricerca, i programmi e le modalità organizzative delle iniziative di
riqualificazione ed aggiornamento del personale impiegato nelle attività
di cui alla presente legge;
4.a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui all'articolo
38, le attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di
apprendimento e di riabilitazione, nonché la produzione di sussidi
didattici e tecnici;
5.a definire le modalità di intervento nel campo delle attività
assistenziali e quelle di accesso ai servizi;
6.a disciplinare le modalità del controllo periodico degli interventi di
inserimento ed integrazione sociale di cui all'articolo 5, per
verificarne la rispondenza all'effettiva situazione di bisogno;
7.a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i criteri relativi all'istituzione e al
funzionamento dei servizi di aiuto personale;
8.ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli
incentivi e dei contributi di cui all'articolo 18, comma 6, per
garantire la loro effettiva finalizzazione all'integrazione lavorativa
delle persone handicappate;
9.a promuovere programmi di formazione di personale volontario da
realizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato;
12.ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei
contributi per assistenza erogati sul territorio anche da enti pubblici
e enti o associazioni privati, i quali trasmettono alle regioni i
rispettivi bilanci, secondo modalità fissate dalle regioni medesime.
12.bis) a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare
come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti
locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità, di
cui all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e
di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla
realizzazione dei servizi di cui all'articolo 9, all'istituzione di
servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di
quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e
al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito
di programmi previamente concordati;
12.ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita
indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione
dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni
essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le
modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in
forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che
ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della
loro efficacia.
Aggiornamento: La legge 21 maggio 1998, n. 162, ha disposto che "Per
l'attuazione delle misure previste dal comma 2, lettere l-bis) e l-ter)
del presente articolo 39, é autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per
l'anno 1998, di lire 60 miliardi per l'anno 1999 e di lire 59 miliardi a
decorrere dall'anno 2000, da ripartire tra le regioni ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, della presente legge, tenuto conto del numero
di persone con handicap di particolare gravità di cui all'articolo 3,
comma 3, della presente legge".
Art. 40. ( note )
Compiti dei comuni
1.I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità
montane e le unità sanitarie locali qualora le leggi regionali
attribuiscano loro la competenza attuano gli interventi sociali e
sanitari previsti dalla presente legge nel quadro della normativa
regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27
della legge 8 giugno 1990, dando priorità agli interventi di
riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi
esistenti.
2.Gli statuti comunali di cui all'articolo 4 della citata legge n. 142
del 1990 disciplinano le modalità di coordinamento degli interventi di
cui al comma 1 con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo
libero operanti nell'ambito territoriale e l'organizzazione di un
servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, da realizzarsi
anche nelle forme del decentramento previste dallo statuto stesso.
Art. 41
Competenze del ministro per gli affari sociali e costituzione del
comitato nazionale per le politiche dell'handicap
1.Il ministro per gli affari sociali coordina l'attività delle
amministrazioni dello stato competenti a realizzare gli obiettivi della
presente legge ed ha compiti di promozione di politiche di sostegno per
le persone handicappate e di verifica dell'attuazione della legislazione
vigente in materia.
2.I disegni di legge del governo contenenti disposizioni concernenti la
condizione delle persone handicappate sono presentati previo concerto
con il ministro per gli affari sociali.il concerto con il ministro per
gli affari sociali é obbligatorio per i regolamenti e per gli atti di
carattere generale adotti in materia.
3.Per favorire l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, é istituito
presso la presidenza del consiglio dei ministri il comitato nazionale
per le politiche dell'handicap.
4.Il comitato é composto dal ministro per gli affari sociali, che lo
presiede, dai ministri dell'interno, del tesoro, della pubblica
istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, nonché
dai ministri per le riforme istituzionali e gli affari regionali e per
il coordinamento delle politiche comunitarie. alle riunioni del comitato
possono essere chiamati a partecipare altri ministri in relazione agli
argomenti da trattare.
5.Il comitato é convocato almeno tre volte l'anno, di cui una prima
della presentazione al consiglio dei ministri del disegno di legge
finanziaria.
6.Il comitato si avvale di:
1.tre assessori scelti tra gli assessori regionali e delle province
autonome di trento e di bolzano designati dalla conferenza dei
presidenti delle regioni e delle provincie autonome ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 4/8;
2.tre rappresentanti degli enti locali designati dall'associazione
nazionale dei comuni italiani (anci) e un rappresentante degli enti
locali designato dalla lega delle autonomie locali;
3.cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle associazioni in
possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19
novembre 1987, n. 476, che svolgano attività di promozione e tutela
delle persone handicappate e delle loro famiglie;
4.tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
7.Il comitato si avvale dei sistemi informativi delle amministrazioni in
esso rappresentate.
8.Il ministro per gli affari sociali, entro il 15 aprile di ogni anno,
presenta una relazione al parlamento sui dati relativi allo stato di
attuazione delle politiche per l'handicap in italia, nonché sugli
indirizzi che saranno seguiti. a tal fine le amministrazioni dello
stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le provincie autonome
di Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono, entro il 28
febbraio di ciascun anno, alla presidenza del consiglio dei ministri
tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati
dalla presente legge. nel primo anno di applicazione della presente
legge la relazione é presentata entro il 30 ottobre.
9.Il comitato, nell'esercizio delle sue funzioni, é coadiuvato da una
commissione permanente composta da un rappresentante per ciascuno dei
ministeri dell'interno, delle finanze, del tesoro, della pubblica
istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale,
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da tre
rappresentanti della presidenza del consiglio dei ministri di cui uno
del dipartimento per gli affari sociali, uno del dipartimento per gli
affari regionali, uno del dipartimento per la funzione pubblica. la
commissione é presieduta dal responsabile dell'ufficio per le
problematiche della famiglia, della terza età, dei disabili e degli
emarginati, del dipartimento per gli affari sociali.
Aggiornamenti: La Corte costituzionale con la sentenza 21-29 ottobre
1992, n. 406 (in G.U. 1 s. s. 4/11/1992, n. 46) ha dichiarato la
illegittimità costituzionale del sesto comma di questo articolo " nella
parte in cui, con riguardo alla lettera a), prevede che il Comitato " si
avvale di", anziché " é composto da" ".
Aggiornamenti: Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373 ha disposto che "sono
attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
gli affari sociali le funzioni del soppresso Comitato nazionale per le
politiche dell'handicap di cui al presente articolo 41".
Art. 41-bis ( Modificato dalla L. n. 162/1998 )
Conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap.
1. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, promuove indagini statistiche e conoscitive sull'handicap e
convoca ogni tre anni una conferenza nazionale sulle politiche
dell'handicap alla quale invita soggetti pubblici, privati e del privato
sociale che esplicano la loro attività nel campo dell'assistenza e della
integrazione sociale delle persone handicappate. Le conclusioni di tale
conferenza sono trasmesse al Parlamento anche al fine di individuare
eventuali correzioni alla legislazione vigente.
Aggiornamento: La legge 21 maggio 1998, n. 162, ha disposto che "Per
l'attuazione delle misure previste dal presente articolo 41-bis, é
autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per l'anno 1998 e di lire 46
miliardi per l'anno 1999".
Art. 41-ter ( Modificato dalla L. n. 162/1998 )
Progetti sperimentali.
1.Il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina progetti
sperimentali aventi per oggetto gli interventi previsti dagli articoli
10, 23, 25 e 26 della presente legge.
2.Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, d'intesa
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri e le modalità
per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali di cui
al comma 1 nonchè i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati per
il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo.
Aggiornamento: La legge 21 maggio 1998, n. 162, ha disposto che "Per
l'attuazione delle misure previste dal presente articolo 41-ter, é
autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per l'anno 1998 e di lire 46
miliardi per l'anno 1999".
Art. 42. ( note )
Copertura finanziaria
1.Presso la presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento per gli
affari sociali, é istituito il fondo per l'integrazione degli interventi
regionali e delle provincie autonome in favore dei cittadini
handicappati.
2.Il ministro per gli affari sociali provvede, sentito il comitato
nazionale per le politiche dell'handicap di cui all'articolo 41, alla
ripartizione annuale del fondo tra le regioni e le provincie autonome di
Trento e di Bolzano, in proporzione al numero degli abitanti.
3.A partire dal terzo anno di applicazione della presente legge, il
criterio della proporzionalità di cui al comma 2 può essere integrato da
altri criteri, approvati dal comitato di cui all'articolo 41, sentita la
conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le
provincie autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento a situazioni di
particolare concentrazione di persone handicappate e di servizi di alta
specializzazione, nonché a situazioni di grave arretratezza di alcune
aree.
4.Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a
ripartire i fondi di loro spettanza tra gli enti competenti a realizzare
i servizi, dando priorità agli interventi in favore delle persone
handicappate in situazione di gravità e agli interventi per la
prevenzione.
5.Per le finalità previste dalla presente legge non possono essere
incrementate le dotazioni organiche del personale della scuola di ogni
ordine e grado oltre i limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie
all'uopo preordinate dal comma 6, lettera h).
6.E' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per l'anno 1992 e di lire
150 miliari a decorrere dal 1993, da ripartire, per ciascun anno,
secondo le seguenti finalità:
1.lire 2 miliardi e 300 milioni per l'integrazione delle commissioni di
cui all'articolo 4;
2.lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno all'estero per cure
nei casi previsti dall'articolo 11;
3.lire 4 miliardi per il potenziamento dei servizi di istruzione dei
minori ricoverati di cui all'articolo 12;
4.lire 8 miliardi per le attrezzature per le scuole di cui all'articolo
13, comma 1, lettera b);
5.lire 2 miliardi per le attrezzature per le università di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera b);
6.lire 1 miliardo e 600 milioni per l'attribuzione di incarichi a
interpreti per studenti non udenti nelle università di cui all'articolo
13, comma 1, lettera d);
7.lire 4 miliardi per l'avvio della sperimentazione di cui all'articolo
13, comma 1, lettera e);
8.lire 19 miliardi per l'anno 1992 e lire 38 miliardi per l'anno 1993
per l'assunzione di personale docente di sostegno nelle scuole
secondarie di secondo grado prevista dall'articolo 13, comma 4;
9.lire 4 miliardi e 538 milioni per la formazione del personale docente
prevista dall'articolo 14;
12.lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento dei gruppi di lavoro
di cui all'articolo 15;
13.lire 5 miliardi per i contributi ai progetti per l'accesso ai servizi
radiotelevisivi e telefonici previsti all'articolo 25;
14.lire 4 miliardi per un contributo del 20 per cento per la modifica
degli strumenti di guida ai sensi dell'articolo 27, comma 1;
15.lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per le
agevolazioni per i genitori che lavorano, previste dall'articolo 33;
16.lire 50 milioni per gli oneri d funzionamento del comitato e della
commissione di cui all'articolo 41;
17.lire 42 miliardi e 512 milioni per l'anno 1992 e lire 53 miliardi e
512 milioni a partire dall'anno 1993 per il finanziamento del fondo per
l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in
favore dei cittadini handicappati di cui al comma 1 del presente
articolo.
7.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire
120 miliardi per l'anno 1992 e a lire 150 miliardi a decorrere dall'anno
1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856
dello stato di previsione del ministero del tesoro per il 1922, all'uopo
utilizzando l'accantonamento "provvedimenti in favore di portatori di
handicap".
8.Il ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 43. ( note )
Abrogazioni
1.L'articolo 230 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio
1928, n. 577, l'articolo 415 del regolamento approvato con regio decreto
26 aprile 1928, n. 1297 ed i commi secondo e terzo dell'articolo 28,
della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono abrogati.
Art. 44.
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Nota all'art. 2:
•Il testo dell'art. 4 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
approvato con legge costituzionale n. 5/1948, è il seguente:
"Art. 4 (Funzioni della regione). - In armonia con la Costituzione e i
principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e con il rispetto degli
obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme
fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica ...
(Omissis)".
Nota all'art. 5:
•L'art. 27 della legge n. 142/1990, recante norme in materia di
"Ordinamento delle autonomie locali", è il seguente:
"Art. 27 (Accordi di programma). - 1. Per la definizione e l'attuazione
di opere di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per
la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di
comuni, di provincie e regioni, di amministrazioni statali e di altri
soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il
Presidente della regione o il presidente della provincia o il Sindaco,
in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli
interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un
accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti
interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per
determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e di ogni altro
connesso adempimento .. (Omissis)".
Note all'art. 6:
•Il testo dell'art. 53 della legge n. 833/1978, sull'istituzione del
Servizio sanitario nazionale, come modificato dall'art. 20 del D.L. 12
settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11
novembre 1983, n. 368, per effetto dell'art. 1 della legge 23 ottobre
1985, n. 595, è il seguente:
"Art. 53. - Le linee generali di indirizzo e le modalità di svolgimento
delle attività istituzionali del Servizio sanitario nazionale sono
stabilite con il piano sanitario nazionale in conformità agli obiettivi
della programmazione socio-economica nazionale e tenuta presente
l'esigenza di superare le condizioni di arretratezza socio- sanitaria
che esistono nel Paese, particolarmente nelle regioni meridionali.
Il piano sanitario nazionale viene predisposto dal Governo su proposta
del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Il piano sanitario nazionale è sottoposto dal Governo al Parlamento ai
fini della sua approvazione con atto non legislativo.
Contestualmente alla trasmissione da parte del Governo al Parlamento del
piano sanitario nazionale, il Governo presenta al Parlamento il disegno
di legge contenente sia le disposizioni precettive ai fini della
applicazione del piano sanitario nazionale, sia le norme per il
finanziamento pluriennale del servizio sanitario nazionale, rapportate
alla durata del piano stesso, con specifica indicazione degli importi da
assegnare al fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 51 della
presente legge e dei criteri di ripartizione alle regioni.
Il Parlamento esaminata ed approva contestualmente il piano sanitario
nazionale, le norme precettive di applicazione e le norme di
finanziamento pluriennale.
Il Governo adotta i conseguenti atti di indirizzo e coordinamento,
sentito il Consiglio sanitario nazionale, il cui parere si intende
positivo se non espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.
Il piano sanitario nazionale ha di norma durata triennale e può essere
modificato nel corso del triennio con il rispetto delle modalità di cui
al presente articolo.
Il piano sanitario nazionale, le disposizioni precettive e le norme
finanziarie pluriennali di cui al precedente quinto comma sono approvati
e trasmessi dal Governo al Parlamento nel corso dell'ultimo anno di
vigenza del piano precedente, in tempo utile per consentirne
l'approvazione entro il 1 settembre dell'anno stesso.
Le regioni predispongono e approvano i propri piani sanitari regionali
entro il successivo mese di novembre".
•Il testo dell'art. 55 della citata legge n. 833/1978 è il seguente:
"Art. 55 (Piani sanitari regionali). - Le regioni provvedono
all'attuazione del servizio sanitario nazionale in base ai piani
sanitari triennali, coincidenti con il triennio del piano sanitario
nazionale, finalizzati alla eliminazione degli squilibri esistenti nei
servizi e nelle prestazioni nel territorio regionale.
I piani sanitari triennali delle regioni, che devono uniformarsi ai
contenuti e agli indirizzi del piano sanitario nazionale di cui all'art.
53 e riferirsi agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, sono
predisposti dalla giunta regionale, secondo la procedura prevista nei
rispettivi statuti per quanto attiene alla consultazione degli enti
locali e delle altre istituzioni ed organizzazioni interessate. I piani
sanitari triennali delle regioni sono approvati con legge regionale
almeno 120 giorni prima della scadenza di ogni triennio.
Ai contenuti ed agli indirizzi del piano regionale debbono uniformarsi
gli atti e provvedimenti emanati dalle regioni".
•Il testo dell'art. 5, primo comma, della medesima legge n. 833/1978 è
il seguente: "La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività
amministrative delle regioni in materia sanitaria, attinente ad esigenze
di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della
programmazione economica nazionale, ad esigenze di rigore e di efficacia
della spesa sanitaria nonché agli impegni derivanti dagli obblighi
internazionali e comunitari, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori
dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge,
mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro della sanità, sentito
il Consiglio sanitario nazionale".
•Il testo dell'art. 27 della più volte citata legge n. 833/1978 è il
seguente:
"Art. 27 (Strumenti informativi). - Le unità sanitarie locali forniscono
gratuitamente i cittadini di un libretto sanitario personale. Il
libretto sanitario riporta i dati caratteristici principali sulla salute
dell'assistito esclusi i provvedimenti relativi a trattamenti sanitari
obbligatori di cui al successivo articolo 33. L'unità sanitaria locale
provvede alla compilazione ed all'aggiornamento del libretto sanitario
personale, i cui dati sono rigorosamente coperti dal segreto
professionale.
Tali dati conservano valore ai fini dell'anamnesi richiesta dalla visita
di leva. Nel libretto sanitario sono riportati, a cura della sanità
militare, gli accertamenti e le cure praticate durante il servizio di
leva.
Il libretto è custodito dall'interessato o da chi esercita la potestà o
la tutela e può essere richiesto solo dal medico, nell'esclusivo
interesse della protezione della salute dell'intestatario.
Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario
nazionale, è approvato il modello del libretto sanitario personale
comprendente le indicazioni relative all'eventuale esposizione a rischi
in relazione alle condizioni di vita e di lavoro.
Con lo stesso provvedimento sono determinate le modalità per la graduale
distribuzione a tutti i cittadini del libretto sanitario, a partire dai
nuovi nati. (Omissis)".
Nota all'art. 8:
•Il testo dell'art. 12 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri è
il seguente:
"Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome).
1.E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione,
consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica
generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale,
esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla
difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
2.La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri
almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente
lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti
delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro ministro. La
Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e
ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri inviata alle riunioni della Conferenza i ministri
interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché
rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.
3.La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per
gli affari regionali.
4.Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel
contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province
autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o
delle province di provenienza.
5.La Conferenza viene consultata:
1.sulle linee generali dell'attività normativa che interessa
direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di
programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di
bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7
del presente articolo;
2.sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di
indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le
regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli
indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti
comunitari che riguardano le competenze regionali;
3.sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei
Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.
6.Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il ministro appositamente
delegato, riferisce periodicamente alla commissione parlamentare per le
questioni regionali sulle attività della Conferenza.
7.Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, previo parere della commissione
parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro
sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria
intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli
altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi
che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla
Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle
che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la
pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali
debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome,
determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui
formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle
province autonome, (con D.Lgs. 16 dicembre 1989, n. 418, si è provveduto
a riordinare le funzioni della Conferenza di cui al presente articolo e
degli organismi a composizione mista Stato-regioni, n.d.r.)".
Nota all'art. 9:
•Il testo dell'art. 2, comma 2, della legge n. 266/1991 (Legge quadro
sul volontariato) è il seguente:
"2. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo
nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto
rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente
sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente
stabiliti dalle organizzazioni stesse".
Note all'art. 11:
•Il testo degli articoli 7 e 8 del D.M. 3 novembre 1989 (Criteri per la
fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri
di altissima specializzazione all'estero) è il seguente:
"Art. 7 (Deroghe).
1.In caso di gravità ed urgenza nonché in caso di ricovero in ospedale
ubicato in una regione diversa da quella di appartenenza, il centro
regionale di riferimento, nel cui territorio è presente l'assistito, può
autorizzare direttamente, in deroga alla procedura di cui all'art. 4, le
prestazioni all'estero, dandone tempestiva comunicazione all'unità
sanitaria lo- cale competente.
2.Ferma restando la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di
cui all'art. 2, si prescinde dalla preventiva autorizzazione per le
prestazioni di comprovata eccezionale gravità ed urgenza ivi comprese
quelle usufruite dai cittadini che si trovino già all'estero. In tali
casi la valutazione sulla sussistenza dei presupposti e condizioni ed il
parere sulle spese rimborsabili sono dati dal centro di riferimento
territorialmente competente, sentita la commissione prevista dal
successivo art. 8. Le relative domande di rimborso devono essere
presentate all'unità sanitaria locale competente entro tre mesi
dall'effettuazione della relativa spesa a pena di decadenza dal diritto
al rimborso.
3.Deroghe alle disposizioni ed ai criteri di cui al precedente art. 6
possono essere disposte, qualora le spese che restano a carico
dell'assistito, siano particolarmente elevate in relazione anche al
reddito complessivo del nucleo familiare dell'assistito stesso, dalla
regione d'intesa con il Ministro della sanità che determina, per i
singoli casi, il concorso globale complessivo massimo erogabile, sentita
la commissione di cui all'art. 8.
4.In caso di prestazioni usufruite ai sensi dell'art. 22, paragrafo 1,
lettera c), punto i), del regolamento CEE n. 1408/71 e delle analoghe
disposizioni delle vigenti convenzioni internazionali di reciprocità,
possono essere concessi, con la procedura di cui al comma precedente,
concorsi nelle spese di carattere strettamente sanitario di cui all'art.
6 che restano a carico dell'assistito, qualora le predette spese siano
particolarmente elevate in relazione anche al reddito complessivo del
nucleo familiare dell'assistito stesso.
Art. 8 (Commissione centrale).
1.Presso il Ministero della sanità - Ufficio per l'attuazione del
Servizio sanitario nazionale, è istituita una commissione, con la
partecipazione dei rappresentanti delle regioni e di responsabili dei
centri regionali di riferimento, che esprime pareri sugli indirizzi
necessari ad assicurare omogeneità di comportamento in tutto il
territorio nazionale nella attuazione delle disposizioni del presente
decreto e formula proposte in materia di assistenza sanitaria
all'estero.
2.A tali fini e in attuazione di quanto disposto dall'art. 3, sesto
comma, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, le regioni emanano le
direttive necessarie per l'acquisizione dei dati statistici relativi
alle prestazioni di assistenza sanitaria all'estero attraverso schede
informative il cui schema di massima è predisposto dal Ministero della
sanità".
•Il testo dell'art. 5 della legge n. 833/1978 già citata, è stato
integralmente riportato nella nota all'art. 6.
Note all'art. 13:
•La legge n. 360/1976 reca: "Modifica dell'art. 1 della legge 26 ottobre
1952, n. 1463, statizzazione delle scuole elementari per ciechi".
•La legge n. 517/1977 reca: "Norme sulla valutazione degli alunni e
sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di
modifica dell'ordinamento scolastico".
•Il testo dell'art. 27 della legge n. 142/1990 è stato già pubblicato
nella nota all'art. 5.
•Il D.P.R. n. 419/1974 reca norme in tema di: "Sperimentazione e ricerca
educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei
relativi istituti".
•Il D.P.R. n. 616/1977 dà attuazione alla delega di cui all'art. 1 della
legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e di delega di
funzioni statali alle regioni a statuto ordinario.
Note all'art. 14:
•Il testo dell'art. 26 del D.P.R. n. 399/1988 (Norme risultanti dalla
disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988/1990 del 9 giugno
1988 relativo al personale del comparto scuola) è il seguente):
"Art. 26 (Aggiornamento e formazione in servizio del personale
ispettivo, direttivo, docente ed educativo, amministrativo, tecnico ed
ausiliario).
1.Nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 14, comma 12, e
sempre che sia possibile la sostituzione con personale in servizio,
considerato anche il contingente delle dotazioni organiche aggiuntive (DOA)
o di personale in soprannumero assegnato ai circoli ed istituti ai sensi
dell'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere
programmati dal collegio dei docenti ed autorizzati dal capo di istituto
periodi di esonero totale o parziale dall'insegnamento, allo scopo di
consentire la partecipazione individuale ad iniziative anche
straordinarie di aggiornamento disciplinare e metodologico-didattico
realizzate presso università ed istituti di ricerca o attraverso corsi
organizzati dal Ministero della pubblica istruzione o dallo stesso
autorizzati presso istituti scientifici, enti culturali o associazioni
professionali del personale della scuola, giuridicamente riconosciuti.
Le iniziative di aggiornamento sono gestite tenendo conto anche dei
criteri stabiliti per l'utilizzazione annua del personale.
2.Il collegio dei docenti, sulla base del programma pluriennale
definito, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo
recepito dal presente decreto, dal Ministero della pubblica istruzione,
formula obiettivi, criteri e modalità organizzative per la
partecipazione e la realizzazione delle iniziative di formazione in
servizio e per la verifica collegiale delle iniziative stesse. I docenti
che hanno partecipato a tali iniziative presentano al collegio dei
docenti, alla conclusione delle esperienze formative, una relazione
scritta o altri materiali strutturati, appositamente elaborati, che
illustrino contenuti, metodi ed obiettivi delle esperienze stesse, per
attivare processi di trasferimento e di pratica attuazione nell'ambito
della scuola. La predetta relazione e la certificazione rilasciata a
conclusione delle attività formative sono inserite, a richiesta del
docente, nel fascicolo personale. Il piano deliberato dal collegio dei
docenti di cui all'art. 14, comma 5, riserva alla formazione in servizio
dei docenti in impegno fino a quaranta ore.
3.Per le attività di aggiornamento deliberate dal collegio dei docenti,
quest'ultimo definisce gli obiettivi e le modalità organizzative per la
realizzazione e la verifica delle iniziative stesse, nonché per la
partecipazione dei docenti, fermi restando gli obblighi di servizio.
4.Prima dell'inizio di ogni anno scolastico, in sede di negoziazione
decentrata a livello nazionale, il Ministro della pubblica istruzione
presenta alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito
dal presente decreto il piano nazionale di aggiornamento per il
personale appartenente alle tre aree del comparto scuola; in tale sede
saranno, altresì, definiti modalità e criteri di esonero dal servizio
per la partecipazione ad iniziative di aggiornamento del personale
ispettivo, direttivo, amministrativo, tecnico ed ausiliario".
•Il testo dell'art. 4 della legge n. 168/1988 (Istituzione del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) è il
seguente:
"Art. 4 (Coordinamento dell'istruzione universitaria con gli altri gradi
di istruzione).
1.Il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, nelle materie di rispettiva
competenza che importino problematiche interessanti i due settori di
istruzione, attuano ogni opportuna forma di intesa e di collaborazione,
al fine di realizzare un idoneo coordinamento tra l'istruzione
universitaria e l'istruzione di ogni altro ordine e grado.
2.In particolare il Ministro della pubblica istruzione sente il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:
1.sulle iniziative di aggiornamento e di specializzazione per il
personale ispettivo direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e
grado, attuate in collaborazione con le università ed eventualmente con
gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento
educativi (IRRSAE), i cui oneri fanno carico al bilancio del Ministero
della pubblica istruzione;
2.sulle iniziative per la revisione dei programmi della scuola
secondaria superiore ai fini della prosecuzione della formazione in
ambito universitario.
3.Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
sente il Ministro della pubblica istruzione per tutti i problemi
inerenti alla formazione, anche sotto l'aspetto pedagogico, di coloro
che seguono corsi di studio universitari che prevedono sbocchi
nell'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché per il
rilascio dei relativi titoli di studio.
4.Il Ministro favorisce, anche mediante lo stanziamento di appositi
fondi, le iniziative delle università rivolte, nei diversi ambiti
disciplinari ed eventualmente anche d'intesa con gli IRRSAE, alla
preparazione all'insegnamento, allo sviluppo della ricerca ed alla
sperimentazione di metodologie e tecnologie didattiche nelle scuole di
ogni ordine e grado. Favorisce altresì le iniziative assunte dalle
università, d'intesa con organismi dell'amministrazione scolastica, per
promuovere l'interscambio culturale tra università e scuola.
5.Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo i
Ministri si avvalgono di una commissione di esperti composta da:
1.tre membri designati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione
(CNPI);
2.tre membri designati dal CUN;
3.due membri designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro (CNEL), in rappresentanza delle forze imprenditoriali e di quelle
di lavoro;
4.un rappresentante designato dal CNST;
5.un rappresentante degli IRRSAE designato dalla Conferenza dei
presidenti;
6.tre esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione;
7.tre esperti designati dal Ministro, con esperienza in campo formativo.
6.Le disposizioni attuative del comma 5 sono dettate con decreto
interministeriale".
•Il testo dell'art. 4, secondo comma, lettera l), del D.P.R. n. 416/1974
(Istituzione e riordinamento di organi collegiali di scuola materna,
elementare, secondaria ed artistica) è il seguente: "Il collegio dei
docenti: a)-i) (omissis); l) esamina, allo scopo di individuare i mezzi
per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare
comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva
classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella
scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogico e di orientamento".
•Il testo dell'art. 4 della legge n. 341/1990 (Riforma degli ordinamenti
didattici universitari) è il seguente: "Art. 4 (Diploma di
specializzazione).
1.Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla
laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due
anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali
determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
2.Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi,
cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in
particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono
alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli
insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo
stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha
valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree
disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi
rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di
ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle
scuole secondarie.
3.Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare nel termine e
con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, sono definiti la tabella
della scuola di specializzazione all'insegnamento di cui al comma 2 del
presente articolo, la durata dei corsi da fissare in un periodo non
inferiore ad un anno ed i relativi piani di studio. Questi devono
comprendere discipline finalizzate alla preparazione professionale con
riferimento alle scienze dell'educazione e all'approfondimento
metodologico e didattico delle aree disciplinari interessate nonché
attività di tirocinio didattico obbligatorio. Con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono stabiliti i
criteri di ammissione alla scuola di specializzazione all'insegnamento e
le modalità di svolgimento dell'esame finale. Si applicano altresì le
disposizioni di cui all'art. 3, commi 7 e 8.
4.Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma
3 o con altro decreto adottato con le medesime modalità, di concerto
altresì con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica,
sono determinati i diplomi di specializzazione di cui al comma 2 che in
relazione a specifici profili professionali danno titolo alla
partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle
corrispondenti professioni ovvero danno titolo per l'accesso alla
dirigenza nel pubblico impiego".
•Il testo dell'art. 9 della medesima legge n. 341/1990 è il seguente:
"Art. 9 (Ordinamento dei corsi di diploma universitario, di laurea e di
specializzazione).
1.Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati su
proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sono definiti ed aggiornati gli ordinamenti didattici dei
corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di
specializzazione e le rispettive tabelle.
2.I decreti di cui al comma 1 sono emanati su conforme parere del CUN,
il quale lo esprime uditi i comitati consultivi di cui all'art. 67 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sentiti,
per le rispettive materie, i rappresentanti dei collegi e degli ordini
professionali, nell'osservanza dei seguenti criteri:
1.devono rispettare la normativa comunitaria in materia;
2.devono realizzare una riduzione delle duplicazioni totali o parziali e
la ricomposizione o la riconversione innovativa degli insegnamenti
secondo criteri di omogeneità disciplinare, tenendo conto dei mutamenti
sopravvenuti nelle aree scientifiche e professionali;
3.devono determinare le facoltà e la collocazione dei corsi nelle
facoltà, secondo criteri di omogeneità disciplinare volti ad evitare
sovrapposizioni e duplicazioni dei corsi stessi, e dettare norme per il
passaggio degli studenti dal precedente al nuovo ordinamento;
4.devono individuare le aree disciplinari, intese come insiemi di
discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti
obiettivi didattico-formativi, da includere necessariamente nei
curricula didattici, che devono essere adottati dalle università, al
fine di consentire la partecipazione agli esami di abilitazione per
l'esercizio delle professioni o l'accesso a determinate qualifiche
funzionali del pubblico impiego;
5.devono precisare le affinità al fine della valutazione delle
equipollenze e per il conseguimento di altro diploma dello stesso o
diverso livello;
6.devono tenere conto delle previsioni occupazionali.
3.Con la medesima procedura si provvede alle successive modifiche ed
integrazioni di quanto disciplinato dai commi 1 e 2.
4.Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
definisce, su conforme parere del CUN, i criteri generali per la
regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai
corsi per i quali sia prevista una limitazione nelle iscrizioni.
5.Fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 6, e dell'art. 4,
comma 4, con decreti del Presidente della Repubblica adottati su
proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con i Ministri interessati, possono essere
individuati i livelli funzionali del pubblico impiego e le attività
professionali per accedere ai quali sono richiesti i titoli di studio
previsti dalla presente legge.
6.Con decreto del Presidente della Repubblica adottato su proposta del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su
conforme parere del CUN, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, sono dichiarate le equipollenze tra i diplomi universitari e
quelle tra i diplomi di laurea al fine esclusivo dell'ammissione ai
pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico
impiego per le quali ne è prescritto il possesso".
•Il D.P.R. n. 417/1974 contiene "Norme sullo stato giuridico del
personale docente direttivo ed ispettivo della scuola materna,
elementare, secondaria ed artistica dello Stato". - Il D.P.R. n.
970/1975 reca: "Norme in materia di scuole aventi particolari finalità".
•Il testo dell'art. 65 della legge n. 270/1982 (Revisione della
disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna,
elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici,
adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e
sistemazione del personale precario esistente) è il seguente:
"Art. 65 (Validità dei titoli di specializzazione conseguiti in base a
norme vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970). - La validità dei titoli di
specializzazione di cui all'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, è estesa anche ai
fini delle immissioni in ruolo previste dalla legge 9 agosto 1978, n.
463, e delle immissioni in ruolo previste dalla presente legge. Sono
ritenuti validi altresì quali titoli di specializzazione i titoli
conseguiti in base a norme vigenti prima della data di entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970,
anche se il loro conseguimento abbia avuto luogo dopo tale data, purché
a seguito di corsi indetti prima della data medesima".
Nota all'art. 15:
•Il testo dell'art. 14, decimo comma, della legge n. 270/1982 già citata
in nota all'art. 14 è il seguente: "l'utilizzazione può essere disposta
per programmi di ricerca o per iniziativa nel campo educativo
scolastico, ritenuti di rilevante interesse per la scuola, da
concordarsi con l'istituzione interessata e secondo le modalità e
criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione".
Note all'art. 17:
•Il testo dell'art. 3, primo comma, lettere l) e m), della legge n.
845/1978 (Legge quadro in materia di formazione professionale) è il
seguente: "Le regioni esercitano, ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione, la potestà legislativa in materia di orientamento e di
formazione professionale in conformità ai seguenti principi:
1.-i (omissis);
12.realizzare a favore degli allievi un sistema di servizi che
garantisca il diritto alla formazione, rimuovendo gli ostacoli di ordine
economico e sociale che condizionano le possibilità di frequentare i
corsi;
13.promuovere, avvalendosi delle strutture territoriali competenti,
idonei interventi di assistenza psico- pedagogica, tecnica e sanitaria
nei confronti degli allievi affetti da disturbi del comportamento o da
menomazioni fisiche o sensoriali, al fine di assicurarne il completo
inserimento nell'attività formativa e favorirne l'integrazione sociale".
•Il testo dell'art. 8, primo comma, lettere g) ed h), della stessa legge
n. 845/1978, è il seguente: "Le regioni attuano di norma iniziative
formative dirette: a)-f) (omissis); g) alla rieducazione professionale
di lavoratori divenuti invalidi a causa di infortunio o malattia; h)
alla formazione di soggetti portatori di menomazioni fisiche o
sensoriali che non risultino atti a frequentare i corsi normali".
•Il testo dell'art. 5 della medesima legge n. 845/1978 è il seguente:
"Art. 5 (Organizzazione delle attività). - Le regioni, in conformità a
quanto previsto dai programmi regionali di sviluppo, predispongono
programmi pluriennali e piani annuali di attuazione per le attività di
formazione professionale.
L'attuazione dei programmi e dei piani così predisposti è realizzata:
1.direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere interamente
utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento
strutturale e funzionale agli obiettivi del piano;
2.mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano emanazione o
delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti,
dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con
finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del
movimento cooperativo.
Gli enti di cui alla lettera b) del comma precedente devono possedere,
per essere ammessi al finanziamento, i seguenti requisiti:
1.avere come fine la formazione professionale;
2.disporre di strutture, capacità organizzativa e attrezzature idonee;
3.non perseguire scopi di lucro;
4.garantire il controllo sociale delle attività;
5.applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di
categoria;
6.rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività;
7.accettare il controllo della regione, che può effettuarsi anche
mediante ispezioni, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.
Le regioni possono altresì stipulare convenzioni con imprese o loro
consorzi per la realizzazione di corsi di formazione, aggiornamento
riqualificazione e riconversione, nel rispetto di quanto stabilito ai
numeri 2) e 7) del comma precedente.
Le convenzioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tipo di
imposta o tassa.
Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli enti locali, le
convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate dalle regioni".
•Il testo dell'art. 8 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari
per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) è il seguente:
"Art. 8 (Partecipazione al gettito di imposte erariali). - Nello stato
di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo
il cui ammontare è commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi
erariali nelle quote sotto indicate:
1.il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro
derivati e prodotti analoghi;
2.il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali
sugli spiriti;
3.il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla birra;
4.il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo zucchero; sul
glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine;
5.il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili
di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione;
6.il 25 per cento dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi.
Le quote suindicate sono commisurate all'ammontare complessivo dei
versamenti in conto competenza e residui, relativi al territorio delle
Regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a
quello di devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa
effettuati nel medesimo anno.
Sono riservati allo Stato i proventi derivanti da maggiorazioni di
aliquote o altre modificazioni dei tributi di cui sopra, che siano
disposte successivamente alla entrata in vigore della presente legge,
quando siano destinati per legge alla copertura di nuove o maggiori
spese a carico del bilancio statale.
La percentuale del gettito complessivo del tributo, attribuibile alle
modificazioni e maggiorazioni di aliquote previste dal precedente comma
è determinata con la legge di bilancio.
Il fondo comune e ripartito fra le Regioni a statuto ordinario con
decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per le finanze
nel modo seguente:
1.per i sei decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente in
ciascuna Regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto
centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello
della devoluzione;
2.per un decimo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna
Regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di
statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della
devoluzione;
3.per i tre decimi, fra le Regioni in base ai seguenti requisiti:
1.tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale, relativo al
penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai
dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica;
2.grado di disoccupazione, relativo al penultimo anno antecedente a
quello della devoluzione, quale risulta dal numero degli iscritti nelle
liste di collocamento appartenenti alla prima e seconda classe, secondo
i dati ufficiali rilevati dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
3.carico pro capite dell'imposta complementare progressiva sul reddito
complessivo posta in riscossione mediante ruoli nel penultimo anno
antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali
pubblicati dal Ministero delle finanze. Con l'entrata in vigore dei
provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il carico pro
capite sarà riferito ad altra imposta corrispondente.
La determinazione delle somme spettanti alle Regioni sui tre decimi del
fondo è fatta in ragione diretta della popolazione residente, quale
risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica,
relativa al penultimo anno antecedente a quello della ripartizione,
nonché in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito
nella tabella annessa alla presente legge.
Al pagamento delle somme spettanti alle Regioni, il Ministero del tesoro
provvede bimestralmente con mandati diretti intestati a ciascuna
Regione.
Con successiva legge, da emanarsi non appena l'Istituto centrale di
statistica abbia elaborato e pubblicato i dati relativi alla
distribuzione regionale del reddito nazionale e comunque non oltre i due
anni, saranno riveduti i criteri di ripartizione del fondo comune di cui
alla lettera C) del quinto comma del presente articolo, osservando il
principio di una perequazione in ragione inversamente proporzionale al
reddito medio pro capite di ciascuna Regione.
Nota all'art. 18:
•Il capo II del titolo II del libro I del codice civile contiene la
disciplina in materia di associazioni e fondazioni.
Nota all'art. 19:
•La legge n. 482/1968 reca norme in tema di "Disciplina generale delle
assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende
private".
Nota all'art. 21:
•Le categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge
n. 648/1950 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra),
comprendono le seguenti minorazioni:
"TABELLA A"
LESIONI ED INFERMITà CHE DANNO DIRITTO A PENSIONE VITALIZIA O AD ASSEGNO
RINNOVABILE
PRIMA CATEGORIA
1.La perdita dei quattro arti, fino al limite della perdita totale delle
due mani e dei due piedi insieme.
2.La perdita dei tre arti, e quella totale delle due mani e di un piede
insieme.
3.Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, che
abbiano prodotto cecità bilaterale, assoluta e permanente.
4.Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale
riduzione della acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle
dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.
5.Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che ne abbiano
prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro
ridotto tra 1/50 e 1/25 della normale (Vedansi avvertenze alle tabelle A
e B - o).
6.La perdita di ambo gli arti superiori, fino al limite della perdita
totale delle due mani.
7.Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi
schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza
epilettica, distimie gravi, ecc.), che rendano l'individuo incapace a
qualsiasi attività.
8.Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale)
con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da portare, o
isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili
perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale.
9.La perdita di ambo gli arti inferiori (disarticolazione o amputazione
delle cosce).
10.La perdita di due arti, superiore ed inferiore dello stesso lato
(disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
11.La perdita di un arto inferiore e di uno superiore non dello stesso
lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
12.La perdita totale di una mano e di due piedi.
13.Le perdite totale di una mano e di un piede.
14.La perdita totale di tutte le dita delle due mani, ovvero la perdita
totale di due pollici e di altre sette o sei dita.
15.La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani.
16.La perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due
dell'altra mano.
17.La perdita totale di ambo i piedi.
18.Le cachessie ed il marasma dimostratisi ribelli a cura.
19.Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare e
tutte le altre infermità e le lesioni organiche e funzionali permanenti
e gravi al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo
lavoro.
20.Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari, e tutti
gli altri esiti di lesioni gravi della faccia stessa e della bocca tali
da determinare un grave ostacolo alla masticazione e alla deglutizione e
da costringere a speciale alimentazione con conseguente notevole
deperimento organico.
21.L'anchilosi temporo-mascellare permanente e completa.
22.Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco,
quando per sede e volume, o grado di evoluzione, determinano assoluta
incapacità lavorativa o imminente pericolo di vita.
23.L'ano preternaturale.
24.La perdita totale anatomica di sei dita delle mani, compresi anche i
pollici e gli indici, o la perdita totale anatomica di otto dita delle
mani, compreso o non uno dei pollici.
25.La disarticolazione di un'anca e l'anchilosi completa della stessa,
se unità a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.
26.L'amputazione di una coscia o gamba con moncone residuo tale da non
permettere in modo assoluto e permanente l'applicazione dell'apparecchio
protesico.
27.Sordità bilaterale organica assoluta e permanente, quando si
accompagni alla perdita o disturbi gravi e permanenti della favella.
SECONDA CATEGORIA
1.Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, tali da
ridurre l'acutezza visiva binoculare fra 1/50 ed 1/25 della normale.
2.La sordità bilaterale organica assoluta e permanente (Vedansi
avvertenze alle tabelle A e B - d).
3.Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli
altri esiti di lesioni gravi della faccia stessa e della bocca tali da
ostacolare la masticazione, la deglutizione o la favella, oppure da
apportare notevoli deformità, nonostante la protesi.
4.L'anchilosi temporo-mascellare incompleta, ma grave e permanente con
notevole ostacolo alla masticazione.
5.Le lesioni gravi e permanenti dell'apparecchio respiratorio, o di
altri apparecchi e sistemi organici, determinate dall'azione di gas o di
vapori comunque nocivi.
6.Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della
trachea e dei polmoni, che arrechino grave e permanente dissesto alla
funzione respiratoria.
7.Le gravi malattie del cuore con sintomi palesi di scompenso, e le
gravi e permanenti affezioni del pericardio, quando per la loro gravità
non siano da ascriversi al numero 19 della prima categoria.
8.Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare
accertate clinicamente, o radiologicamente o batteriologicamente, o con
tutti i convenienti mezzi scientifici, che per la loro gravità non siano
tali da doversi ascrivere alla prima categoria (Vedansi avvertenze alle
tabelle A e B - e).
9.Le lesioni od affezioni del tubo gastroenterico e delle glandole
annesse con grave e permanente deperimento della costituzione.
10.Le lesioni ed affezioni del sistema nervoso centrale (encefalo e
midollo spinale), che abbiano prodotto afasia od altre conseguenze gravi
e permanenti, ma non tali da raggiungere il grado specificato ai numeri
7 e 8 della prima categoria.
11.L'immobilità del capo in completa flessione od estensione da causa
inamovibile, oppure la rigidità totale e permanente, o l'incurvamento
notevole permanente della colonna vertebrale.
12.Le paralisi permanenti, sia di origine centrale, che periferiche,
interessanti i muscoli o gruppi muscolari, che presiedono a funzioni
essenziali della vita, e che per i caratteri e la durata si giudicano
inguaribili.
13.Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo,
quando per la loro gravità non debbano ascriversi al numero 22 della
prima categoria.
14.Le lesioni ed affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.
15.Le lesioni ed affezioni gravi e permanenti dell'apparecchio
genito-urinario.
16.La evirazione (perdita completa del pene e dei testicoli).
17.La incontinenza delle feci grave e permanente, da lesione organica,
la fistola rettovescicale, la fistola uretrale posteriore e le fistole
epatica, pancreatica, splenica, gastrica ed intestinale ribelli ad ogni
cura.
18.L'artrite cronica che, per la molteplicità e l'importanza delle
articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due o
più arti.
19.La perdita del braccio o avambraccio destro sopra il terzo inferiore.
(vedansi avvertenze alle tabelle A e B - b).
20.La perdita totale delle cinque dita della mano destra e di due delle
ultime quattro dita della mano sinistra. (Vedansi avvertenze alle
tabelle A e B - b).
21.La perdita di una coscia a qualunque altezza.
22.L'anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del ginocchio.
23. L'amputazione medio tarsica, o la sotto-astragalica, dei due piedi.
TERZA CATEGORIA.
1.Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che abbiano
prodotta cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro
ridotta da meno di 1/25 a 1/12 della normale.
2.Le vertigini labirintiche gravi e permanenti. (Vedansi avvertenze alle
tabelle A e B - d).
3.La perdita della lingua o le lesioni gravi e permanenti di essa, tali
da ostacolare notevolmente la favella e la deglutizione.
4.La perdita o i disturbi gravi e permanenti della favella.
5.La perdita del braccio o dell'avambraccio sinistro (disarticolazione
od amputazione, sopra il terzo inferiore dell'uno o dell'altro).
6.La perdita totale della mano destra, o la perdita totale delle dita di
essa.
7.La perdita totale di cinque dita, fra le due mani, compresi ambo i
pollici.
8.La perdita totale delle cinque dita della mano sinistra, insieme con
quella di due delle ultime quattro ditta della mano destra.
9.La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani.
10.La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di
altre quattro dita fra le due mani con integrità dell'altro pollice.
11.La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le
due mani, che non siano i pollici.
12.La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.
13.La perdita totale o quasi del pene.
14.La perdita di ambo i testicoli.
15.L'anchilosi totale della spalla destra in posizione viziata e non
parallela all'asse del corpo".
Note all'art. 24:
•I riferimenti relativi alla legge n. 13/1989 sono stati già riportati
in nota all'art. 23.
•La legge n. 118/1971 converte in legge il D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, e
reca nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili.
•Il D.P.R. n. 384/1978 approva il regolamento di attuazione dell'art. 27
della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati ed invalidi
civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici.
•Per i riferimenti alla legge n. 13/1989 e al D.M. 14 giugno 1989, n.
236, si rinvia alla nota all'art. 23.
•La legge n. 89/1939 contiene norme sulla "Tutela delle cose di
interesse artistico o storico".
•La legge n. 1497/1939, reca norme sulla "Protezione delle bellezze
naturali".
•Il testo degli articoli 4 e 5 della legge n. 13/1989 (per i cui
riferimenti si rinvia alla nota dell'art. 23) è il seguente:
"Art. 4.
1.Per gli interventi di cui all'art. 2, ove l'immobile sia soggetto al
vincolo di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le
regioni, o le autorità da esse subdelegate, competenti al rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della citata legge, provvedono
entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della
domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni.
2.La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale ad
assenso.
3.In caso di diniego, gli interessati possono, entro i trenta giorni
successivi, richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali
e ambientali, che deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla data
di ricevimento della richiesta.
4.L'autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile
realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato.
5.Il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e
della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al
complesso in cui l'opera si colloca e con riferimento a tutte le
alternative eventualmente prospettate dall'interessato.
Art. 5.
1.Nel caso in cui per l'immobile sia stata effettuata la notifica ai
sensi dell'art. 2 della legge 1o giugno 1939, n. 1089, sulla domanda di
autorizzazione prevista dall'articolo 13 della predetta legge la
competente soprintendenza è tenuta a provvedere entro centoventi giorni
dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario,
apposite prescrizioni. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 4,
commi 2, 4 e 5".
•Il testo dell'art. 7 del D.P.R. n. 164/1956, recante: "Norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni", è il
seguente:
"Art. 7 (Idoneità delle opere provvisionali). - Le opere provvisionali
devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte,
proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in
efficienza per la intera durata del lavoro.
Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve
provvedere alla loro revisione per eliminare quelli non ritenuti più
idonei".
•Il testo del terzo comma dell'art. 15 della legge n. 47/1985 che reca:
"Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive" è il seguente:
"L'approvazione della variante deve comunque essere richiesta prima
della dichiarazione di ultimazione dei lavori".
•Il testo del secondo comma dell'art. 26 della predetta legge n. 47/1985
è il seguente: "Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente
all'inizio dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare deve
presentare al sindaco una relazione, a firma di un professionista
abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il
rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie
vigenti".
•Il testo dell'art. 32, comma 20, della legge n. 41/1986 (Legge
finanziaria 1986) è il seguente: "20. Non possono essere approvati
progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che non
siano conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, in materia di superamento delle
barriere architettoniche. Non possono altresì essere erogati dallo Stato
o da altri enti pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione
di progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo decreto.
•Il testo dell'art. 3 della legge n. 457/1978 (Norme per l'edilizia
residenziale) è il seguente:
"Art. 3 (Competenze del Comitato per l'edilizia residenziale). - Il
Comitato per l'edilizia residenziale, sulla base degli indirizzi
programmatici indicati dal C.I.P.E.:
1.predispone il piano decennale, i programmi quadriennali e le eventuali
revisioni;
2.provvede alla ripartizione dei fondi tra le regioni;
3.indica i criteri generali per la scelta delle categorie degli
operatori, in modo da garantire una equilibrata distribuzione dei
contributi fra le diverse categorie interessate e programmi articolati
in relazione alle varie forme di intervento;
4.adotta le opportune determinazioni in ordine alle modalità di
erogazione dei flussi finanziari;
5.effettua periodiche verifiche sulla attuazione dei programmi, con
particolare riguardo alla utilizzazione dei finanziamenti e al rispetto
dei costi di costruzione consentiti; f) effettua la raccolta e la
elaborazione dei dati relativi all'edilizia residenziale con particolare
riguardo alle determinazioni del fabbisogno abitativo;
7.propone al C.I.P.E. i criteri per l'assegnazione e per la fissazione
dei canoni delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica;
8.promuove e coordina, a livello nazionale, la formazione e la gestione
dell'anagrafe degli assegnatari di abitazione di edilizia residenziale
comunque fruenti del contributo dello Stato;
9.determina le linee generali per gli indirizzi tecnici;
12.determina le modalità per il finanziamento, l'affidamento e la
realizzazione, da effettuarsi anche direttamente da parte delle regioni,
dei programmi di cui al precedente articolo 2, lettera f);
13.determina le modalità per l'espletamento di concorsi, da effettuarsi
anche direttamente da parte delle regioni, per l'abilitazione
preventiva, sulla base dei requisiti di qualità e di costo
predeterminati, di prodotti e materiali da porre a disposizione dei
soggetti che attuano i programmi;
14.stabilisce periodicamente i limiti massimi, che le regioni devono
osservare nella determinazione dei costi ammissibili per gli interventi;
15.propone al C.I.P.E. la revisione, ai sensi del secondo comma
dell'articolo 19 e del secondo comma dell'articolo 20, della misura dei
tassi e dei limiti di reddito per gli interventi di edilizia
residenziale assistita dal contributo dello Stato, sulla base
dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, quale risulta dalle determinazioni dell'I.S.T.A.T., nonché la
misura dell'aggiornamento previsto dal secondo comma dell'articolo 16;
16.redige una relazione annuale, anche ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 1 della legge 20 luglio 1977, n. 407, sullo stato di
attuazione dei programmi di edilizia residenziale e sulle previsioni di
intervento;
17.riserva il due per cento dei finanziamenti complessivi per sopperire
con interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale alle
esigenze più urgenti, anche in relazione a pubbliche calamità;
18.propone al Comitato interministeriale per il credito e risparmio i
criteri e le direttive cui gli istituti di credito fondiario e la Cassa
depositi e prestiti dovranno attenersi nella concessione dei
finanziamenti da destinare ai programmi di cui alla lettera c)
dell'articolo 2 (2/b).
Il Comitato per l'edilizia residenziale determina i criteri e le
modalità di impiego, anche in deroga alle vigenti norme sulla
contabilità generale dello Stato e sulle opere di conto dello Stato, dei
finanziamenti previsti dalla lettera f) del precedente art. 2 e di
quelli destinati ad interventi straordinari di cui al punto q) del
presente articolo.
Le deliberazioni del Comitato per l'edilizia residenziale, ad eccezione
di quelle relative all'esercizio di funzioni consultive, sono rese
esecutive con provvedimento del suo presidente".
•Il testo dell'art. 32, comma 21, della legge n. 41/1986 già citata è il
seguente: "21. Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora
adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1978, numero 384 (139), dovranno essere adottati da parte
delle amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere
architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente
legge".
Note all'art. 26:
•Il testo dell'art. 27 della legge n. 142/1990 già citata, è stato
riportato in nota all'art. 5.
•Il testo dell'art. 20 del D.P.R. n. 384/1978, già citato in nota
all'art. 24, è il seguente:
"Art. 20 (Treni, stazioni, ferrovie). - Le principali stazioni
ferroviarie dovranno essere dotate di passerelle, rampe mobili o altri
idonei mezzi di elevazione al fine di facilitare l'accesso al treno alle
persone con difficoltà di deambulazione.
Per consentire lo stazionamento dell'invalido in carrozzella all'interno
delle carrozze ferroviarie dovrà essere opportunamente modificato ed
attrezzato un adeguato numero di carrozze da porre in composizione di
alcuni treni in circolazione sulle linee principali.
In ogni caso dovrà essere riservato un numero adeguato di posti a sedere
per le persone non deambulanti o con difficoltà di deambulazione e dovrà
essere consentito il trasporto gratuito delle carrozzelle.
Il Ministero dei trasporti stabilirà le modalità ed i criteri di
attuazione delle norme di cui al presente articolo".
Note all'art. 27:
•Il testo vigente dell'art. 1 della legge n. 97/1986 (Disposizioni per
l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta
per i veicoli adattati agli invalidi), come modificato dall'art. 27
della legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 1.
1.Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le
importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se
con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore Diesel,
adattati ad invalidi per ridotte o impedite capacità motorie, anche
prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con
l'aliquota del 2 per cento.
2.L'aliquota di cui al comma precedente si applica anche agli acquisti e
alle importazioni successivi di un veicolo del medesimo tipo di quello
acquistato o importato in precedenza con l'aliquota ridotta, a
condizione che siano trascorsi almeno quattro anni dalla data
dell'acquisto o della importazione precedente. La condizione non opera
nel caso in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il
veicolo acquistato o importato con l'aliquota ridotta entro il periodo
suindicato è stato cancellato da detto registro a norma dell'articolo 61
del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
2.-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa all'imposta
sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l'invalido non
abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali,
entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi
tre mesi l'invalido provvede al versamento della differenza tra
l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa all'aliquota
in vigore per il veicolo acquistato".
•Il testo dell'art. 81, comma 9, del testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, come sostituito
dall'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 111/1988, è il seguente: "9. Il
decreto di cui al comma 8 è emanato previo parere, per gli aspetti
relativi ai portatori di handicap, di un apposito comitato tecnico
istituito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro della sanità. Il Comitato ha anche il compito di fornire alle
commissioni mediche- locali, informazioni sul continuo progresso
tecnico- scientifico che ha riflessi sulla guida di veicoli a motore da
parte dei portatori di handicap".
Nota all'art. 28:
•Il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 384/1978 già citato in nota all'art.
24 è il seguente:
"Art. 6 (Contrassegno speciale). - Ai minorati fisici con capacità di
deambulazione sensibilmente ridotte è rilasciato dai comuni, a seguito
di apposita documentata istanza (anche tramite le associazioni di
categoria legalmente riconosciute), uno speciale contrassegno che deve
essere apposto sulla parte anteriore del veicolo per poter esercitare la
facoltà di cui al precedente articolo. Il prototipo di tale
contrassegno, che deve contenere appositi spazi per l'indicazione a
caratteri indelebili delle generalità e del domicilio del minorato, sarà
predisposto ed approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di
concerto con quello dei trasporti entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
Il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale".
Nota all'art. 29:
•Il testo dell'art. 1 della legge n. 15/1991 (Norme intese a favorire la
votazione degli elettori non deambulanti) è il seguente:
"Art. 1.
1.In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di
eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla
partecipazione al voto degli elettori non deambulanti gli elettori
stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è
accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di
voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da
barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui
all'articolo 2, previa esibizione, unitamente al certificato elettorale,
di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale.
2.Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o più collegi
provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica
o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione
dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dell'elettore non
deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale
comunale, al medesimo collegio, senatoriale o provinciale, o alla
medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste
l'elettore stesso è iscritto.
3.Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non
deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.
4.Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente
del seggio presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e
di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio.
5.I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente
ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono
allegati al verbale dell'ufficio elettorale".
Nota all'art. 31:
•Il testo dell'art. 3, primo comma, della legge n. 457/1978 già citata
in nota all'art. 24, con l'aggiunta della lettera r-bis) operata dalla
legge qui pubblicata, è il seguente: "Il Comitato per l'edilizia
residenziale, sulla base degli indirizzi programmatici indicati dal
C.I.P.E.:
a), r) (Omissis);
r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la
concessione di contributi in conto capitale a comuni, istituiti autonomi
case popolari, imprese, cooperative o loro consorzi per la realizzazione
con tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi di edilizia
sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti
handicappati ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano
persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedite
capacità motorie".
Nota all'art. 34:
•Il testo dell'art. 26, terzo comma, della legge n. 833/1978 già citata
è il seguente: "Con decreto del Ministro della sanità, sentito il
Consiglio sanitario nazionale, sono approvati un nomenclatore tariffario
delle protesi e i criteri per la sua revisione periodica".
Nota all'art. 35:
•Per i riferimenti relativi alla legge n. 184/1983 si rinvia alla nota
all'art. 10.
Nota all'art. 38:
•Il testo dell'art. 26 della legge n. 833/1978 già citata è il seguente:
"Art. 26 (Prestazioni di riabilitazione). - Le prestazioni sanitarie
dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da
minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque
causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri
servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il
servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti
esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni,
aventi i requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno
schema tipo approvato dal Ministro della sanità, sentito il consiglio
sanitario nazionale.
Sono altresì garantite le prestazioni protesiche nei limiti e nelle
forme stabilite con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 3.
Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario
nazionale, sono approvati un nomenclatore-tariffario delle protesi ed i
criteri per la sua revisione periodica".
Nota all'art. 40:
•Il testo dell'art. 4 della legge n. 142/1990 già citata nella nota
all'art. 5 è il seguente:
"Art. 4 (Statuti comunali e provinciali).
1.I comuni e le province adottano il proprio statuto.
2.Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce
le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in particolare
determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei
servizi pubblici, le forme della collaborazione fra comuni e province,
della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei
cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi. 3.Gli
statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole
dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non
venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi
entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche
statutarie.
4.Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo
regionale, lo statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della
regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni
consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito
nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore il
trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della regione".
Nota all'art. 42:
•Per il testo dell'art. 12 della legge n. 400/1988 si veda in nota
all'art. 8.
Nota all'art. 43:
•L'art. 230 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche,
emanate in virtù dell'art. 1, n. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100,
sull'istruzione elementare, post elementare, e sulle sue opere di
integrazione, approvato con R.D. n. 576/1928, riguardava l'affidamento
alle facoltà mediche del Regno del compito di promuovere gli studi di
morfologia, psicologia, nonché l'affidamento al Ministero della pubblica
istruzione dell'assistenza e dell'istruzione dei fanciulli con handicap.
•L'art. 415 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione
elementare, approvato con R.D. n. 1297/1928, riguardava
all'allontanamento definitivo dell'alunno con problemi psichici dalle
normali classi e la sua assegnazione a classi differenziali.
•Il testo dei commi secondo e terzo dell'art. 28 della legge n. 118/1971
già citata, era il seguente:
"L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della
scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi
deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da
impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento
nelle predette classi normali.
Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili
alle scuole medie superiori ed universitarie".
Aggiornamenti
Il D.L. 26 agosto 1992, n. 368 (in G.U. 27/8/1992 n. 201), non
convertito in legge (G.U. 27/10/1992 n. 253) aveva disposto (con l'art.
2) l' interpretazione dell'art. 12, comma 5.
Il D.L. 26 ottobre 1992, n. 418 (in G.U. 27/10/1992 n. 253), non
convertito in legge (G.U. 28/12/1992, n. 303) aveva disposto (con l'art.
2) la modifica dell'art. 12, comma 5.
La Corte costituzionale, con sentenza 21-29 ottobre 1992, n. 406 (in
G.U. 1a s.s. 4/11/1992 n. 46), ha dichiarato la illegittimità
costituzionale parziale dell'art. 41, sesto comma.
Il D.L. 30 dicembre 1992, n. 510 (in G.U. 31/12/1992 n. 306), non
convertito in legge (G.U. 2/3/1993, n. 50) aveva disposto (con l'art. 2)
la modifica dell'art. 12, comma 5.
Il D.L. 2 marzo 1993, n. 45 (in G.U. 2/3/1993 n. 50), non convertito in
legge (G.U. 3/5/1993, n. 101) , aveva disposto (con l'art. 2) la
modifica dell'art. 12, comma 5.
Il D.L. 28 aprile 1993, n. 128 (in G.U. 29/4/1993 n. 99), non convertito
in legge (G.U.28/6/1993, n. 149) aveva disposto (con l'art. 2)
l'interpretazione dell'art. 12, comma 5.
Il D.L. 7 giugno 1993, n. 181 (in G.U. 8/6/1993 n. 132), non convertito
in legge (G.U. 9/8/1993, n. 181) aveva disposto (con l'art. 9) la
modifica dell'art. 23, comma 3.
Il D.L. 28 giugno 1993, n. 209 (in G.U. 28/6/1993 n. 149), non
convertito in legge (G.U. 28/8/1993 n. 202) aveva disposto (con l'art.
2) l' interpretazione dell'art. 12, comma 5.
Il D.L. 27 agosto 1993, n. 324 (in G.U. 28/8/1993 n. 202), nel testo
introdotto dalla legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 423 (in G.U.
27/10/1993, n. 253), ha disposto (con l'art. 2) l'interpretazione
dell'art. 12, comma 5 e la modifica degli articoli 4 e 33, comma 3.
La L. 24 dicembre 1993, n. 537 (in S.O. n. 121 relativo alla G.U.
28/12/1993 n. 303) ha modificato (con l'art. 3) l'art. 33.
Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373 (in G.U. 15/6/1994 n. 138) ha
modificato (con l'art. 12) l'art. 41.
Il d.l. 31 maggio 1994, n. 330 (in G.U. 1/6/1994 n. 126) convertito in
legge 27 luglio 1994, n. 473 ha abrogato (con l'art. 2) l'art. 32.
La L. 15 febbraio 1996, n. 66 (in G.U. 20/2/1996, n. 43) (con l'art. 17)
ha modificato l'art. 36, comma 1.
Il D.L 21 ottobre 1996, n. 535 (in G.U. 22/10/1996 n. 248) convertito in
L. 23 dicembre 1996, n. 647 (G.U. 28/12/1996, n. 303) (con l'art. 16) ha
modificato l'art. 23, comma 3.
La L. 21 maggio 1998, n. 162 (in G.U. 29/05/1998 n. 123) ha modificato
(con l'articolo 1) gli artt. 10 e 39, ed ha inserito gli articoli 41-bis
e 41-ter.
La L. 28 gennaio 1999, n. 17 (in G.U. 2/2/1999, n. 26) ha sposto (con
l'art. 1) la modifica degli artt. 13 e 16.
La L. 30 aprile 1999, n. 136 (in S.O. n. 97/L relativo alla G.U.
18/5/1999, n. 114) ha disposto (con l'art. 14) la modifica dell'art. 31.
La L. 8 marzo 2000, n. 53 (in G.U. 13/3/2000, n. 60), ha disposto (con
gli artt. 19 e 20) la modifica dell'art. 33.
Il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (in S.O. n. 93/L relativo alla G.U.
26/4/2001, n. 96) ha disposto (con l'art. 86) l'abrogazione parziale
dell'art. 33.
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