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Decreto-legge 1 marzo 1991, n. 60 (in Gazz. Uff., 1 marzo, n. 51).
Decreto
convertito in l. 22 aprile 1991, n. 133 (in Gazz. Uff., 23 aprile 1991, n.
95) Interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del codice di
procedura penale e modifiche di norme in tema di durata della custodia
cautelare |
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Preambolo
(Omissis).
Articolo 1
Art. 1.
1. L'art. 297, comma 4, del codice di procedura penale deve intendersi nel
senso che, indipendentemente da una richiesta del pubblico ministero e da
un provvedimento del giudice, nel computo dei termini di custodia
cautelare stabiliti in relazione alle fasi del giudizio di primo grado o
del giudizio sulle impugnazioni non si tiene conto dei giorni in cui si
sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della
sentenza. Dei giorni suddetti si tiene invece conto nel computo dei
termini di durata complessiva della custodia cautelare stabiliti nell'art.
303, comma 4, del codice di procedura penale, salvo che ricorra l'ipotesi
di sospensione prevista dall'art. 304, comma 2, del codice di procedura
penale.
2. L'art. 304, comma 2, del codice di procedura penale deve intendersi nel
senso che, nella ipotesi di sospensione ivi prevista, la durata
complessiva della custodia cautelare può superare i termini stabiliti
nell'art. 303, comma 4, del codice di procedura penale, fermo restando il
limite previsto dall'art. 304, comma 4, del medesimo codice.
3. (Omissis) (1).
(1) Comma soppresso dalla legge di conversione.
Articolo 2
Art. 2.
1. L'art. 278 del codice di procedura penale è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (1).
(1) Modifica l'art. 278, c.p.p.
Articolo 3
Art. 3.
1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 303 del codice di procedura penale
è così modificata:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2).
(1) Modifica il n. 2), lett. a), comma 1, art. 303, c.p.p.
(2) Sostituisce il n. 3), lett. a), comma 1, art. 303, c.p.p.
Articolo 4
Art. 4.
1. (Omissis) (1).
(1) Aggiunge la lett. b-bis) al comma 1, art. 304, c.p.p.
Articolo 5
Art. 5.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica la lett. b), comma 2, art. 307, c.p.p.
Articolo 6
Art. 6.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 2, art. 544, c.p.p.
Articolo 7
Art. 7.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
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