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Preambolo
(Omissis).
Articolo 1
Art. 1.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
3. (Omissis) (3).
4. (Omissis) (4).
5. (Omissis) (5).
6. (Omissis) (6).
7. (Omissis) (7).
(1) Aggiunge l'art. 4-bis, l. 26 luglio 1975, n. 354.
(2) Sostituisce il comma 1 dell'art. 21, l. 26 luglio 1975, n. 354.
(3) Modifica l'art. 30-ter, l. 26 luglio 1975, n. 354.
(4) Sostituisce il comma 2 dell'art. 50, l. 26 luglio 1975, n. 354.
(5) Aggiunge l'art. 58-bis, l. 26 luglio 1975, n. 354.
(6) Aggiunge l'art. 58-quater, l. 26 luglio 1975, n. 354.
(7) Abroga il comma 2 dell'art. 47-ter, l. 26 luglio 1975, n. 354.
Articolo 2
Art. 2.
1. I condannati per i delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono essere ammessi alla
liberazione condizionale solo se ricorrono i relativi presupposti previsti
dallo stesso comma per la concessione dei benefici ivi indicati. Si
osservano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 4-bis della legge
26 luglio 1975, n. 354 (1).
2. Fermi restando gli ulteriori requisiti e gli altri limiti di pena
previsti dall'articolo 176 del codice penale e fatto salvo quanto
stabilito dall'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 304, i soggetti
di cui al comma 1 non possono comunque essere ammessi alla liberazione
condizionale se non hanno scontato almeno due terzi della pena temporanea.
3. La disposizione del comma 2 non si applica alle persone indicate
nell'articolo 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354.
(1) La Corte cost., con sent. 1° marzo 1995, n. 68 , ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non
prevede che i condannati per i delitti indicati nel comma 1 dell'art.
4-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, possano essere ammessi alla
liberazione condizionale anche nel caso in cui l'integrale accertamento
dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile renda
impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano
stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con
la criminalità organizzata.
Articolo 3
Art. 3.
1. È consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza della persona
che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del
codice penale. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i
presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive
previste dalla legge anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo
280 del codice di procedura penale.
Articolo 4
Art. 4.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3, lettera c), e 4, e
all'articolo 2, comma 2, nonché le disposizioni di cui all'articolo
58-quater, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, si applicano
esclusivamente nei confronti dei condannati per delitti commessi dopo la
data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 58-quater, comma 2, della legge 26
luglio 1975, n. 354, si applicano ai condannati nei confronti dei quali il
provvedimento di revoca è stato adottato dopo la data di entrata in vigore
del presente decreto.
3. Per i reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge 26 giugno 1990, n. 162, i riferimenti, contenuti nell'articolo 4-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354, ai delitti di cui agli articoli 73 ,
74 e 80 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si intendono effettuati alle
corrispondenti fattispecie della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nel testo
vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 giugno
1990, n. 162.
4. Le disposizioni del presente capo non si applicano nei confronti dei
condannati per reati commessi durante la minore età, fatta eccezione di
quanto previsto dall'articolo 4-bis, commi 1 e 2, della legge 26 luglio
1975, n. 354.
Articolo 5
Art. 5.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
3. La mancanza dei requisiti indicati dall'articolo 292, comma 2-bis, del
codice di procedura penale non comporta la nullità delle ordinanze che
hanno applicato misure cautelari personali anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
4. (Omissis) (3).
5. (Omissis) (4).
(1) Modifica l'art. 275, c.p.p.
(2) Modifica l'art. 292, c.p.p.
(3) Aggiunge un periodo al comma 2 dell' art. 19, d.p.r. 22 settembre
1988, n. 448 .
(4) Comma soppresso dalla legge di conversione.
Articolo 6
Art. 6.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
(1) Sostituisce il primo comma dell'art. 7, l. 31 maggio 1965, n. 575.
(2) Sostituisce l'art. 9, l. 31 maggio 1965, n. 575.
Articolo 7
Art. 7.
1. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi
avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice
penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste
dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
2. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98
e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1
non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e
le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante
dall'aumento conseguente alla predetta aggravante (1) .
(1) Comma così modificato dall'articolo 5 della legge 14 febbraio 2003, n.
34.
Articolo 8
Art. 8.
1. Per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per
quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo
mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si
adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze
ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità
giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei
fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena
dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti
anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.
2. Nei casi previsti dal comma 1 non si applicano le disposizioni
dell'articolo 7.
3. (Omissis) (1).
4. (Omissis) (1).
5. (Omissis) (1).
6. (Omissis) (1).
(1) Comma abrogato dall'art. 23, l. 13 febbraio 2001, n. 45.
Articolo 9
Art. 9.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
3. (Omissis) (3).
(1) Aggiunge l'art. 20-bis alla l. 18 aprile 1975, n. 110.
(2) Abroga l'art. 702 del c.p.
(3) Sostituisce i commi secondo, terzo, quarto dell'articolo 23, l. 18
aprile 1975, n. 110.
Articolo 10
Art. 10.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica l'art. 380, c.p.p.
Articolo 10 Bis
Art. 10-bis.
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 33, l. 18 aprile 1975, n. 110.
Articolo 11
Art. 11.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
2-bis. (Omissis) (3).
(1) Modifica l'art. 111, c.p.
(2) Modifica il primo comma dell'art. 112, c.p.
(3) Aggiunge un comma all'art. 112, c.p.
Articolo 12
Art. 12.
1. Per assicurare il collegamento delle attività investigative relative a
delitti di criminalità organizzata, le amministrazioni interessate
provvedono a costituire servizi centrali e interprovinciali della Polizia
di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
2. In determinate regioni e per particolari esigenze, i servizi previsti
dal comma 1 possono essere costituiti in servizi interforze. Alla
costituzione e alla organizzazione dei servizi interforze provvede con
decreto il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della
giustizia, della difesa e delle finanze, assicurando la pari
valorizzazione delle forze di polizia che vi partecipano.
3. A fini informativi, investigativi e operativi, i servizi indicati nei
commi 1 e 2 si coordinano fra loro, nonché, se necessario, con gli altri
organi o servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge e con gli
organi di polizia esteri eventualmente interessati.
4. Quando procede a indagini per delitti di criminalità organizzata, il
pubblico ministero si avvale di regola, congiuntamente, dei servizi di
polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e,
se richiesto dalla specificità degli accertamenti, del Corpo della guardia
di finanza, ai quali, a norma dei commi 1 e 2, è attribuito il compito di
svolgere indagini relative a tali delitti.
5. Il pubblico ministero impartisce le opportune direttive per l'effettivo
coordinamento investigativo e operativo tra i diversi organismi di polizia
giudiziaria.
6. (Omissis) (1).
7. (Omissis) (2).
8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno emana direttive
per la realizzazione a livello provinciale, nell'ambito delle potestà
attribuite al prefetto a norma del comma 6, di piani coordinati di
controllo del territorio da attuarsi a cura dei competenti uffici della
Polizia di Stato e dei comandi provinciali dell'Arma dei carabinieri e
della Guardia di finanza, ai quali possono partecipare, previa richiesta
al sindaco, contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale.
(1) Aggiunge un periodo all'art. 13, secondo comma, l. 1° aprile 1981, n.
121.
(2) Aggiunge un periodo all'art. 18, secondo comma, l. 1° aprile 1981, n.
121.
Articolo 13
Art. 13.
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 267 del codice di procedura
penale, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo
266 dello stesso codice è data, con decreto motivato, quando
l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in
relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo
del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella
valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203 del codice di
procedura penale. Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra
presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità
organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice
penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di
ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa
(1).
2. Nei casi di cui al comma 1, la durata delle operazioni non può superare
i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto
motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i
presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga
provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le
disposizioni del comma 2 dell'articolo 267 del codice di procedura penale.
3. Negli stessi casi di cui al comma 1 il pubblico ministero e l'ufficiale
di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia
giudiziaria.
(1) Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 23, l. 1° marzo 2001, n.
63.
Articolo 14
Art. 14.
1. Per l'espletamento delle procedure relative ad appalti di opere
pubbliche, pubbliche forniture e pubblici servizi, le province, i comuni,
i rispettivi consorzi, le unioni di comuni e le comunità montane, fermi
restando i compiti e le responsabilità stabiliti in materia dalla legge 8
giugno 1990, n. 142, possono avvalersi di un'apposita unità specializzata
istituita dal presidente della giunta regionale presso ciascun ufficio del
genio civile.
2. il competente provveditorato regionale alle opere pubbliche, nonché
l'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno forniscono la necessaria
assistenza tecnica.
3. All'unità specializzata di cui al comma 1 può essere altresì preposto
un funzionario con qualifica dirigenziale della regione o dello Stato. In
quest'ultimo caso, il presidente della giunta regionale procede d'intesa
con il Ministero dal quale il funzionario dipende.
3-bis. Il commissario del Governo presso la regione, per gli appalti di
opere pubbliche o di pubbliche forniture o di pubblici servizi di
competenza della regione, ed il prefetto, per quelli di competenza dei
comuni, delle province, dei consorzi di comuni e province, delle unioni di
comuni, delle unità sanitarie locali, delle comunità montane, delle
aziende speciali di comuni e province e degli altri enti pubblici locali
con sede nella provincia, possono richiedere all'ente od organo
interessato notizie e informazioni sull'espletamento della gara d'appalto,
e sull'esecuzione del contratto di appalto.
3-ter. Nel caso in cui, sulla base di elementi comunque acquisiti,
emergono inefficienze, ritardi anche nell'espletamento della gara
d'appalto, disservizi, anomalie o pericoli di condizionamenti mafiosi o
criminali, il commissario del Governo ed il prefetto, nell'ambito delle
attribuzioni di cui al comma 3-bis, d'intesa con il presidente della
giunta regionale, provvedono, senza indugio, a nominare un apposito
collegio di ispettori, con il compito di verificare la correttezza delle
procedure di appalto e di acquisire ogni utile notizia sulla impresa o
imprese partecipanti alla gara di appalto o aggiudicatarie o comunque
partecipanti all'esecuzione dell'appalto stesso.
3-quater. Il collegio degli ispettori è formato da un magistrato della
giurisdizione ordinaria o amministrativa che lo presiede, e da due
funzionari dello Stato o della regione.
3-quinquies. Il provvedimento di nomina del collegio degli ispettori
indica il termine entro il quale il collegio stesso deve riferire sul
risultato delle indagini. Anche prima di concludere l'indagine, il
collegio degli ispettori può proporre all'amministrazione o all'ente
interessato la sospensione della gara d'appalto o della esecuzione del
contratto di appalto ed informare gli organi amministrativi competenti
sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori,
pubblici dipendenti, liberi professionisti o imprese. Il collegio informa
l'autorità giudiziaria nel caso in cui dall'indagine emergano indizi di
reato o estremi per l'applicazione della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni.
3-sexies. Sulla base delle indicazioni formulate dal collegio degli
ispettori a conclusione dell'indagine, l'amministrazione o l'ente
interessato adottano tutti i necessari provvedimenti e, se ricorrono gravi
motivi, possono disporre d'autorità la revoca della gara di appalto o la
rescissione del contratto d'appalto. In tal caso, al fine di garantire che
l'esecuzione dell'opera pubblica, della pubblica fornitura o del pubblico
servizio non abbia a subire pregiudizio alcuno, possono avvalersi
dell'unità specializzata di cui al comma 1.
3-septies. L'eventuale ricorso contro il provvedimento adottato a norma
del comma 3-sexies non ne sospende l'esecuzione.
3-octies. Nella regione Trentino-Alto Adige, alle finalità del presente
articolo provvedono le province autonome di Trento e di Bolzano
nell'ambito della propria organizzazione.
Articolo 15
Art. 15.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall' art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267 .
Aggiungeva un comma, dopo il primo, all'art. 16, l. 19 marzo 1990, n. 55.
Articolo 16
Art. 16.
1. In Calabria, Campania e Puglia sono istituite sezioni giurisdizionali
della Corte dei conti con circoscrizione estesa ai rispettivi territori
regionali e sede nel capoluogo di regione, alle quali si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 2, primo comma, lettere a), b) e d),
limitatamente alle materie di contabilità pubblica; 3; 4, primo comma; 5;
6; 9 e 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658.
2. Le sezioni di cui al comma 1 in sede di prima applicazione funzionano
presso le attuali delegazioni regionali per la Campania, per la Puglia e
per la Calabria utilizzando il personale di magistratura e quello
amministrativo ivi già in servizio, oltre a quello necessario
appositamente assegnato anche in via temporanea. I magistrati possono
essere assegnati senza il loro consenso per un periodo non superiore a tre
anni.
3. La Corte dei Conti nell'esercizio delle sue attribuzioni può disporre,
anche a mezzo della Guardia di finanza, ispezioni ed accertamenti diretti
presso le pubbliche amministrazioni ed i terzi contraenti o beneficiari di
provvidenze finanziarie a destinazione vincolata.
4. Rimane ferma, nelle parti non modificate dal presente articolo, la
competenza delle sezioni centrali della Corte dei conti.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in
lire 820 milioni per l'anno 1991 ed in lire 840 milioni a decorrere
dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento "Istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali
della Corte dei conti".
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 17
Art. 17.
1. Per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza
dell'azione amministrativa affidata agli organi decentrati dello Stato e
agli enti pubblici è istituito, presso ciascuna prefettura, il comitato
provinciale della pubblica amministrazione quale organo di coordinamento
delle attività statali in ambito provinciale, nonché di informazione e di
consulenza del prefetto per l'esercizio delle attribuzioni ad esso
affidate dalla legge.
2. Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dai responsabili
degli uffici decentrati delle amministrazioni statali, comprese quelle ad
ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non territoriali aventi sede
nella provincia. Le riunioni del comitato sono indette, di norma, con la
partecipazione dei responsabili degli uffici interessati alle materie da
trattare.
3. Quando è necessario ai fini conoscitivi o di raccordo con le iniziative
di altri organismi o delle amministrazioni locali, il prefetto può
chiamare a partecipare alle sedute del comitato rappresentanti delle
organizzazioni sindacali o di categoria più rappresentative, nonché degli
enti locali o di altri organismi interessati ai problemi da trattare.
4. Quando, sulla base di elementi comunque acquisiti, ravvisi l'esistenza
di carenze, inefficienze o disservizi, il comitato provinciale può
impartire direttive allo scopo di accertarne le cause ed eliminarne gli
effetti, anche richiedendo, ove occorra, che siano eseguite ispezioni
nell'ambito degli uffici di cui al comma 2, nonché verifiche delle
procedure poste in essere per l'attuazione di attività amministrative,
comprese quelle derivanti dai contratti dell'amministrazione interessata.
Degli accertamenti richiesti e dell'esito degli stessi è informata
immediatamente l'amministrazione centrale competente.
5. Il prefetto, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e
in attuazione di quanto previsto nel presente articolo, vigila sulla
esecuzione delle determinazioni adottate dal comitato provinciale della
pubblica amministrazione e riferisce al Presidente del Consiglio dei
Ministri, informando il commissario del Governo e i Ministri di volta in
volta interessati, mediante relazioni sull'attività svolta dal comitato e
dagli uffici di cui al comma 2 in riferimento alle finalità del presente
articolo.
Articolo 17 Bis
Art. 17-bis.
1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Comitato tecnico
centrale per l'esecuzione della demolizione delle opere e manufatti
realizzati abusivamente su suolo del demanio o del patrimonio dello Stato
o di enti pubblici.
2. Il Comitato è presieduto da un prefetto ed è composto da due
rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, delle finanze,
dei lavori pubblici e della marina mercantile. Dei predetti componenti
almeno due sono designati tra appartenenti ai ruoli tecnici delle
rispettive Amministrazioni. Del Comitato possono, di volta in volta,
essere chiamati a far parte, senza aver diritto a corresponsione di somme
a qualunque titolo, rappresentanti di altre Amministrazioni o enti
pubblici interessati.
3. Quando, espletate senza esito le procedure di gara per l'affidamento
dei lavori di demolizione indicate nell'articolo 27 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, sussista la materiale impossibilità di dare
esecuzione alle ordinanze di demolizione per carenza dei mezzi tecnici
occorrenti, le Amministrazioni e gli enti pubblici proprietari dei suoli
su cui insistono le opere abusive possono richiedere al prefetto della
provincia l'intervento del Comitato. La richiesta è trasmessa al predetto
Comitato corredata di una relazione del prefetto che, qualora sussistano
particolari esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
acquisisce il preventivo parere del comitato provinciale per l'ordine e la
sicurezza pubblica.
4. Per le finalità di cui al comma 1, il Comitato provvede
all'elaborazione del progetto di demolizione e sovrintende alla esecuzione
dello stesso, alla quale si provvede con personale e mezzi delle Forze
armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle altre
Amministrazioni dello Stato, tenuto conto delle rispettive dotazioni di
attrezzature e mezzi tecnici in relazione all'entità dell'intervento.
5. Il prefetto, ove necessario, dispone che l'esecuzione avvenga con
l'assistenza della forza pubblica.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
della difesa, sentiti i Ministri delle finanze, dei lavori pubblici e
della marina mercantile, sono determinati i criteri e le modalità di
organizzazione e funzionamento del Comitato, nonché le procedure per
l'attuazione degli interventi operativi.
7. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, commi 5 e 6, del decreto-legge
14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1989, n. 282 , le disposizioni del presente articolo possono
applicarsi anche ai beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni, quando si tratti di opere e manufatti
abusivi ricompresi tra quelli indicati nel comma 1.
8. Le spese relative alle demolizioni sono a carico delle Amministrazioni
richiedenti e assistite dai privilegi di legge per la riscossione delle
imposte.
Articolo 18
Art. 18.
1. Per favorire la mobilità del personale è avviato un programma
straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in
godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è
strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con
priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio. Alla
realizzazione di tale programma si provvede:
a) per l'edilizia agevolata, con limite d'impegno di lire 50 miliardi a
valere sul limite d'impegno di lire 150 miliardi relativo al 1990 previsto
al comma 3 dell'articolo 22, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
b) per l'edilizia sovvenzionata, con un finanziamento di 900 miliardi alla
cui copertura si provvede con prelievo di 300 miliardi per anno dei
proventi relativi ai contributi di cui al primo comma, lettere b) e c),
dell' articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 , relativi agli anni
1990, 1991, e 1992. La restante parte di tali proventi è ripartita fra le
regioni, ferma restando la riserva di cui all'articolo 2, primo comma,
lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai comuni, dagli IACP,
da imprese di costruzione e loro consorzi e da cooperative e loro
consorzi. I contributi di cui al comma 1, lettera a), sono concessi, anche
indipendentemente dalla concessione di mutui fondiari ed edilizi, a parità
di valore attuale in un'unica soluzione o in un massimo di diciotto
annualità costanti, ferma restando l'entità annuale complessiva del limite
di impegno autorizzato a carico dello Stato. Il Comitato esecutivo del CER
determina gli ulteriori criteri per le erogazioni dei contributi nonché il
loro ammontare massimo.
In caso di alienazione degli alloggi di edilizia agevolata l'atto di
trasferimento deve prevedere espressamente, a pena di nullità, il
passaggio in capo all'acquirente degli obblighi di locazione nei tempi e
con le modalità stabilite dal CIPE.
3. Il programma di cui al comma 1 è finalizzato alla realizzazione di
interventi di recupero del patrimonio edilizio anche mediante
l'acquisizione di edifici da recuperare, di interventi di nuova
costruzione, nonché alla realizzazione delle necessarie opere di
urbanizzazione.
Gli interventi possono far parte di programmi integrati, ai quali si
applica il disposto del comma 5.
4. Alla realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1 si
applicano le procedure previste dall'articolo 3, comma 7-bis, del
decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 aprile 1985, n. 118. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto il comitato
esecutivo del CER stabilisce le modalità per la presentazione delle
domande.
5. Al fine di assicurare la disponibilità delle aree necessarie alla
realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1, si applica
l'articolo 8, nono comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25. Per
l'acquisizione delle aree e per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai
comuni interessati mutui decennali senza interessi secondo le modalità ed
alle condizioni da stabilire con apposito decreto del Ministro del tesoro,
di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, utilizzando le
disponibilità del fondo speciale costituito presso la Cassa stessa, ai
sensi dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive
modificazioni ed integrazioni.
5-bis. Sono consentiti atti di cessione, con destinazione vincolata alla
realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica o
convenzionata, di beni immobili dello Stato e delle Aziende autonome
statali, anche se dotate di personalità giuridica, indicati nel libro
terzo, titolo I, capo II, del codice civile, non indispensabili ad usi
governativi, ai comuni che ne facciano richiesta entro il 30 aprile di
ogni anno e, in sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5-ter. I Ministri competenti, sentiti l'intendenza di finanza, gli uffici
tecnici erariali e gli altri uffici centrali e periferici competenti,
procedono, entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda di cui al
comma 5-bis, all'individuazione delle aree disponibili per le cessioni,
alla loro valutazione con riferimento all'attuale consistenza e
destinazione nonché alla cessione al comune richiedente.
5-quater. Nella regione Trentino-Alto Adige il programma straordinario di
cui al comma 1 è limitato agli interventi diretti ai dipendenti dello
Stato ivi trasferiti per esigenze di servizio.
6. Gli enti pubblici comunque denominati, che gestiscono forme di
previdenza e di assistenza, sono tenuti ad utilizzare per il periodo
1990-95 una somma, non superiore al 40% dei fondi destinati agli
investimenti immobiliari, per la costruzione e l'acquisto di immobili a
destinazione residenziale, da destinare a dipendenti statali trasferiti
per esigenze di servizio, tenendo conto nella costruzione e nell'acquisto
di immobili della intensità abitativa e della consistenza degli uffici
statali. "L'acquisto da parte degli enti pubblici e previdenziali non può
essere riferito agli immobili costruiti con i contributi dello Stato".
7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale determina, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro del tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli
interventi di cui al comma 6 (1).
(1) Vedi art. 12, l. 30 aprile 1999, n. 136.
Articolo 19
Art. 19.
1. (Omissis) (1).
(1) Articolo soppresso dalla legge di conversione.
Articolo 19 Bis
Art. 19-bis.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica l'art. 586, c.p.c.
Articolo 20
Art. 20.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
3. (Omissis) (3).
4. (Omissis) (4).
5. (Omissis) (5).
6. (Omissis) (6).
7. (Omissis) (7).
8. (Omissis) (8).
(1) Sostituisce l'art. 2, l. 31 maggio 1965, n. 575.
(2) Sostituisce il comma 4 dell'art. 2-bis, l. 31 maggio 1965, n. 575.
(3) Aggiunge il comma 5-bis, all'art. 10, l. 31 maggio 1965, n. 575.
(4) Sostituisce il comma 1 dell'art. 10-sexies, l. 31 maggio 1965, n. 575.
(5) Sostituisce il comma 4 dell'art. 10-sexies, l. 31 maggio 1965, n. 575.
(6) Sostituisce il comma 6 dell'art. 10-sexies, l. 31 maggio 1965, n. 575.
(7) Modifica il comma 7 dell'art. 10-sexies, l. 31 maggio 1965, n. 575.
(8) Aggiunge un periodo al comma 13 dell'art. 10-sexies, l. 31 maggio
1965, n. 575.
Articolo 21
Art. 21.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 4, l. 17 gennaio 1994, n. 47.
Articolo 22
Art. 22.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
2-bis. (Omissis) (3).
2-ter. (Omissis) (4).
3. (Omissis) (5).
4. (Omissis) (6).
(1) Aggiunge un periodo al comma 2 dell'art. 17, l. 19 marzo 1990, n. 55.
(2) Aggiunge un periodo al comma 2 dell'art. 18, l. 19 marzo 1990, n. 55.
(3) Abroga l'art. 334, l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F.
(4) Sostituisce l'art. 339, l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F.
(5) Sostituisce il comma 1 dell'art. 17, l. 19 marzo 1990, n. 55.
(6) Sostituisce il comma 12 dell'art. 18, l. 19 marzo 1990, n. 55.
Articolo 23
Art. 23.
1. Le disposizioni dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
come modificato dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e quelle
dell'articolo 10-sexies della stessa legge n. 575 del 1965, introdotto
dall'articolo 7 della legge n. 55 del 1990, si applicano alle licenze,
autorizzazioni, concessioni, erogazioni, abilitazioni e iscrizioni
disposte successivamente alla data di entrata in vigore delle norme che
hanno previsto i relativi divieti, sospensioni o decadenze o l'onere di
acquisire la certificazione del prefetto.
2. Ai fini di cui al comma 1 non si tiene conto della data dei
provvedimenti attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già
disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 19 marzo
1990, n. 55. Per questi ultimi provvedimenti e per ogni altro adempimento
amministrativo o esecutivo relativo a provvedimenti disposti, i divieti,
le decadenze e le sospensioni stabiliti dall'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575, operano a norma dell'articolo 10-bis della medesima
legge.
3. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 23-bis della legge 13
settembre 1982, n. 646, introdotto dall'articolo 9 della legge 19 marzo
1990, n. 55.
Articolo 24
Art. 24.
1. Per le persone che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono sottoposte alla sorveglianza speciale con divieto di
soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, nei casi indicati
dal comma 2 dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
modificato dal presente decreto, il giudice competente ai sensi
dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dispone il
trasferimento del soggetto entro un termine prefissato, comunque non
superiore a 60 giorni, nell'originario luogo di residenza o in altro
comune o frazione di esso determinato a norma del comma 2 dell'articolo 2
della predetta legge n. 575 del 1965.
2. Il relativo provvedimento è comunicato al questore per l'esecuzione.
3. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 può essere proposto ricorso
a norma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
3-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto del Ministro dell'interno, sentito il
Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, con proprio
decreto, individua in ogni regione i luoghi ove debbono essere operati i
trasferimenti di cui al comma 1, che siano idonei in considerazione della
loro ubicazione e delle loro caratteristiche territoriali ad assicurare
l'effettiva esecuzione delle misure di prevenzione.
Articolo 25
Art. 25.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
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