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Preambolo
Il Presidente della Repubblica:
Visto l'art 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 502 e
successive modificazioni ed integrazioni, che prevede la definizione dei
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per
l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e
private, mediante atto di indirizzo e coordinamento, emanato d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Consiglio superiore
di sanità, nonchè la periodicità dei controlli sulla permanenza dei
requisiti stessi; Visto l'art. 1, comma 1, lettera hh ), della legge 12
gennaio 1991, n. 13; Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella
seduta del 18 dicembre 1996; Vista l'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano in data 19 dicembre 1996; Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1996; Sulla proposta
del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e gli affari regionali;
Decreta:
é approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento.
Articolo 1
Approvazione requisiti.
1. Ferma restando la competenza delle regioni e delle province autonome
nel disciplinare la materia delle autorizzazioni sanitarie, sono approvati
i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per
l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e
private, riportati nell'allegato, che fa parte integrante del presente
decreto.
Articolo 2
Definizione dei requisiti.
1. Le strutture di cui al successivo art. 4 sono tenute a rispettare e ad
adeguarsi ai requisiti minimi generali e specifici, di cui all'art. 1.
Restano ferme le prescrizioni contenute nella normativa nazionale,
regionale e nei regolamenti edilizi comunali.
2. Le regioni disciplinano le modalità per l'accertamento e la verifica
del rispetto dei requisiti minimi.
3. La verifica della permanenza dei requisiti minimi deve essere
effettuata con periodicità almeno quinquennale e ogni qualvolta le regioni
ne ravvisino la necessità ai fini del buon andamento delle attività
sanitarie.
4. Le regioni determinano, ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7
dell'art. 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni, gli standards di qualità che costituiscono
requisiti ulteriori per l'accreditamento di strutture pubbliche e private
in possesso dei requisiti minimi per l'autorizzazione di cui all'art. 1.
5. Nella determinazione dei requisiti ulteriori, le regioni si attengono
ai seguenti criteri generali, volti ad assicurare:
a) che l'accreditamento della singola struttura sia funzionale alle scelte
di programmazione regionale, nell'ambito delle linee di programmazione
nazionale;
b) che il regime di concorrenzialità tra strutture pubbliche e private sia
finalizzato alla qualità delle prestazioni sanitarie e si svolga secondo
il criterio dell'eguaglianza di diritti e doveri delle diverse strutture,
quale presupposto per la libera scelta da parte dell'assistito;
c) che sia rispettato il livello quantitativo e qualitativo di dotazioni
strumentali, tecnologiche e amministrative correlate alla tipologia delle
prestazioni erogabili, nonchè alla classe di appartenenza della struttura;
d) che le strutture richiedenti presentino risultanza positiva rispetto al
controllo di qualità anche con riferimento agli indicatori di efficienza e
di qualità dei servizi e delle prestazioni previsti dagli articoli 10,
comma 3, e 14, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni ed integrazioni.
6. Le regioni disciplinano le modalità per la richiesta di accreditamento
da parte delle strutture autorizzate, la concessione e l'eventuale revoca
dello stesso, nonchè la verifica triennale circa la permanenza dei
requisiti ulteriori richiesti per l'accreditamento medesimo.
7. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le
aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la
remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli appositi
rapporti di cui all'art. 8, commi 5 e 7 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni,
nell'ambito del livello di spesa annualmente definito.
8. I requisiti ulteriori, di cui ai commi 4 e 5, oltre che presupposto per
l'accreditamento, costituiscono altresì il fondamento dei piani annuali
preventivi, così come previsti e definiti dalla normativa vigente.
Articolo 3
Modalità di applicazione.
1. Le regioni entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto,
nell'ambito della propria autonomia, danno attuazione alle presenti
disposizioni.
2. I requisiti minimi di cui al presente decreto trovano immediata
applicazione nel caso di realizzazione di nuove strutture e di ampliamento
o trasformazione di strutture già esistenti. Per ampliamento si intende un
aumento del numero dei posti letto o l'attivazione di funzioni sanitarie
aggiuntive rispetto a quelle precedentemente svolte; per trasformazione si
intende la modifica delle funzioni sanitarie già autorizzate o il cambio
d'uso, con o senza lavori, degli edifici o di parti di essi destinati a
ospitare nuove funzioni sanitarie.
3. Con lo stesso provvedimento le regioni dettano disposizioni circa i
tempi e le modalità per l'adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche
e private già autorizzate e in esercizio ai requisiti minimi stabiliti dal
presente decreto, da prevedersi nell'arco massimo di cinque anni.
4. Le regioni disciplinano l'accesso all'accreditamento delle strutture
pubbliche e private in possesso dei requisiti ulteriori di cui ai commi 4
e 5 dell'art. 2, ancorchè in precedenza non convenzionate.
Articolo 4
Classificazione delle strutture.
1. Le regioni classificano le strutture in relazione alla tipologia delle
prestazioni contemplate dai livelli di assistenza in:
a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a
ciclo continuativo e/o diurno per acuti;
b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime
ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica
strumentale e di laboratorio;
c) stutture che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo
continuativo e/o diurno.
2. Le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero
a ciclo continuativo e/o diurno possono essere distinte:
a) in relazione alla destinazione funzionale: secondo le attività per
l'acuzie e la post-acuzie;
b) in relazione alla tipologia dell'istituto: aziende ospedaliere di
rilievo nazionale e di alta specializzazione, aziende ospedaliere
regionali, presidi ospedalieri della USL, policlinici universitari,
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ospedali militari.
3. Le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in
regime ambulatoriale possono essere distinte a seconda dell'entità e della
tipologia delle prestazioni erogabili e delle dotazioni strumentale,
tecnologica ed organizzativa possedute.
4. Le strutture che erogano prestazioni in regime residenziale, in
riferimento all'attività a ciclo continautivo e/o diurno, possono essere
distinte in tipologie connesse ai livelli di assistenza previsti dal Piano
sanitario nazionale.
Articolo 5
Norma di garanzia per le province autonome.
1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità
del presente atto di indirizzo e coordinamento nell'ambito delle proprie
competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
Allegato 1
Allegato unico.
(é omesso l'Atto allegato).
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