CAPO I
ART. 1
Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di
morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel titolo VII
del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato
Civile, i medici, a norma dell'art. 103, sub a), del Testo Unico delle
Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare
al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco
pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne
informazione immediatamente all'Unità Sanitaria Locale dove è avvenuto
il decesso.
Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi
la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste
dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1964, n. 185.
Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta
causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 4.
L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici
incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o
per riscontro diagnostico.
La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve
essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita
scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con
l'Istituto nazionale di statistica.
Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni,
dal Comune ove è avvenuto il decesso all'Unità Sanitaria Locale nel
cui territorio detto Comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse
residente nel territorio di una Unità Sanitaria Locale diversa da
quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della
scheda di morte all'Unità Sanitaria Locale di residenza. Nel caso di
Comuni comprendenti più Unità Sanitarie Locali, tali comunicazioni
sono dirette a quella competente ai sensi del secondo periodo del comma
8.
Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
ogni Unità Sanitaria Locale deve istituire e tenere aggiornato un
registro per ogni Comune incluso nel suo territorio contenente l'elenco
dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte. Nel caso di Comuni
comprendenti più Unità Sanitarie Locali la regione, entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovrà
individuare l'Unità Sanitaria Locale competente alla tenuta del
registro in questione.
Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie,
epidemiologiche e statistiche.
ART. 2
Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5
dell'art. 1 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a
scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le
disposizioni contenute negli articoli 39 e 45.
ART. 3
Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice
penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto
che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata
comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica
sicurezza.
ART. 4
Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del Regio Decreto 9
luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono
esercitate da un medico nominato dalla Unità Sanitaria Locale
competente.
Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore
sanitario o da un medico da lui delegato.
I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore
sanitario dell'Unità Sanitaria Locale che ha provveduto alla loro
nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in
relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.
Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo
l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.
La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima
di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10, e
comunque non dopo le trenta ore.
ART. 5
Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o
di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il
Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria,
a quella di pubblica sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale competente
per territorio.
Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'Unità
Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico
necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco
ed alla stessa autorità giudiziaria perchè questa rilasci il nulla
osta per la sepoltura.
ART. 6
L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma
dell'art. 141 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento
dello Stato Civile, dall'ufficiale dello Stato Civile.
La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero
di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 5.
ART. 7
Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del Regio
Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, si
seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione
dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano
presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che
all'ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati
morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati
dall'Unità Sanitaria Locale.
A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la
stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età
inferiore alle 20 settimane.
Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti
a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto,
domanda di seppellimento all'Unità Sanitaria Locale accompagnata da
certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso
del feto.
CAPO II
ART. 8
Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad
autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle
frigorifere, nè essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano
trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione
o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà
accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la
cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi,
fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644 e
successive modificazioni.
ART. 9
Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di
morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore,
salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti
dall'art. 8.
ART. 10
Nei casi in cui la morte sia dovuta a
malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato
dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata
putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta
del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale il Sindaco può
ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
ART. 11
Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in
condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel
caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito
elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il coordinatore sanitario
dell'Unità Sanitaria Locale adotta le misure cautelative necessarie.
CAPO III
ART. 12
I Comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in
osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per
il prescritto periodo di osservazione;
morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo
pubblico;
ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il
riconoscimento.
Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la
sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni
di vita.
ART. 13
I Comuni devono disporre di un obitorio
per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:
mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di
persone decedute senza assistenza medica;
deposito per un periodo indefinito di cadaveri a disposizione
dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti
medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento
igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.
ART. 14
I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal
Comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti
sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per
ubicazione e requisiti igienici.
Nei Comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti il locale
destinato a deposito di osservazione deve essere distinto dall'obitorio.
I Comuni costituitisi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero
a norma dell'art. 49, comma 3, possono consorziarsi anche per quanto
concerne il deposito di osservazione e l'obitorio.
Nel caso di cui al comma 3, ai fini della distinzione fra deposito di
osservazione e obitorio di cui al comma 2, si tiene conto della
popolazione complessiva dei Comuni interessati.
ART. 15
Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati
somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia
evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni
disposte caso per caso dall'Unità Sanitaria Locale competente in
relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui
all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1964, n. 185.
L'Unità Sanitaria Locale comprendente più Comuni individua gli obitori
e i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle
frigorifere per la conservazione dei cadaveri; al loro allestimento ed
all'esercizio provvede il Comune cui obitorio e deposito di osservazione
appartengono. Nel territorio di ciascuna Unità Sanitaria Locale le
celle frigorifere debbono essere non meno di una ogni ventimila abitanti
e, comunque, non meno di cinque. Nel caso di un Comune il cui territorio
coincide con quello di una Unità Sanitaria Locale, oppure comprende più
Unità Sanitarie Locali, le determinazioni in proposito sono assunte dal
Comune e il rapporto quantitativo di cui sopra è riferito alla
popolazione complessiva del Comune.
Con le stesse modalità si provvede a dotare gli obitori di celle
frigorifere isolate per i cadaveri portatori di radioattività o di
malattie infettive-diffusive, in ragione di una ogni centomila abitanti.
CAPO IV
ART. 16
Il trasporto delle salme, salvo speciali
disposizioni dei regolamenti comunali, è:
a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'autorità comunale
quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali;
a carico del Comune in ogni altro caso. Il trasporto deve essere
comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
L'Unità Sanitaria Locale competente vigila e controlla il servizio di
trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone
i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.
ART. 17
Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo
di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo II deve essere
eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni
di vita.
ART. 18
Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive
comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il
cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto
nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un
lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le
prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella
contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la
morte.
Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è
portatore di radioattività, l'Unità Sanitaria Locale competente
dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme
siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in
volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.
ART. 19
Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di
osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue a cura del Comune, in
carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi
di mezzi speciali di trasporto ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera
a).
Nei casi previsti dall'art. 16, comma 1, lettera a), ove il servizio dei
trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune e con diritto
di privativa, il Comune per i trasporti funebri che consenta di eseguire
a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti
eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di
un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per
trasporti di ultima categoria.
Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da Comune ad altro Comune o
all'estero con mezzi di terzi e semprechè esso venga effettuato con gli
automezzi di cui all'art. 20, i Comuni di partenza e di arrivo del
trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità
non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria
svolgentisi nel territorio comunale.
Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme militari
eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.
ART. 20
I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere
internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale
impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.
Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei Comuni e dei
privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle Unità
Sanitarie Locali competenti, che devono controllarne almeno una volta
all'anno lo stato di manutenzione.
Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità,
deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a
richiesta, esibito agli organi di vigilanza.
ART. 21
Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località
individuate con provvedimento del Sindaco in osservanza delle norme dei
regolamenti locali.
Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la
pulizia e la disinfezione dei carri stessi.
Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di
pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali
adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è
accertata dal coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale
competente.
ART. 22
Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità
ed i percorsi consentiti, nonchè il luogo e le modalità per la sosta
dei cadaveri in transito.
ART. 23
L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita
autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode
del cimitero.
ART. 24
Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro
l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è
autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite dagli articoli
seguenti.
Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui
deve avvenire il seppellimento.
Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per
il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato
anche ai Sindaci di questi Comuni.
ART. 25
Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco
pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto
prevista dall'art. 24 può essere data soltanto quando risulti accertato
che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto
nella duplice cassa prevista dagli articoli 30 e 31 seguendo le
prescrizioni degli articoli 18 e 32.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di
cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 27, 28 e 29 quando la
morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui
all'elenco previsto nel comma 1.
ART. 26
Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il
trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito
sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui
circoscrizione è avvenuto il decesso.
All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da
Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 24.
ART. 27
I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione
internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva
in Italia con Regio Decreto 10 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti
all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta
convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto
mortuario previsto dalla convenzione medesima.
Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio
nazionale dal prefetto e per le salme da introdurre nel territorio
nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la
salma viene estradata.
Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto agisce in qualità
di autorità delegata dal Ministero della Sanità.
Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è
regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede
e l'Italia, approvata e resa esecutiva con Regio Decreto 16 giugno 1938,
n. 1055.
ART. 28
Per l'introduzione nel Paese di salme
provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione
internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma
deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda
corredata:
di un certificato della competente
Autorità Sanitaria Locale, dal quale risulti che sono state osservate
le prescrizioni di cui all'art. 30;
degli altri eventuali documenti e
dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in
rapporto a situazioni determinate.
L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della
documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti,
ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente
trasmette i documenti, tramite il Ministero degli affari esteri, al
prefetto della provincia, dove la salma è diretta, che concede
l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il
Ministero degli affari esteri, e il prefetto della provincia di
frontiera attraverso cui la salma deve transitare.
ART. 29
Per l'estradizione del Paese di salme dirette verso Stati non aderenti
alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere
domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il Comune ove
trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti:
nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato
verso il quale la salma è diretta;
certificato dell'Unità Sanitaria Locale attestante che sono state
osservate le disposizioni di cui all'art. 30;
altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità
dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
Il prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede
l'autorizzazione, informandone il prefetto della provincia di frontiera
attraverso la quale la salma dovrà transitare.
Nel concedere l'autorizzazione il prefetto agisce come delegato del
Ministero della Sanità.
ART. 30
Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla
convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, la salma
deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di
tavole di legno massiccio.
La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa
contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le
due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba
polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente,
sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia
della zona di contatto degli elementi da saldare.
Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a
0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.
Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore
a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale
delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni
punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un
solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di
cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con
collante di sicura e duratura presa.
Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un
solo pezzo nel senso della lunghezza.
Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino
su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di
un solo pezzo nel senso della lunghezza.
Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio
devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso
della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della
larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il
fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente
congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali
mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere
saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri
ed assicurato con un mastice idoneo.
La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera
di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non
più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.
Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben
visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di
fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di
100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25 e sempre che il
trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa
farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa
di legno.
ART. 31
Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati,
sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i
trasporti di salma da Comune a Comune l'uso per le casse di materiali
diversi da quelli previsti dall'art. 30, prescrivendo le caratteristiche
che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica
e l'impermeabilità del feretro.
ART. 32
Per il trasporto di cui all'art. 30, nei mesi di aprile, maggio, giugno,
luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a
trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità
corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso
l'eventuale periodo di osservazione.
Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le
salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di
trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando
il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri
sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.
ART. 33
È considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti
del presente regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed
aeromobili battenti bandiera nazionale.
ART. 34
L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere
munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è
avvenuto il decesso.
Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo,
il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il
trasporto stesso.
ART. 35
Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei
cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si
seguono le norme degli articoli precedenti.
Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in
consegna la salma dell'incaricato del trasporto e la riconsegna,
terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini
scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata
nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne
data Comunicazione scritta al Sindaco.
ART. 36
Il trasporto di ossa umane è di altri resti mortali assimilabili, ferme
restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non è
soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto
delle salme dagli articoli 18, 20, 25.
Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni
caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a
mm 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
Se le ossa ed i resti mortali provengono
da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui
appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della
data in cui sono stati rinvenuti.
CAPO V
ART. 37
Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al
riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n.
83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica,
trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un
obitorio, nonchè i cadaveri delle persone decedute negli ospedali,
nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i
rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il
controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti
clinico-scientifici.
Il coordinatore sanitario puòdisporre il riscontro diagnostico anche
sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia
dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a
richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di
morte.
Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o
medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche
universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od
ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del
servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessaria
a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto
con la migliore cura.
Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha
richiesto.
ART. 38
I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono
essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di
controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure
concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli
articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.
ART. 39
I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore
sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per
eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il Sindaco
provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri
diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 7.
Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva,
la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia
ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche.
Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico
settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione
all'autorità giudiziaria.
CAPO VI
ART. 40
La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a
norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione
superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592,
all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo
trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli 8, 9 e
10.
Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata
una targhetta che rechi annotate le generalità.
ART. 41
I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in
apposito registro le generalità dei deceduti, messi a loro disposizione
a norma dell'art. 40, indicando specificatamente, per ciascuno di essi,
lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per
essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli
istituti anatomici che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia
presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano
richiesta scritta agli istituti anatomici.
Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi
compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati
dall'Autorità Sanitaria Locale semprechè nulla osti da parte degli
aventi titolo.
I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può
essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici
per un tempo determinato.
ART. 42
Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'art. 40,
ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato
del trasporto al cimitero.
ART. 43
Il coordinamento sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, su richiesta
scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la
consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune
del cimitero.
Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico
dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e
di studio.
In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.
È vietato il commercio di ossa umane.
CAPO VII
ART. 44
Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche
per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della
legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni.
CAPO VIII
ART. 45
Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere
eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da
quest'ultimo al coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale o
delle Unità Sanitarie Locali interessate per la eventuale rettifica
della scheda di morte di cui all'art. 1. Il contenuto della
comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per
l'eventuale rettifica della scheda.
Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva
compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il
medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione
al Sindaco e al coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale
competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo
Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934,
n. 1265 e successive modifiche.
Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere
eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 38.
Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria
si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore
deve sospendere le operazioni e darne immediata Comunicazione
all'autorità giudiziaria.
ART. 46
I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere
eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario dell'Unità
Sanitaria Locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio
professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il
periodo di osservazione.
Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere
richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa
presentazione di:
una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con
l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora
in cui la effettuerà;
distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che
escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
ART. 47
L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia
il metodo eseguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni
di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale
e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica
degli operatori a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto
applicabili.
ART. 48
Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 è eseguito dal
coordinatore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato,
dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli
8, 9 e 10.
CAPO IX
ART. 49
A norma dell'art. 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato
con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ogni Comune deve avere un
cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione.
I Comuni che abbiano frazioni dalle quali il trasporto delle salme ai
cimiteri del capoluogo riesca non agevole per difficoltà di
comunicazione devono avere appositi cimiteri per tali frazioni.
I piccoli Comuni possono costituirsi in consorzio per l'esercizio di un
unico cimitero soltanto quando siano contermini; in tal caso le spese di
impianto e di manutenzione sono ripartite fra i Comuni consorziati in
ragione della loro popolazione.
ART. 50
Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra
destinazione:
i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne
fosse in vita la residenza;
i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in
vita, la residenza;
i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori
di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata
esistente nel cimitero del Comune stesso;
i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7;
i resti mortali delle persone sopra elencate.
ART. 51
La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al
Sindaco e se il cimitero è consorziale al Sindaco del Comune dove si
trova il cimitero.
Il coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale controlla il
funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti
necessari per assicurare il regolare servizio.
ART. 52
Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un
servizio di custodia.
Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e
conserva presso di sè l'autorizzazione di cui all'art. 6; inoltre,
iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in
doppio esemplare:
le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età,
luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di
autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno e l'ora
dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero
d'ordine della bolletta di seppellimento;
le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono
tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono
cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel
cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal
cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione,
cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
ART. 53
I registri indicati nell'art. 52 debbono essere presentati ad ogni
richiesta degli organi di controllo.
Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno,
all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.
CAPO X
ART. 54
Gli uffici comunali o consorziali competenti devono essere dotati di una
planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del
Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone
di rispetto cimiteriale.
La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano
creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli
esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.
ART. 55
I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei
nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località,
specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione
dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la
direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal Consiglio
comunale.
All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.
ART. 56
La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento
e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali
l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti
destinati ai diversi tipi di sepoltura.
Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di
accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al
traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali
deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle,
forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori
cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici.
Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le
varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli
impianti tecnici.
ART. 57
I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di
rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive
modificazioni.
Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4
dicembre 1956, n. 1428 e successive modifiche.
È vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o
ampliare quelli preesistenti.
Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di
rispetto non può essere inferiore a 100 metri dai centri abitati nei
Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ed a 50 metri per
gli altri Comuni.
Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità
di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso,
deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di
capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei
cadaveri.
Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di
terreni estranei.
La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e
avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello
della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50
dal fondo della fossa per inumazione.
ART. 58
La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione,
deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area
netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni
dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale
periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato
fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata
proporzionalmente.
Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai
campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni
effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art. 86. Si tiene
anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono
richiedere un gran numero di inumazioni.
ART. 59
Nell'area di cui all'art. 58 non deve essere calcolato lo spazio
eventualmente riservato:
alla costruzione di manufatti destinati
alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di
ossari Comuni o di sepolture private;
b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai
servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al
cimitero;
a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.
ART. 60
Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di
servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al
cimitero.
Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli
superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia
necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una
eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di
inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di
mineralizzazione dei cadaveri.
ART. 61
Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra
idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano
esterno di campagna.
ART. 62
Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati
monumenti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni da
stabilirsi nel regolamento comunale di igiene.
ART. 63
I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della
concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro
proprietà.
Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli
aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti
pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del
concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.
CAPO XI
ART. 64
Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei
feretri prima del seppellimento.
Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode ove
esista e deve essere provveduta di arredi per la deposizione dei
feretri.
Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione
previsto dall'art. 12, funziona come tale la camera mortuaria. In tali
casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 11 e
sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 12, comma 2.
ART. 65
La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di
ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del
cimitero e dotata di acqua corrente.
Le pareti di essa, fino all'altezza di metri 2, devono essere rivestite
di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben
levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a
smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento,
costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito,
lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile
scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il
facile ed innocuo smaltimento.
CAPO XII
ART. 66
La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti
per la camera mortuaria di cui all'art. 65.
Nella sala munito di idonea illuminazione vi deve essere un tavolo
anatomico, in grés, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra
artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di
adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e
delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo
smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro
innocuizzazione.
CAPO XIII
ART. 67
Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto
destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si
trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 86 e non
richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario
deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del
pubblico.
CAPO XIV
ART. 68
I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono
essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica,
per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.
ART. 69
I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle
fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e
successivamente fila per fila procedono senza soluzione di continuità.
ART. 70
Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura
del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione
disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di
materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della
data di nascita e di morte del defunto.
ART. 71
Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di
profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia
stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra
scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata
dalla profondità venga alla superficie.
ART. 72
Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età
devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più
profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri
0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato
all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il
percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono
essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque
meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
ART. 73
Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci
anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte
più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza
di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da
ogni lato.
ART. 74
Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di
legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato,
morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa
cassa e sepolti in una stessa fossa.
ART. 75
Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro
materiale non biodegradabile.
Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per
le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono
essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli
di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario,
il coperchio della cassa di legno.
L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere
autorizzato con decreto del Ministro della Sanità, sentito il Consiglio
Superiore di Sanità.
Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore
a centimetri 2.
Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno
essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro
saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti
di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di
40 in 40 centimetri.
Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra
loro con collante di sicura e duratura presa.
È' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti
decorative delle casse.
Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta
costruttrice e del fornitore.
Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con
l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
CAPO XV
ART. 76
Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o
nicchia separati.
I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso
al feretro.
La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita
interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati,
deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture
edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la
realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di
almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere
caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in
grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno
in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni
pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o
con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse
caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta
resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a
tenuta ermetica.
ART. 77
Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice
cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli
articoli 30 e 31.
Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con
l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può
autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare
ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.
CAPO XVI
ART. 78
I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono
soggetti alla vigilanza del Sindaco.
Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una
relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali
del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i
sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme
vigenti in materia.
I progetti di costruzione dei crematori sono deliberati dal Consiglio
comunale.
ART. 79
La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco
sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal
defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve
essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo
individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel
caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli
stessi.
La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con
sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati
ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad
associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della
cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la
presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata,
sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in
grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente
risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere
convalidata dal presidente dell'associazione.
L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la
richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal
medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal
coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte
dovuta a reato.
In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del
nulla osta dell'autorità giudiziaria.
ART. 80
La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente
autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero
feretro.
Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere
raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome,
cognome, data di nascita e di morte del defunto.
Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste
urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in
concessione ad enti morali o privati.
Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi
edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali.
Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme
restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non è
soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il
trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore
sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.
Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la
conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla
cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del
defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure
per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra
destinazione.
ART. 81
La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del testo
unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari,
dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio
cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere
trasmesso all'ufficio di Stato Civile.
Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato
del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le
ceneri.
CAPO XVII
ART. 82
Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione. Le
fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove
inumazioni.
Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la
mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato
per il periodo determinato dal Ministro della Sanità. Decorso il
termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione
dei cadaveri, il Ministro della Sanità dispone per la correzione della
struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.
Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di
composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei
cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della Sanità,
sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare
l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non può essere
inferiore a cinque anni.
Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.
ART. 83
Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione
per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della
giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in
altre sepolture o per cremarle.
Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le
salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle
norme da detta autorità eventualmente suggerite.
Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore
sanitario dell'Unità Sanitaria Locale e dell'incaricato del servizio di
custodia.
ART. 84
Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere
eseguite esumazioni straordinarie:
nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non
si tratti di cimitero di Comune montano, il regolamento di igiene
consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;
quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva
contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il
coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza
alcun pregiudizio per la salute pubblica.
ART. 85
Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono
essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che
vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in
cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in
concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle
cassettine di zinco prescritte dall'art. 36.
Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a
rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della
suddetta normativa.
ART. 86
Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture
private la concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo
della concessione e sono regolate dal Sindaco.
I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a
concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata
nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la
ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di
oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere
abbreviato al termine minimo di cinque anni.
Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio superiore di Sanità, può
autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni
previste dal comma 3 dell'art. 82.
Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa
mineralizzazione può provvedersi all'immediata raccolta dei resti
mortali in cassette su parere del coordinatore sanitario.
ART. 87
È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre
il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse
con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a
denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle
salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di
vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.
ART. 88
Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in
qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere
trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il
coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e
dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun
pregiudizio per la salute pubblica.
Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta
del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea
sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.
ART. 89
Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le
esumazioni dell'art. 83.
CAPO XVIII
ART. 90
Il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la
costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per
famiglie e collettività.
Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono
impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di
inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati
ciascuno di adeguato ossario.
Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a
seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di
inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento
sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed
esamazioni.
ART. 91
Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere
previste nei piani regolatori cimiteriali di cui agli articoli 54 e
seguenti.
ART. 92
Le concessioni previste dall'art. 90 sono a tempo determinato e di
durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i
99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono
essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione
dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di
insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia
possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione
di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la
soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell'art. 98.
Con l'atto della concessione il Comune può importare ai concessionari
determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un
tempo determinato pena la decadenza della concessione.
Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a
persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.
ART. 93
Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è
riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle
concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo
ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si
esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la
tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro
conviventi, nonché‚ di salme di persone che abbiano acquisito
particolari benemerenze nei confronti dei concessionari, secondo i
criteri stabiliti nei regolamenti comunali.
ART. 94
I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere
approvati dal Sindaco su conforme parere della commissione edilizia e
del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente.
Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme
che possono essere accolte nel sepolcro.
Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno
del cimitero.
ART. 95
Quando il cimitero è consortile, i Comuni consorziati si ripartiscono i
proventi delle concessioni delle aree per le sepolture private in
ragione delle spese sostenute da ciascun Comune per l'impianto del
cimitero.
CAPO XIX
ART. 96
Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo
unico delle leggi sanitarie e dal presente regolamento, può essere
soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.
Tale soppressione viene deliberata dal Consiglio comunale, sentito il
coordinatore sanitario della Unità Sanitaria Locale competente per
territorio.
ART. 97
Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione
non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15
anni dall'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane
sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato
di decorosa manutenzione.
Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro
uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente
dissodato per la profondità di metri due e le ossa che si rinvengono
debbono essere depositate nell'ossario Comuni del nuovo cimitero.
ART. 98
In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche
concessionari di posti per sepolture private, con i quali i Comuni siano
legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad
ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo
spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni
nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta,
un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro
concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie
mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del
Comune.
Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti
sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel
trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a
carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della
data di entrata in vigore del presente regolamento.
ART. 99
Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture
private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei
concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.
Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in
proprietà del Comune.
CAPO XX
ART. 100
I piani regolatori cimiteriali di cui all'art. 54 possono prevedere
reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone
professanti un culto diverso da quello cattolico.
Alle Comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio
per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti
essere data dal Sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.
CAPO XXI
ART. 101
Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate
ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art. 340 del testo unico
delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, occorre l'autorizzazione del Sindaco, previa deliberazione del
Consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'Unità
Sanitaria Locale. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita
ispezione tecnica.
ART. 102
Per la tumulazione nelle cappelle private di cui all'art. 101, oltre
l'autorizzazione di cui all'art. 6, occorre il nulla osta del Sindaco,
il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a
ricevere sepoltura nella cappella.
ART. 103
I Comuni non possono imporre tasse di concessione per la deposizione di
salme nelle cappelle private superiori a quelle previste per le
sepolture private esistenti nei cimiteri.
ART. 104
Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a
tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture
private esistenti nei cimiteri.
La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano
attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle
famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano
il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.
Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma 2, i titolari
delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle.
Le cappelle private costruite fuori dal cimitero, nonché i cimiteri
particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico
delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.
1265, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza
dell'autorità comunale.
ART. 105
A norma dell'art. 341 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato
con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il Ministro della Sanità, di
concerto con il Ministro dell'Interno, udito il parere del Consiglio di
Stato, previo parere del Consiglio Superiore di Sanità, può
autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei
resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la
tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente
regolamento. Detta tumulazione può essere autorizzata quando concorrano
giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la
memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerenze.
CAPO XXII
ART. 106
Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità e
d'intesa con l'Unità Sanitaria Locale competente, può autorizzare
speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e ristrutturazione dei
cimiteri, nonché per l'utilizzazione delle strutture cimiteriali
esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
ART. 107
Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti
reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è
soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli
338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con
Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto
dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e
113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
ART. 108
Il regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, come modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1981, n. 627, è
abrogato.
È abrogata altresì ogni disposizione contraria o comunque
incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.
Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel Regio Decreto-legge 9
dicembre 1926, n. 2389, convertito dalla legge 15 marzo 1928, n. 833,
concernenti la polizia mortuaria in caso di disastri tellurici o di
altra natura, resta fermo il regolamento approvato con decreto del
Ministro dei Lavori pubblici in data 15 dicembre 1927, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.48 del 27 febbraio 1928.
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